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Agevolazioni e contributi > Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate interviene a fornire chiarimenti in relazione al premio di concentrazione, previsto dall'art. 9, D.L. n. 35/2005: la norma stabilisce un'agevolazione - a favore delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione - consistente in un contributo concesso nella forma di credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze inerenti all'operazione di concentrazione effettivamente realizzata.
(Circolare Agenzia delle Entrate 13/12/2005, n. 53/E)
14/12/2005
Servizio di documentazione tributaria
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 13/12/2005 n. 53
Oggetto:
Articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - Dimensione europea per la
piccola impresa e premio di concentrazione
Testo:
INDICE
1. Premessa 2
2. Ambito di applicazione settoriale 3
3. Ambito di applicazione soggettivo 5
3.1. Soggetti ammessi 5
3.2. Microimprese, piccole e medie imprese 8
3.3. Imprese autonome, associate e collegate 11
4. Processi di concentrazione 14
5. Condizioni del processo di concentrazione 17
5.1. Necessita' dell'aiuto 17
5.2. Ultimazione del processo 18
5.3. Impresa o aggregazioni di imprese risultanti dal processo di
concentrazione 19
5.4. Attivita' omogenee 20
5.5. Rapporti di controllo 21
5.6. Durata e iscrizione nel registro delle imprese 22
5.7. Presupposti dell'agevolazione: riepilogo sintetico 23
6. Spese agevolabili 24
6.1. Studi e consulenze 24
6.2. Importo massimo dell'aiuto 25
7. CUMULO DI AIUTI 26
8. Adempimenti 27
9. utilizzo e revoca del credito d'imposta 28
10. Norma antielusiva 29
1. Premessa
L'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato "Dimensione
europea per la piccola impresa e premio di concentrazione", prevede
un'agevolazione a favore delle microimprese, delle piccole e delle medie
imprese che prendono parte a processi di concentrazione.
L'agevolazione consiste in un contributo concesso nella forma di
credito d'imposta, cd. premio di concentrazione, pari al cinquanta per cento
delle spese sostenute per studi e consulenze inerenti all'operazione di
concentrazione effettivamente realizzata.
Il premio di concentrazione e' annoverabile tra gli aiuti di Stato
alle imprese e l'articolo 9, comma 1, del d.l. n. 35/2005, per affermarne la
compatibilita' con i principi comunitari riguardanti la tutela della
concorrenza di cui agli articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la
Comunita' Europea (Trattato CE), lo attribuisce "nel rispetto delle
condizioni previste dal regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001".
Il richiamato regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal
regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, indica le
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condizioni in presenza delle quali un regime di aiuto alle piccole e medie
imprese puo' essere ritenuto compatibile con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato CE e, quindi, esentato
dall'onere della notificazione preventiva, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato CE (cfr. articolo 3, comma 2 del regolamento CE n.
70/2001).
La fruizione del premio di concentrazione e' subordinata, pertanto,
al rispetto della disciplina normativa recata dall'articolo 9 del d.l. n.
35/2005 e, per effetto del rinvio sopra descritto, dal regolamento CE n.
70/2001.
2. Ambito di applicazione settoriale
L'articolo 9 del d.l. n. 35/2005 non limita il premio di
concentrazione a determinati settori di attivita' economica nei quali devono
operare le microimprese, le piccole e medie imprese destinatarie.
L'ambito di applicazione settoriale del beneficio in esame si desume,
peraltro, indirettamente dal regolamento CE n. 70/2001 che, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, "si applica agli aiuti concessi alle piccole e
medie imprese in tutti i settori, fatti salvi i regolamenti o le direttive
comunitarie specifici, piu' o meno restrittivi del presente regolamento,
adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di
Stato in determinati settori".
Al riguardo, e' utile richiamare il "considerando" n. 7 del
regolamento in esame, che fa salve "le speciali disposizioni stabilite dai
regolamenti e dalle direttive in materia di aiuti di stato in settori
specifici, quali la costruzione navale e la siderurgia, e non deve
applicarsi ai settori dell'agricoltura e della pesca".
