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nuovi limiti intrastat

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Oggetto: NUOVI LIMITI INTRASTAT


A decorrere dal 1 gennaio 2007 sono variati i limiti che regolano la periodicità della presentazione dei
MODELLI INTRASTAT che devono presentare i soggetti che effettuano operazioni di cessione comunitaria ovvero di acquisto comunitario.
I termini di presentazione sono stati modificati con decreto del Ministero dell’Economia del 20 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2006:
· Soglia per la presentazione dei modelli mensili delle cessioni: da € 200.000 ad € 250.000
· Soglia per la presentazione dei modelli mensili degli acquisti: da € 150.000 ad € 180.000

PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT
Vendite Acquisti
Volume degli scambi dell’anno precedente Periodicità presentazione Volume degli scambi dell’anno precedente Periodicità presentazione

Superiore a € 250.000 MENSILE Superiore ad € 180.000 MENSILE

Tra € 40.000 ed € 250.000 TRIMESTRALE
Fino ad € 40.000 ANNUALE Fino ad € 180.000 ANNUALE

Dal 2003 è stata eliminata la periodicità di presentazione trimestrale per gli acquisti; pertanto le periodicità di presentazione (non variate dal presente decreto) risultano essere:
· mensile, trimestrale e annuale con riferimento alla cessioni.
· mensile e annuale per quanto riguarda gli acquisti

Superamento della soglia
Il decreto che ha modificato le soglie di presentazione ha altresì disciplinato quale debba essere il comportamento dei contribuenti che superano dette soglie in corso d’anno.
Mentre nel passato la periodicità doveva essere verificata annualmente, oggi la periodicità di presentazione deve essere verificata anche
in corso d’anno, considerando le operazioni (acquisti e cessioni) effettuate: al riguardo si deve ricordare la necessità di adottata la nuova periodicità a decorrere dal periodo successivo il trimestre nel quale è stata superata la soglia.

Termini di presentazione
Si ricordano infine i termini di presentazione dei modelli:
· Presentazione mensile: entro il giorno 20 del mese successivo
· Presentazione trimestrale: entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre
· Presentazione annuale: entro il 31 gennaio dell’anno successivo

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

DM 27 ottobre 2000


Di seguito vengono riportate le disposizioni del DM 27.10.2000 – Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nella versione che risulta dopo le modifiche apportate da:
> DM 12.12.2002Disposizioni di semplificazione in materia di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2003
> Dpr 14.7.2004, n.190, a partire dagli elenchi relativi al 2004
> DM 3.8.2005Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 638/2004 e n. 1982/2004, a partire dagli elenchi relativi al 2006
> DM 20.12.2006 - Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, ai sensi del decreto di recepimento dei regolamenti (CE) n. 638/2004 e n. 1982/2004, a partire dagli elenchi relativi al 2007.

Articolo 1 - Modelli degli stampati
Comma 1
Sono approvati gli uniti modelli degli stampati da utilizzare per la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, qui di seguito elencati:
a) modello INTRA-1 (euro), relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo delle cessioni;
b) modello INTRA-1 bis (euro), relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo delle cessioni;
c) modello INTRA-1 ter (euro), relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo delle cessioni;
d) modello INTRA-2 (euro), relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo degli acquisti;
e) modello INTRA-2 bis (euro), relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo degli acquisti;
f) modello INTRA-2 ter (euro), relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo degli acquisti.
Comma 2 Sono altresì approvate le annesse istruzioni per l'uso e la compilazione dei predetti stampati.
Comma 3 Gli elenchi possono essere altresì redatti su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nei modelli di cui al presente articolo.

Articolo 2 - Soggetti obbligati e soggetti delegati
Comma 1
Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità europea. Si considerano beni comunitari quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.
Comma 2 Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
Comma 3 I soggetti obbligati possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi, ferma restando la loro responsabilità in materia.
Comma 4 Il conferimento della delega deve essere comunicato dal soggetto obbligato ai competenti uffici doganali in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. In alternativa, il conferimento della delega può essere notificato all'ufficio doganale dallo stesso soggetto delegato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.
Comma 5 La comunicazione di cui al comma 4 non è richiesta se la delega viene conferita a spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, ai centri autorizzati di assistenza doganale o ai centri autorizzati di assistenza fiscale.

