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CONTENZIOSO TRIBUTARIO > IRAP

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Giurisprudenza contraria

Commissione Tributaria regionale Umbria n. 25 del 26-04-2005
.....
laddove la composizione della dotazione sia limitata a beni "elementari", è chiara la sua neutralità rispetto all'attività. Ciò si desume sia dalla voce "costi inerenti l'attività esercitata", sia dall'elenco delle stazioni di beni mobili. Per organizzazione strutturata oltre la soglia minima non può intendersi solo quella caratterizzata da una pluralità di bani mobili, ma anche l'insieme delle utilità e delle valenze che confluiscono a sostengno della "produzione" una fra tutte quella dei consumi.

Consulente contabile Commercialista
Commissione Tributaria regionale Ligura n. 5 sez. IV del 11-3-2005

.... questo Giudice trae il convincimento che sono esonerate dall'imposta solo quelle persone fisiche che, nell'esercizio delle arti e delle professioni, operino senza nessun supporto organizzativo.
.... in considerazione della particolare natura della controversia, tenuto conto che la contribuente ha effettivamente versato l'imposta (salvo poi a richiederle il rimborso), dato atto dell'esistenza di obiettive oscillazioni giurisprudenziali, la Sezione ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese.

...... il richiamo fatto dal contribuente alla sentenza n. 21203 della Corte di Cassazione è inconferente, poichè, come la stessa afferma, non è soggetto passivo ai fini dell'Irap il professionista che, pur in presenza di beni strumentali e di occasionali compensi a terzi, non si avvale di una struttura organizzata stabile e cioè con lavoratori subordinati o con collaboratori parasubordinati o con l'impiego di capitali provenienti da mutui esterni. Tale fattispecie non si verifica nel caso concreto, poichè il pagamento di notevoli compensi (lit. 181.999.000) a terzi per ogni periodo d'imposta, non può integrare l'esistenza di occasionali compensi a terzi, bensì l'esistenza di una struttura stabile organizzata che promana dall'abbinamento della consistenza dei beni strumentali con l'erogazione di comensi di cui sopra.

(LEGALE) Commissione Tributaria II Grado Trentino Alto Adige, n. 6 del 01-02-2005

Gli unici professionisti non tenuti al pagamento dell'irap, sono coloro che svolgono la loro attività nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato quali, ad esmepio, gli studi legali o gli studi di progettazione delle grandi imprese.

(LEGALE) Commissione Tributaria II Grado Trentino Alto Adige, n. 64 del 01-02-2005
E' assoggettata ad Irap l'attività di lavoro autonomo purchè sussistano elementi anche minimi di organizzazione riconoscibili in una struttura visibile, in mezzi informatici o di comunicazione, in attrezzature e macchine utili alla professione.






GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE

Cassazione, sez. tributaria, sentenza 7/11-5/11/04, n. 21203

...... la soluzione favorevole, si radicava "alla stregua delle prove documentali che, in presenza di beni strumentali e di occasionali compensi a terzi, escludevono, nell'esercizio della professione del contribuente, sia l'esistenza di una struttura organizzativa stabile, con lavoratori subordinati o con collaboratori parasubordinati, sia l'impiego di capitali provenienti da mutui esterni". ......



Cmmissione Tributaria Regionale Liguria, sez. XIX, del 14-03-2005 n. 4

.... dalla documentazione agli atti, che riguarda le dichiarazioni dei redditi per gli anni "de quibus", si evince che l'attività professionale è stata esercitata senza apprezabile struttura organizzativa, senza l'impiego di dipendenti, e con l'impiego di beni strumentali di scarsa entità.
Da ultimo la Commissione richiama la sentenza n. 21203 della Corte di Cassazione, che pur nella sua laconicità, riconosce che non è soggetto passivo ai fini dell'irap il professionista, che pur in presenza di beni strumentali e di occasionali compensi a terzi, non si avvale di una struttura organizzata stabile e cioè con lavoratori subordinati o con collaboratori parasubordinati o con l'impiego di capitali provenienti da mutui esterni.

Medico sentenza Commissione tributaria regionale Ligura, sez. XV, del 11-3-2005 n. 8

come sopra

Commercialista commissione tributaria regionale Liguria, sez. I del 21-2-2005 n. 11

.... non persuade, avverso la surriportata linea interpretativa discendente dalla pronunzia della Corte Costituzionale, quanto argomentato dall'Uficio nel suo appello, perchè dire che l'autonoma organizzazione può consistere anche solo nella capacità di ottenere credito e nella posibilità di procurarsi una clientela, e che l'organizzazione del professionista sta semplicemente nel porsi in condizione di attirare e poi soddisfare la clientela, è appunto un eccesso di semplificazione, elude il problema di conoscere come il professionista riesce a procurarsi e soddisfare la clientela - cioè con quali mezzi, strutture, strumenti, in misura superiore o inferiore alla soglia necessaria per poter parlare di autonoma organizzazione -, e viene in buona sostanza ad equiparare una mera possibilità, una prospettiva di risultati futuri ad un fatto attuale e reale, cioè l'effettiva presenza e disponibilità di uno studio, di dipendenti o collaboratori, di idonee dotazioni strumentali, tutti elementi che nel caso di specie non sussistono.