L'affermazione di principio contenuta nel "considerando" n. 7 con
riferimento alla formulazione originaria del regolamento CE n. 70/2001 puo'
essere ulteriormente precisata tenendo presenti le specifiche fattispecie di
esclusione indicate dal successivo paragrafo 2 cosi' come modificato dal
regolamento CE n. 364/2004. In particolare, il regolamento CE n. 70/2001
"non si applica:
a) ai fini degli articoli 4 e 5, alle attivita' connesse alla
produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti
elencati nell'allegato I del trattato;
b) agli aiuti ad attivita' connesse all'esportazione, vale a dire gli
aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese
correnti connesse all'attivita' d'esportazione;
c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti
interni rispetto ai prodotti d'importazione;
d) agli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio".
In relazione alla lett. a) si chiarisce che l'esclusione delle
imprese attive nella produzione, trasformazione o commercializzazione dei
prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE (prodotti agricoli o della
pesca) riguarda gli aiuti per investimenti (art. 4) e consulenze (art. 5), e
non anche gli aiuti per ricerca e sviluppo (articoli 5-bis, 5-ter e
5-quater) introdotti dal regolamento CE n. 364/2004. Considerato che - come
sara' specificato in seguito - il premio di concentrazione e' commisurato a
spese per "studi e consulenze" e rientra nell'art. 5 del presente
regolamento, ai sensi della richiamata lett. a) non potra' essere fruito
dalle imprese attive nella produzione, trasformazione o commercializzazione
dei prodotti agricoli o della pesca alle quali si applicano, con alcune
eccezioni, i regolamenti CE, n. 1/2004 e n. 1595/2004.
Per quanto riguarda la lett. d) si specifica che il regolamento CE n.
1407/2002 riguarda gli aiuti all'industria carboniera.
Pertanto, fatto salvo il rispetto delle particolari disposizioni
comunitarie relative agli aiuti di Stato in settori specifici, da valutare
caso per caso, si ritiene che il premio di concentrazione non possa essere
concesso qualora ai processi di concentrazione prendano parte imprese o
aggregazioni di imprese che operano nel settore dell'industria carboniera
ovvero attive nei settori economici dell'agricoltura e della pesca.
3. Ambito di applicazione soggettivo
3.1. Soggetti ammessi
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In base all'articolo 9, comma 1, il premio di concentrazione e'
attribuito "alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di
microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 che prendono parte a
processi di concentrazione".
L'articolo 1 della citata raccomandazione n. 2003/361/CE considera
impresa "ogni entita', a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che
eserciti una attivita' economica. In particolare, sono considerate tali le
entita' che esercitano una attivita' artigianale o altre attivita' a titolo
individuale o familiare, le societa' di persone o le associazioni che
esercitino una attivita' economica".
Sono ammessi, pertanto, all'agevolazione i soggetti che,
indipendentemente dalla loro natura giuridica, siano titolari di reddito
d'impresa nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Pertanto, possono fruire della agevolazione i seguenti soggetti:
- persone fisiche esercenti attivita' commerciale ancorche' gestita in
forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- societa' in nome collettivo e in accomandita semplice;
- societa' di armamento;
- societa' di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciale;
- consorzi tra imprese;
- societa' a responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per
azioni;
- societa' cooperative e di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati, diversi dalle societa', aventi per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di un'attivita' commerciale;
- enti pubblici e privati, diversi dalle societa', non aventi per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di un'attivita' commerciale, con
riguardo all'attivita' commerciale esercitata;
- societa', enti e persone fisiche non residenti nel territorio dello
Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni situate nel territorio
stesso.
Per i soggetti non residenti, titolari di reddito d'impresa nel
territorio dello Stato "tramite" una stabile organizzazione, l'ambito di
applicazione soggettivo e' ulteriormente delimitato dall'articolo 9, comma
1, lett. c) secondo cui "tutte le imprese che partecipano al processo di
concentrazione devono (...) essere residenti in stati membri dell'Unione
europea ovvero dello Spazio economico europeo".
