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CONTENZIOSO TRIBUTARIO
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Oggetto: notifica delle cartelle esattoriali a termine fisso
Cambiano le regole della riscossione tramite ruolo delle imposte dirette con la fissazione di un termine entro il quale il procedimento, a pena di decadenza, deve completarsi con la notifica della cartella di pagamento.
La legge Finanziaria 2005 aveva recentemente introdotto a carico del concessionario un termine per la notifica delle cartelle esattoriali individuato nell’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui agli stessi erano stati consegnati i ruoli. In capo all’Agenzia delle Entrate, però, non era previsto alcun termine per la consegna dei ruoli al concessionario. L’Agenzia avrebbe, dunque, potuto provvedervi anche molto tempo dopo la loro formazione e ciò a discapito del contribuente oggetto di pretese tardive.
La Corte Costituzionale è intervenuta lo scorso luglio per dichiarare l’incostituzionalità della citata norma nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento.
Inevitabile l’intervento del legislatore che ha modificato non solo le regole applicabili alla liquidazione delle dichiarazioni presentate a partire dal 2005 ma ha disciplinato in modo puntuale anche i termini di liquidazione delle dichiarazioni presentate negli anni passati. Il termine di decadenza decorre ora dall’anno di presentazione della dichiarazione.
Con le modifiche apportate si è ottenuto l’importante effetto di rendere del tutto irrilevanti per il contribuente le fasi cosiddette interne del procedimento di riscossione (iscrizione a ruolo, esecutorietà del ruolo, consegna al concessionario) e di individuare il periodo massimo entro cui tale procedimento deve completarsi avendo direttamente a riferimento il termine di notifica al contribuente della cartella di pagamento con al quale si esterna la pretesa tributaria
Nelle tabelle che seguono vengono riassunti i termini per la notifica delle cartelle esattoriali distinguendo la liquidazione delle dichiarazioni presentate fino all’anno 2004 e quelle presentate dall’anno 2005.
Liquidazione delle | dichiarazioni presentate | fino al 31.12.2004 |
Anno presentazione dichiarazione |
Termine di notifica cartella | Scadenza |
Fino al 31 dicembre 2001 | entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
Ad es. per le dichiarazioni presentate nel 2001 il termine scade il 31.12.2006 |
2002 e 2003 | entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
31.12.2006 (per le dichiarazioni presentare nel 2002) 31.12.2007(per le dichiarazioni presentare nel 2003) |
2004 | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
31.12.2007 |
Liquidazione delle | dichiarazioni | presentate dal 2005 |
Tipologia controllo | Termine di notifica cartella | Scadenza |
liquidazione ex art. 36-bis del DPR n.600/73 |
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
31.12.2008 |
liquidazione ex art. 36-ter del DPR n.600/73 |
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
31.12.2009 |