Articolo 3 - Periodicità degli elenchi

Articolo 3 - Periodicità degli elenchi
Comma 1
2006 2007
Gli elenchi riepilogativi delle cessioni
intracomunitarie si riferiscono:
Gli elenchi riepilogativi delle
cessioni intracomunitarie si
riferiscono:
a) a periodi mensili, per i
soggetti che hanno realizzato
nell'anno precedente o, in caso di
inizio dell'attività di scambi
intracomunitari, presumono di
realizzare nell'anno in corso, cessioni
intracomunitarie per un ammontare
complessivo superiore a 200.000
euro;
a) a periodi mensili, per
i soggetti che hanno realizzato
nell'anno precedente o, in caso
di inizio dell'attività di scambi
intracomunitari, presumono di
realizzare nell'anno in corso,
cessioni intracomunitarie per
un ammontare complessivo
superiore a 250.000 euro;
b) a periodi trimestrali, per i
soggetti con ammontare di cessioni
intracomunitarie superiore a 40.000
euro;
b) a periodi trimestrali,
per i soggetti con ammontare
di cessioni intracomunitarie
superiore a 40.000 euro; in
caso di superamento della
soglia di 250.000 euro nel
corso dell'anno, il soggetto
obbligato è tenuto a presentare
gli elenchi con cadenza mensile
a decorrere dal mese
successivo al trimestre nel
corso del quale la soglia è stata
superata;
c) a periodi annuali, per i
restanti soggetti.
c) a periodi annuali, per
i restanti soggetti. Qualora nel
corso dell'anno siano superate
le soglie di 40.000 euro o di
250.000 euro, il soggetto
obbligato è tenuto a presentare
gli elenchi con cadenza,
rispettivamente, trimestrale o
mensile a decorrere dal
periodo successivo al trimestre
nel corso del quale la soglia è
stata superata. In questa
evenienza il soggetto obbligato
è tenuto, contestualmente al
primo elenco presentato con la
nuova cadenza, alla
presentazione di un elenco
contenente le cessioni
effettuate nei mesi precedenti.
Comma 2
2006 2007
Gli elenchi riepilogativi degli acquisti
intracomunitari si riferiscono:
Gli elenchi riepilogativi degli
acquisti intracomunitari si
riferiscono:
a) a periodi mensili, per i
soggetti che hanno realizzato
nell'anno precedente o, in caso di
inizio dell'attività di scambi
intracomunitari, presumono di
realizzare nell'anno in corso, acquisti
intracomunitari per un ammontare
complessivo superiore a 150.000
euro;
a) a periodi mensili, per i
soggetti che hanno realizzato
nell'anno precedente o, in caso
di inizio dell'attività di scambi
intracomunitari, presumono di
realizzare nell'anno in corso,
acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo
superiore a 180.000 euro;
b) a periodi annuali, per i
restanti soggetti.
b) a periodi annuali, per
i restanti soggetti. In caso di
superamento della soglia di
180.000 euro nel corso
dell'anno, il soggetto obbligato
è tenuto a presentare gli
elenchi con cadenza mensile a
decorrere dal mese successivo
al trimestre nel corso del quale
la soglia è stata superata. In
questa evenienza il soggetto
obbligato è tenuto,
contestualmente al primo
elenco presentato con la nuova
cadenza, alla presentazione di
un elenco contenente gli
acquisti effettuati nei mesi
precedenti.

Comma 3 I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicità superiore a quella mensile possono presentarli con periodicità trimestrale o mensile, nel caso di periodicità annuale, e con periodicità mensile, nel caso di periodicità trimestrale.
Comma 4 I soggetti che nel periodo di riferimento variano il numero di partita IVA devono compilare separati elenchi riepilogativi per il periodo di tempo antecedente la variazione e per quello successivo alla medesima, indicando nei primi il numero di partita IVA cessato e nei secondi il numero di partita IVA nuovo.