Al riguardo si fa presente che, in base agli accordi conclusi ai
sensi dell'articolo 310 del Trattato CE, lo Spazio economico europeo
comprende oltre agli Stati membri dell'Unione europea, la Norvegia,
l'Islanda e il Liechtenstein.
Non possono considerarsi partecipanti al processo di concentrazione,
pertanto, i soggetti non residenti senza stabile organizzazione (in quanto
non titolari di reddito di impresa) e le stabili organizzazioni di soggetti
non residenti all'interno del SEE.
I soggetti sopra indicati sono ammessi al premio di concentrazione se
hanno iniziato l'attivita' almeno nel corso del periodo di imposta
precedente a quello in cui e' ultimato il processo di concentrazione.
Infatti, l'articolo 1, comma 1, lett. c) prevede che "tutte le imprese che
partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato attivita'
omogenee nel periodo d'imposta precedente alla data in cui e' ultimato il
processo di concentrazione o aggregazione (...)".
Rinviando al successivo par. 5.4 i chiarimenti riguardanti la nozione
di "attivita' omogenee", si evidenzia che l'inizio dell'attivita' e'
desunto: per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e per le
societa' di cui all'articolo 5 del TUIR non obbligate, secondo la disciplina
civilistica, alla predisposizione dell'atto costitutivo, dal modello di
dichiarazione inizio attivita' ai fini IVA; per i soggetti tenuti alla
redazione di un atto costitutivo, quali le societa' commerciali, deve farsi
riferimento alla data di stipulazione dello stesso.
Si ritiene, inoltre, che lo stato di liquidazione sia incompatibile
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con la condizione, posta dal citato articolo 1, comma 1, lett. c),
dell'esercizio di attivita' almeno dal periodo di imposta precedente a
quello in cui e' ultimato il processo di concentrazione; cio' a prescindere
dalla circostanza che successivamente alla messa in liquidazione possano
essere perfezionate o meno talune delle concentrazioni indicate dal comma
1-bis dell'articolo 9 del d.l. n. 35/2005.
L'articolo 9 del d.l. n. 35/2005 non subordina il riconoscimento
dell'agevolazione alla circostanza che i titolari di reddito d'impresa siano
soggetti a particolari regimi contabili o di determinazione del reddito
d'impresa.
Pertanto, sono ammessi al beneficio anche i soggetti in regime di
contabilita' semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che determinano il reddito ai
sensi dell'articolo 66 del TUIR; sono altresi' ammessi i soggetti che
determinano il reddito con criteri forfetari o con l'applicazione di regimi
d'imposta sostitutivi.
Il premio di concentrazione e' attribuito alle imprese come sopra
individuate che "prendono parte a processi di concentrazione".
Nel caso in cui detti processi comportino l'estinzione di alcune o di
tutte le imprese partecipanti, come avviene nelle ipotesi di fusione,
rispettivamente, per incorporazione o proprie, il beneficio fiscale in
argomento e' attribuito all'unica impresa risultante dal processo stesso.
Qualora, invece, il processo di concentrazione venga realizzato con
altre modalita', che non pregiudicano la soggettivita' giuridica delle
imprese partecipanti, saranno queste, singolarmente considerate, a fruire
del beneficio di cui trattasi (cfr. par. 4).
3.2. Microimprese, piccole e medie imprese
I soggetti ammessi di cui al paragrafo precedente devono rientrare,
in base all'articolo 9, comma 1, "nella definizione comunitaria di
microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione".
La richiamata raccomandazione ha sostituito, a decorrere dal 1
gennaio 2005, la precedente raccomandazione n. 1996/280/CE del 3 aprile
1996, ed e' stata recepita in Italia dal decreto del Ministro delle
Attivita' Produttive del 18 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
serie generale n. 238 del 18 ottobre 2005.
