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Contributi Enasarco 2006

Agenti di commercio

Oggetto: CONTRIBUTI ENASARCO PER L’ANNO 2006


A far data dal prossimo 1° gennaio, come peraltro preannunciato oltre un anno fa, la contribuzione ENASARCO aumenta per effetto della
nuova aliquota contributiva, cha passa dal 13 al 13,50%.
Si ricorda come, con decorrenza 2005, il contributo fosse stato interessato da rilevanti novità, tra cui, oltre all’aumento dell’aliquota, anche l’introduzione della via telematica come unica modalità di esecuzione dell’adempimento e dalla modifica dei minimi contributivi annui, che peraltro dovrebbero essere ulteriormente ritoccati dal 2006 per effetto di rivalutazione Istat.

Con l’aiuto della tabella che segue, si riassumono i tratti principali per la corretta gestione dei contributi Enasarco per l’anno 2006.

ALIQUOTA

Per le provvigioni maturate a decorrere dal 1° gennaio 2006 l’aliquota passa dal 13% al 13,50%.

L’aumento contributivo si applica sulle provvigioni maturate nel 2006: gli importi maturati nel 2005 e oggetto di eventuale fatturazione e pagamento nel 2006, quindi, scontano la vecchia aliquota del 13%.

QUOTE RISPETTIVAMENTE A CARICO


La quota a carico di ciascuna delle parti (agente e preponente) diventa, per effetto dell’aumento, pari al 6,75%.

La rivalsa (la trattenuta della parte dei contributi a carico dell’agente) deve essere esercitata dalla preponente all’atto del pagamento delle provvigioni.

SCADENZE DI VERSAMENTO

I contributi si versano trimestralmente, con riferimento a ciascun trimestre solare. Il pagamento deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, secondo il seguente schema:
1° trimestre (1 gennaio – 31 marzo): 20 maggio
2° trimestre (1 aprile – 30 giugno): 20 agosto
3° trimestre (1 luglio – 30 settembre): 20 novembre

4° trimestre (1 ottobre – 31 dicembre): 20 febbraio

Importo contributivo minimo annuo (*)
Agenti monomandatari € 700 (*)
Agenti plurimandatari € 350 (*)

Per i minimali, a differenza dei massimali, è prevista la frazionabilità per trimestri, secondo i seguenti principi:
a) l’intero contributo minimo è dovuto se il rapporto ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, anche se in uno solo dei trimestri; non è dovuto alcun minimo in caso di rapporto improduttivo per tutto l’anno;
b) l’importo del minimale è frazionato per quote trimestrali in caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno, ed è versato per tutti i trimestri di effettivo rapporto, sempre se in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni.
Si ricorda che il contributo minimo, nel caso di mandati conferiti a società di persone, è ridotto alla metà per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili, quando questi sono due o più, e, fino alla sua concorrenza, prescinde dalle quote di ripartizione degli soci.

Massimali previdenziali annui (*)
Agenti Monomandatari € 24.548 (*)
Agenti plurimandatari € 14.027 (*)

Il massimale annuo non è frazionabile, ma è stabilito che in caso di rapporto con inizio o termine in corso d’anno l’anzianità contributiva ai fini pensionistici va rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto.

Si ricorda che il preponente, all’atto del versamento dei contributi con il quale si raggiunge il massimale annuo, ne deve fornire espressa indicazione nella distinta di accompagnamento del versamento o in quelle successive riguardanti lo stesso anno.

(*) I suddetti importi si riferiscono al 2005. L’art. 4, comma 5, del Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco, prevede espressamente che “i massimali provvigionali ed i minimali contributivi, a decorrere dal 1/1/2004 saranno rivalutati ogni biennio, secondo l’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con arrotondamento all’Euro superiore”. Quindi, con decorrenza 2006, dovrebbero trovare applicazione i nuovi valori aggiornati, per i quali è opportuno attendere ufficiale comunicazione.

AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI
Quando la ditta mandante si avvale di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali (spa o srl) il pagamento dei contributi, (destinati al fondo delle prestazioni integrative e non al fondo “pensioni”), è a totale carico della ditta mandante, e senza osservanza di minimali e massimali.


Provvigioni annue

fino a € 13.000.000,00 2,00%
da € 13.000.000,01 e fino a € 20.000.000,00 1,00%
da € 20.000.000,01 e fino a € 26.000.000,00 0,50%
oltre € 26.000.000,00 0,10%


tel. 0425 87054 fax 0425805320 | alessandro@studiofranciosi.com

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