Articolo 4 - Contenuto degli elenchi
Comma 1
Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi sono indicati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 3.
Comma 2 Gli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del predetto decreto-legge e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.
Comma 3 In caso di variazione dell'ammontare imponibile delle operazioni, intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate od erano soggette a registrazione.
Comma 4 Negli elenchi mensili sono riepilogati anche gli scambi intracomunitari, non costituenti cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento di applicazione. Tale disposizione non si applica agli elenchi presentati con periodicità mensile ai sensi dell'art. 3, comma 3.


Comma 5
2006 2007
In applicazione dell'art. 9 del
regolamento (CE) n. 638/2004 e del
relativo regolamento (CE) di
attuazione n. 1982/2004, sono
tenuti alla menzione del valore
statistico, delle condizioni di
consegna e del modo di trasporto:
In applicazione dell'art. 9 del
regolamento (CE) n. 638/2004 e
del relativo regolamento (CE) di
attuazione n. 1982/2004, sono
tenuti alla menzione del valore
statistico, delle condizioni di
consegna e del modo di
trasporto:
a) per quanto riguarda gli
elenchi riepilogativi mensili delle
cessioni intracomunitarie, i soggetti
che hanno realizzato nell'anno
precedente o, in caso d'inizio
dell'attività di scambi
intracomunitari, presumono di
realizzare nell'anno in corso, un
valore annuo delle spedizioni
superiore a euro 10.000.000;
a) per quanto riguarda
gli elenchi riepilogativi mensili
delle cessioni intracomunitarie, i
soggetti che hanno realizzato
nell'anno precedente o, in caso
d'inizio dell'attività di scambi
intracomunitari, presumono di
realizzare nell'anno in corso, un
valore annuo delle spedizioni
superiore a euro 20.000.000;
b) per quanto riguarda gli
elenchi riepilogativi mensili degli
acquisti intracomunitari, i soggetti
che hanno realizzato nell'anno
precedente o, in caso d'inizio
dell'attività di scambi
intracomunitari, presumono di
realizzare nell'anno in corso, un
valore annuo degli arrivi superiore a
euro 10.000.000.
b) per quanto riguarda
gli elenchi riepilogativi mensili
degli acquisti intracomunitari, i
soggetti che hanno realizzato
nell'anno precedente o, in caso
d'inizio dell'attività di scambi
intracomunitari, presumono di
realizzare nell'anno in corso, un
valore annuo degli arrivi
superiore a euro 20.000.000.
Articolo 6 - Presentazione degli elenchi
Comma 1
anno 2006 anno 2007
Gli elenchi riepilogativi sono
presentati ad un qualsiasi ufficio
doganale abilitato della
circoscrizione doganale
territorialmente competente, in
relazione alla sede del soggetto
obbligato o del terzo delegato,
entro il giorno 20 del mese
successivo a quello di riferimento,
ad eccezione di quelli relativi alle
operazioni effettuate nel mese di
luglio, i quali sono presentati entro
il 6 settembre, nel caso di elenchi
mensili, ed entro la fine del mese
successivo al periodo di riferimento,
nel caso di elenchi trimestrali ed
annuali .
Gli elenchi riepilogativi sono
presentati ad un qualsiasi ufficio
doganale abilitato della
circoscrizione doganale
territorialmente competente, in
relazione alla sede del soggetto
obbligato o del terzo delegato,
entro il giorno 20 del mese
successivo a quello di
riferimento, ad eccezione di
quelli relativi alle operazioni
effettuate nel mese di luglio, i
quali sono presentati entro il 6
settembre, nel caso di elenchi
mensili, ed entro la fine del
mese successivo al periodo di
riferimento, nel caso di elenchi
trimestrali ed annuali .Le
suddette scadenze sono
prorogate di giorni cinque in
caso di utilizzazione dell'EDI
(Electronic Data Interchange)
per la presentazione degli
elenchi riepilogativi.

Comma 2 L'ufficio doganale che riceve gli elenchi rilascia ricevuta mediante apposita annotazione su una copia del frontespizio, da restituire alla parte interessata.
Comma 3 La presentazione degli elenchi ai competenti uffici doganali abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede la data del timbro postale.

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