Il decreto, come evidenziato dall'articolo 1, "fornisce le
necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai
fini della concessione di aiuti alle attivita' produttive (...)" e si
applica, ai sensi dell'articolo 4, ai nuovi regimi di aiuto istituiti a
partire dal 1 gennaio 2005 sulla base, tra gli altri, del Regolamento (CE)
n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.
La verifica dell'appartenenza delle imprese che richiedono l'aiuto
in esame alla categoria delle micro, piccole e medie imprese dovra',
pertanto, essere effettuata considerando le indicazioni riportate dal d.m.
del 18 aprile 2005 e dalle relative note esplicative contenute
nell'Appendice, che costituisce parte integrante del decreto.
I criteri di riferimento utilizzati per l'individuazione della
dimensione aziendale dell'impresa sono il numero di occupati, il fatturato
annuo ed il totale di bilancio annuo (gli ultimi due criteri, di carattere
finanziario, sono tra loro alternativi).
Cio' premesso, si riportano nel seguito le soglie di riferimento
recate dall'articolo 2 del decreto per la determinazione della categoria
delle micro, piccole e medie imprese (comma 1) e, all'interno di questa,
delle piccole imprese (comma 2) e delle microimprese (comma 3).
La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie
imprese (comma 1) e' costituita da "imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di
euro.
Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce:
- piccola impresa (comma 2) "l'impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
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b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 10 milioni di euro";
- microimpresa (comma 3) "l'impresa che:
a) ha meno di dieci occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro".
Il requisito del numero di occupati, richiesto dalla lettera a), e
quello del fatturato o totale di bilancio, richiesto dalla lettera b) dei
commi 1, 2 e 3, sono cumulativi e, pertanto, devono entrambi sussistere in
capo all'impresa per stabilirne la natura di micro, piccola o media impresa
(comma 4).
La quantificazione del numero di occupati, del fatturato o del
totale di bilancio deve avvenire in base alle definizioni recate dai commi
successivi del medesimo decreto.
Per "fatturato annuo" si intende l'importo netto del volume d'affari
contabilizzato alla voce A.1 del conto economico, che comprende gli importi
provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi
rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuite degli sconti
concessi sulle vendite, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle
altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari (comma 5, lett.
a).
Per "totale di bilancio annuo" si intende il totale dell'attivo
patrimoniale (comma 5, lett. b).
Il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo
esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione (comma 6, lett. a).
Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria
e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono desunte, per
quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del
prospetto delle attivita' e passivita' redatto con i criteri di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689
(concernente disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, in materia di accertamento dell'imposta sul reddito) ed in
conformita' agli articoli 2423 e seguenti del codice civile (comma 6, lett.
a).
Si precisa, al riguardo, che il rinvio operato al d.P.R. n. 689 del
1974 concerne i soli "criteri" di valutazione dei beni dell'attivo ad assume
rilevanza ai soli fini della classe dimensionale attribuibile all'impresa.
Per "occupati" si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo
determinato o indeterminato iscritti nel libro matricola dell'impresa e
legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di
dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione
straordinaria (cfr. comma 5, lett. c e le ulteriori indicazioni contenute
nel par. 1 dell'Appendice).
Il numero degli occupati corrisponde al numero di
unita'-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di dipendenti
occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in
considerazione e' il medesimo che costituisce il riferimento per
l'individuazione dei dati relativi al fatturato annuo ed al totale di
bilancio annuo (comma 6, lett. b).
Per le imprese di nuova attivazione che alla data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione non hanno approvato il primo bilancio ovvero,
nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o
dalla redazione del bilancio, non hanno ancora presentato la prima
dichiarazione dei redditi, rileva il numero degli occupati ed il totale
dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data (comma 7).
3.3. Imprese autonome, associate e collegate
L'articolo 3 del d.m. del 18 aprile 2005, distingue le imprese
interessate all'agevolazione a seconda che siano "autonome" rispetto ad
altre imprese, oppure siano "associate" o "collegate" ad altre imprese.
