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Indagini finanziarie: proroga dei termini
E' stato prorogato a sabato 15 aprile il termine per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte degli intermediari, nell'ambito delle disposizioni relative alle indagini finanziarie, comunicazioni che dovevano avvenire entro martedi' 28 febbraio 2006. E' stato inoltre spostato da mercoledi' 1 marzo a martedi' 2 maggio il termine relativo alle modalita' di trasmissione telematica delle richieste da parte dell'Amministrazione fiscale e delle risposte da parte degli intermediari. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia e' stato emesso in accoglimento delle numerose richieste pervenute da parte delle associazioni di categoria degli intermediari finanziari.
N. 32951 AGENZIA DELLE ENTRATE
Disposizioni attuative dell’articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di
trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e
documenti in esse contenuti. Modifiche e integrazioni al provvedimento del 22
dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
Dispone:
1. Modifiche e integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 22 dicembre 2005
1.1 Il termine del 1° marzo 2006, stabilito al punto 2.1 del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, relativo alle modalità di
trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, previste dall'articolo 32, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall’articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è prorogato al 2 maggio 2006.
1.2 Il termine del 28 febbraio 2006, stabilito al punto 6.2 del provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 per la comunicazione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte dagli intermediari finanziari,
indicati nell'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
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Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell’articolo 51, secondo comma, numero 7),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è prorogato al 15
aprile 2006.
1.3 Gli intermediari finanziari di nuova costituzione comunicano l’indirizzo di
posta elettronica certificata entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento
costitutivo, secondo le modalità di cui al punto 6.2 del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005.
1.4 Alla tabella, allegato 1, del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 22 dicembre 2005, alla voce 35, sono eliminate le parole “RI.BA. (a credito
o a debito)”
1.5 Alla tabella, allegato 1, del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 22 dicembre 2005, dopo la voce 309, sono aggiunte le seguenti voci:
H1 Prestito obbligazionario
H2 Finanziamento soci
H3 Acquisto di partecipazione
H4 Titoli scaduti o estratti
Motivazione
Il presente provvedimento modifica e integra il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005.
A seguito delle numerose richieste pervenute da parte delle associazioni di
categoria degli intermediari finanziari, relative all’emersione di oggettivi problemi
tecnici in ordine all’acquisizione della casella di posta elettronica certificata, i termini
previsti dal provvedimento del 22 dicembre 2005 sono prorogati.
Viene, altresì, stabilito un intervallo temporale fra il termine per la
comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte degli intermediari
finanziari e quello iniziale per l’inoltro delle richieste e delle risposte in materia di
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accertamenti bancari e finanziari, al fine di consentire adeguate analisi e prove
tecniche di funzionamento del sistema.
Vengono previsti, inoltre, termini e modalità della comunicazione degli
indirizzi di posta elettronica certificata anche per gli intermediari finanziari di nuova
costituzione.
Sono state, infine, aggiunte alcune voci alla tabella allegato 1 del citato
provvedimento che tengono conto delle specificità tecnico-operative rappresentate da
alcune categorie di intermediari finanziari.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell’Agenzia delle Entrate
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
c) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998 .
Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001.
Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 15 febbraio 2002.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 29 luglio 2003.
Deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42
del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro
Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004, n.
11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 2004.
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del
16 maggio 2005.
Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del
15-11-2005.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006.
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 febbraio 2006
Raffaele Ferrara
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