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circolare gennaio 2006

Fisco e Tributi > Richista rimborso imposte > Richistra rimborso IVA

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Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2005


A partire dal 1° febbraio e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, e quindi ordinariamente entro il 31 ottobre 2006 sarà possibile presentare la richiesta di rimborso del credito Iva, quale emergerà dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2005.
In attesa di avere a disposizione il modello VR, attraverso la cui compilazione e presentazione avviene la richiesta, si può sin d’ora orientarsi per verificare se si è in possesso dei requisiti per inoltrare tale istanza, in base alle diverse casistiche, espressamente disciplinate dalla norma Iva.
E’ importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito è di importo
superiore ad euro 2.582,28. Tale limite non vale:
· nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
· nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.
Si tenga presente che nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un
interesse annuo. La decorrenza della maturazione degli interessi è:
- dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale per i rimborsi annuali liquidati dall’Ufficio;
- dal sessantesimo giorno successivo a quello della presentazione dell’istanza o della dichiarazione per i rimborsi chiesti al concessionario.

Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono tutti i
casi di rimborso.

CESSAZIONE ATTIVITA'

Tale caso riguarda i contribuenti che nel corso dell’anno 2005 hanno cessato l’attività. All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

ALIQUOTA MEDIA

E’ il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%. Nel calcolo dell’aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale.
Le operazioni attive da considerare sono le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’art. 74, commi 7 e 8 nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati.

Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Si tratta in questo caso dei soggetti che hanno effettuato nell’anno operazioni non imponibili di cui:
a) agli articoli 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR 633/1972;
b) di cui agli articoli 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2005.
Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’art. 74- ter (vedasi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

Tale ipotesi di rimborso è limitata all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche, tenuto presente che:
a) il rimborso compete sia relativamente agli acquisti dell’anno di riferimento che dei precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24;
b) il rimborso compete anche per l’acquisizione dei beni ammortizzabili in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria.
E’ utile rammentare che, con risoluzione n.179/E del 27.12.2005, l’Agenzia ha negato la possibilità di rimborso nei casi di imposta assolta in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi.

Operazioni non soggette all’imposta (art. 7)

Possono richiedere il rimborso i contribuenti che hanno effettuato nel 2005 prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto dell’art. 7 del DPR 633/1972 (calcolate secondo il momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6). Si tratta delle operazioni fuori del campo di applicazione dell’IVA, effettuate all’estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.

Condizioni previste dall’art. 17, comma 2

Questo caso riguarda gli operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell’art. 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell’IVA.

Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell’art.8, primo comma, dell’art. 38- quater e dell’art. 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.

Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’IVA (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2005 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L’importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.

Minor eccedenza detraibile nel triennio

Il rimborso dell’IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2003-2004-2005) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori ad euro 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

Le garanzie
Per ottenere il rimborso il contribuente deve prestare delle garanzie (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio.

Per i seguenti soggetti, non è necessario presentare la garanzia:
1) coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad euro 5.164,57;
2) coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;
3) i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 258.228,40;
4) le imprese cosiddette “virtuose”, ossia quelle imprese che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità specificatamente indicate nell’art. 38 bis, 7° comma e seguenti.

I contribuenti virtuosi
L’art. 38-bis, co. 7, del D.P.R. 633/72, esonera i contribuenti solvibili e virtuosi dalla presentazione delle garanzie al fine dei rimborsi Iva. Sono tali i soggetti che:
a) effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi con aliquota media inferiore a quella degli acquisti;
b) esercitano operazioni con l’estero per un ammontare superiore al 25% del volume d’affari;
c) svolgono prevalentemente attività fuori del territorio nazionale.
Le imprese, al fine di godere dei benefici previsti, devono esercitare l’attività da almeno cinque anni, e devono autocertificare al Concessionario della riscossione di possedere i seguenti requisiti:
1) il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall’ultimo bilancio approvato;
2) non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell’attivo dell’ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;
3) l’attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
4) non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
5) sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Infine, si tenga conto che il soggetto è esonerato dalla garanzia solo se non ha ricevuto avviso di accertamento o di rettifica con imposta superiore ad una certo rapporto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.






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