Nel primo caso rilevano i soli dati dimensionali (numero di occupati,
fatturato, totale di bilancio) dell'impresa richiedente, mentre, nel secondo
caso, rilevano anche i dati dimensionali delle imprese "associate" o
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"collegate" all'impresa richiedente, seppur con due diverse modalita'.
Di seguito si richiamano le principali disposizioni del d.m. del 18
aprile 2005 sull'individuazione delle imprese "associate" e "collegate"
all'impresa richiedente, nonche' sulle modalita' di determinazione dei
relativi dati dimensionali da aggregare a quelli dell'impresa richiedente.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, due o piu' imprese si
considerano "associate" quando "un'impresa detiene, da sola oppure insieme
ad una o piu' imprese collegate, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di
voto di un'altra impresa".
Il successivo comma 4 dell'articolo 3, fornisce i criteri di
aggregazione dei dati dimensionali: in presenza di un rapporto di
associazione, ai dati dimensionali dell'impresa richiedente "si sommano, in
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla
percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformita' si prende in
considerazione la piu' elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle
imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente
medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale
piu' elevata".
Si evidenzia, inoltre, che ai sensi del medesimo comma 4 in esame,
per la determinazione dei dati dimensionali delle imprese associate
all'impresa richiedente "devono inoltre essere interamente aggiunti i dati
relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate ... ".
L'articolo 3, comma 5 del decreto in commento considera "collegate"
le imprese tra le quali "esiste una delle seguenti relazioni:
a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria;
c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
un'influenza dominante, quando la legge applicabile
consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci,
controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto".
Verificandosi l'ipotesi di collegamento si prendono in
considerazione, in base al successivo comma 6, i dati desunti dal bilancio
consolidato. In mancanza, il medesimo comma 6 chiarisce che "ai dati
dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del
fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio" delle
imprese collegate.
Ai fini della determinazione dei dati delle imprese collegate "devono
inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali
imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o
a valle di queste ultime".
Si sottolinea che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3, l'impresa
richiedente e' in ogni caso considerata di grandi dimensioni qualora il 25
per cento o piu' del capitale ovvero dei suoi diritti di voto sia detenuto
direttamente o indirettamente (tramite una o piu' imprese) da un ente
pubblico oppure congiuntamente da piu' enti pubblici, fatte salve le
eccezioni indicate nel comma 3 in precedenza esaminato. A titolo
esemplificativo, tra gli enti pubblici rientrano le amministrazioni dello
Stato, le regioni, gli enti pubblici locali, le universita' pubbliche, le
camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca (cfr. articolo 3,
comma 8 e le ulteriori indicazioni contenute nel par. 5 dell'Appendice del
decreto).
Il comma 7 dell'articolo 3 stabilisce che la verifica dell'esistenza
di imprese "associate" o "collegate" e' effettuata "con riferimento alla
data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in
possesso della societa' (ad esempio libro soci), a tale data, e delle
risultanze del registro delle imprese".
La verifica di cui sopra, prevista dal comma 7 per la generalita'
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delle agevolazioni ai fini del calcolo delle dimensioni aziendali in caso di
imprese appartenenti a gruppi, deve essere effettuata alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Con specifico riguardo all'agevolazione in esame, si sottolinea che
l'articolo 9, comma 1, richiede la verifica delle dimensioni delle imprese,
attraverso il rinvio alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione
del 6 maggio 2003, recepita dal d.m. del 18 aprile 2005, sia nel primo
periodo in cui stabilisce che il premio di concentrazione e' attribuito alle
"microimprese, piccole e medie imprese (...) che prendono parte a processi
di concentrazione", sia nella lett. b) dove impone la condizione che
l'impresa risultante dal processo di concentrazione, ovvero l'aggregazione
fra singole imprese, "deve rientrare nella definizione di piccola e media
impresa".
Le verifiche indicate si ritiene vadano effettuate, nel primo caso,
alla data di adozione della delibera o di sottoscrizione dell'atto con cui
la singola impresa aderisce alla concentrazione, nel secondo caso, alla data
di ultimazione del processo di concentrazione avuto riguardo agli effetti
civili.