Avvocato Commissione Tributaria di I Grado Trento del 7-2-2005 n. 2

Si tratta di professione protetta, non risulta in atti che il ricorrente si sia avvaldo di una struttura autonoma, cui poter ascrivere il risultato dell'attività svolta e, quindi, il valore aggiunto.
Non si dubita che, come si è visto, il risultato ottenuto possa rendersi riferibile ad una struttura capace essa stessa di elaborare dati e di fornire il servizio richiesto. In siffatta ipotesi, infatti, il professionista si limiterebbe ad introdurre, nell'apposita struttura, i dati necessari.
Ma, come occorre ribadire, non vi è prova in atti dell'esistenza di una tale autonoma struttura.

Agente di commercio monomandatario con collaboratore familiare Commissione tributaria Treviso del 7-3-2005 (28-2-2005) n. 8

La natura e l'entità dei beni strumentali e dei costi non è tale da far propendere per l'esistenza di una autonoma organizzazione produttrice di reddito a prescindere dall'attività di lavoro autonomo. La presenza di un familiare facente parte dell'impresa, inoltre, poichè manca l'obbligo di corresponsione di no stipendio e non è dimostrata l'esistenza di organizzazione del suo lavoro, non è equiparabile alla presenza di un dipendennte. L'Irap non è quindi dovuta e, se versata, deve essere rimborsata.

Dottore commercialista sentenza commissione tributaria Regione Piemonte, sez. IV del 31-3-2005 n. 4

presupposto oggettivo: che l'attività professionale non sia svolta con mezzi strettamente necessari al normale svolgimento della stessa. Alcuni libri professionali, un telefono, non possono costituire un complesso di beni organizzati, in quanto mezzi minimali.

Psicologo Commissione Tributaria Regione Lazio n. 179 del 18-7-05

Non è sogetto passivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, il professionista che esercita l'attività nella propria abitazione senza collaboratori o dipendenti e con l'impiego di elementi minimi di organizzazione quali fax, fotocopiatore, personal computer, mobili e autovettura. Tali elementi, infatti, costituiscono lo stretto necessario indispensabile per svolgere l'attività di psicologo. Deve pertanto essere soggetta a Irap, la sola capacità contributiva impersonale costituita da una struttura organizzativa stabile con lavoratori subordinati e parasubordinati e con l'impiego di capitali, separata quindi dalla capacità contributiva personale.

Avvocato Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, 05-07-2005 n. 66

L'attività professionale legale è sempre connaturata a qull'intuitus personale che renderebbe un'eventuale organizzazione difficilmente differenziabile dall'attività personale dello stesso professionista che la presta. La commissione accoglie l'appello del contribuente e in riforma della decisione impugnata dichiara dovuto il rimborso Irap.




IPOTESI DI MOTIVAZIONE DEL RICORSO


Il contribuente non appare dotato del requisito oggettivo richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446-97, vale a dire l'esercizio abituale di un'attività atonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di bnei ovvero alla prestazione di servizi. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156 del 10-21 maggio 2001, ha avuto infatti modo di affermare che "mentre l'elemento oranizzativo è connaturato alla nozione stessa dell'imprea, altrettanto non si può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorchè svolta con il carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui. Ma è evidente che nel caso di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione -..............................................- risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive", con ciò risultando superata, ancor prima del nascere , l'interpretazione restrittiva ed immotivata espressa dall'Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 32/E/02.
Pedrtanto, dovendosi accertare caso per caso la mancanza del requisito organizzativo, si fa presente che:
* in merito al lavoro dipendente, il contribuente ................................... come si evince da ....................
* in merito ai compensi a terzi soggetti, il contribuente .................................. come si evince da ...........
* in merito ai capitali presi a prestito, il contribuente .......................... come si evince da ....................
* in merito alla tipologia di attività (riservata professione) il contribuente ................. come si evince da .....

Presentazione di istanza di condono:
1) giurisprudenza contraria:
C.T.R. Umbria sez. VI del 3-3-05 n. 11
C.T.R. Lombardia del 27-1-2005 n. 5

2) giurisprudenza favorevole:
C.T.R. Liguria sez. XV del 9-2-05 n. 2
C.T.R. Emilia Romagna n. 198 del 8-2-05


POSSIBILE CONTRASTO CON LA NORMATIVA UE

1) per il giorno 14-12-2005 è stata fissata una udienza straordinaria, mediante discussione approfondita sulla nozione di imposta avente carattere di imposta sulla cifra d'affari ais ensi dell'art. 33 n. VI direttiva, nonchè sulle possibilità di limitare nel tempo gli effetti delle sentenze;
2) questione della retroattività degli effetti;
3) l'avv. Jacobs lascerà la corte ai prime del 2006 e sarà sostituito dall'avv. Christine Stix-Hackl che potrebbe discostarsi dal precedente orientamento;
4) altri paesi comunitari si sono aggiunti alla rihciesta di ulteriori approfondimenti in merito alla definizione di imposta sulla cifra d'affari.

CONCLUSIONI DEL 17 marzo 2005 ALLA CAUSA C-475/03 DELL'AVV. GENERALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA


1) è riscossa su tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano abitualmente un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi;
2) colpisce la differenza tra ricavi e costi dell'attività tassabile;
3) è applicata in ordine a ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione corrispondente ad una cessione o ad una serie di cesioni di beni o servizi effettuate da un soggetto passivo e impone in ciascuna di tali fasi un onere che è globalmente proporzionale al prezzo al quale i beni o servizi sono ceduti
dev'essere qualificata come un'imposta sulla cifra d'affari vietatra dall'art. 33, n. 1 VI direttiva.







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