Le due condizioni sopra riportate relative alle dimensioni aziendali
devono essere entrambe verificate tenendo conto anche delle imprese
"associate" o "collegate" all'impresa partecipante al processo e all'impresa
o all'aggregazione risultante dal processo.
4. Processi di concentrazione
I processi di concentrazione rilevanti ai fini dell'attribuzione
dell'agevolazione sono individuati dal comma 1-bis dell'art. 9 del d.l. n.
35 del 2005, in cui e' previsto che "per concentrazione si intende:
a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione
di piu' imprese mediante fusione;
b) l'incorporazione di una o piu' imprese da parte di un'altra
impresa;
c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese
che organizzano in comune attivita' imprenditoriali rilevanti;
d) la costituzione di consorzi mediante i quali piu' imprenditori
istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti
delle rispettive imprese;
e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle
imprese".
Nel seguito si esaminano le singole tipologie di concentrazione
previste dalla norma.
La definizione recata dalla lett. a) rinvia espressamente
all'istituto civilistico della fusione "propria" che si realizza, in base
all'art. 2501, primo comma, del codice civile, "mediante la costituzione di
una nuova societa' (...)" in cui confluiscono le societa' partecipanti al
processo di concentrazione.
La definizione recata dalla lett. b) e' riferibile alla fusione "per
incorporazione" anch'essa disciplinata dal primo comma dell'art. 2501 del
codice civile, in base al quale "la fusione di piu' societa' puo' eseguirsi
(...) mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre".
Il processo di aggregazione individuato dalla lett. c), si basa sulla
stipulazione di un contratto tra imprese diretto ad organizzare in comune
l'esercizio di un'attivita' imprenditoriale rilevante. L'aggregazione in
esame si riscontra quando le imprese, pur non costituendo un'organizzazione
comune distinta dalle imprese partecipanti, sono comunque in grado di
assicurare, con il contributo di tutte le imprese aggregate, lo svolgimento
in comune di un'attivita' imprenditoriale significativa. Sono riferibili
alla fattispecie in esame anche le aggregazioni tra imprese su base
contrattuale che prevedano la costituzione di un'organizzazione comune per
l'esercizio di un'attivita' imprenditoriale significativa.
Rientrano nella fattispecie in esame, a titolo di esempio, le joint
venture e le associazioni temporanee di imprese, purche', ovviamente,
abbiano una durata non inferiore a tre anni come richiesto, per la
generalita' dei processi di concentrazione, dal comma 1-ter dell'art. 9 in
esame.
La lett. d) richiama l'istituto civilistico del consorzio
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disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile, precisando
che l'organizzazione tramite consorzio deve essere finalizzata allo
"svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese".
Ai fini del premio di concentrazione il consorzio, in sostanza, deve
sostituirsi ai consorziati nello svolgimento di una delle fasi del ciclo
produttivo delle rispettive imprese. La rilevanza della fase gestita dal
consorzio va valutata caso per caso con riguardo anche all'attivita' svolta
dalle singole imprese consorziate.
La lett. e) individua, in via residuale, "ulteriori forme" di
concentrazione rilevanti ai fini della fruizione del premio, non attraverso
il riferimento ad un atto specifico (quale la fusione di imprese o la
costituzione di consorzi) bensi' attraverso il riferimento all'effetto
economico che la concentrazione stessa deve favorire, individuato nella
"crescita dimensionale delle imprese".
La crescita dimensionale dell'impresa puo' essere valutata sulla
base dei medesimi parametri previsti dalla raccomandazione CE n. 70/2001 e
recepiti dal d.m. del 18 aprile 2005, ossia avendo riguardo al numero degli
occupati, al fatturato annuo o, in alternativa a quest'ultimo, al totale di
bilancio annuo.
Ad esempio, realizzano forme di concentrazione ai sensi della lett.
e):
- la costituzione di societa' da parte di due o piu' imprenditori con
conferimento delle rispettive aziende;
- il conferimento di azienda in una societa' preesistente;
- l'incorporazione in una societa' beneficiaria preesistente di un
ramo d'azienda della societa' scissa;
- l'acquisto di azienda da parte di imprese preesistenti.
- l'acquisto di partecipazioni di controllo da parte imprese
preesistenti.
La rilevanza delle acquisizioni o conferimenti di pacchetti azionari
di controllo ai fini della valutazione della crescita dimensionale e'
desumibile anche dalla raccomandazione della Commissione n. 2003/361 CE del
6 maggio 2003 e dal d.m. di recepimento del 18 aprile 2005 che prevedono in
ipotesi di controllo l'obbligo di consolidare i dati dimensionali rilevanti
dell'impresa controllante e dell'impresa controllata (numero di dipendenti,
attivo di bilancio, fatturato) per il calcolo della dimensione dell'impresa
che richiede un'agevolazione.
Inoltre, lo stesso art. 9, comma 2 del d.l. n. 35/2005, preclude la
possibilita' di fruire del contributo nella specifica ipotesi che tra le
imprese interessate dal processo di concentrazione sussista gia' un rapporto
di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Il processo di concentrazione puo' concludersi, quindi, sia con la
nascita di un soggetto giuridico diverso dalle imprese partecipanti, sia con
aggregazioni d'imprese che, pur realizzando forme di cooperazione e di
controllo tra le stesse, non danno luogo alla costituzione di un nuovo
soggetto giuridico.
5. Condizioni del processo di concentrazione
Il processo di concentrazione deve rispettare le condizioni elencate
nelle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 9, nonche', per quanto
concerne la data di avvio del progetto, nell'articolo 7 del regolamento CE
n. 70/2001.
5.1. Necessita' dell'aiuto
L'articolo 7 del regolamento n. 70/2001 (rubricato "Necessita'
dell'aiuto") dispone che l'aiuto e' esentato dalla previa comunicazione alla
Commissione se "prima che siano stati avviati i lavori per l'esecuzione del
progetto lo Stato membro abbia adottato disposizioni legislative che fanno
sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto (...)".
La norma richiamata afferma il principio secondo cui il diritto
all'aiuto non puo' sorgere se l'avvio delle iniziative imprenditoriali
agevolate precede l'entrata in vigore della norma agevolativa. Vale a dire
che le risorse non possono essere attribuite "a posteriori" ad iniziative
comunque avviate e, quindi, decise prima dell'adozione delle disposizioni
legislative che fanno sorgere il diritto all'aiuto.
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Circolare del 13/12/2005 n. 53
Per accedere al regime di aiuti istituito con l'articolo 9 del d.l.
n. 35/2005, si richiede quindi che l'avvio delle operazioni di
concentrazione debba risultare da fatti o atti oggettivamente riscontrabili,
posti in essere a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore
dell'articolo 9 del d.l. n. 35/2005.
La data in cui la decisione di effettuare l'operazione si
oggettivizza deve essere verificata in relazione ai diversi processi di
concentrazione. Ad esempio, nel caso della fusione l'avvio dell'operazione
puo' essere individuato nella data in cui si tiene l'ultima delle assemblee
straordinarie delle societa' partecipanti che approvano il progetto di
fusione (cfr. articolo 2502 c.c.).
Non possono, pertanto, fruire del beneficio in esame i processi di
concentrazione avviati, nei termini ora indicati, precedentemente alla data
di entrata in vigore dell'articolo 9 del d.l. n. 35/2005.
5.2. Ultimazione del processo
La lett. a) del comma 1 dell'articolo 9 prevede che "il processo di
concentrazione deve essere ultimato avuto riguardo agli effetti civili, nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e i
ventiquattro mesi successivi".
La data di ultimazione del processo di concentrazione deve essere
individuata con riguardo alla data di produzione degli effetti civili in
base alle disposizioni di legge applicabili allo specifico processo di
concentrazione posto in essere dalle imprese partecipanti.
Per quanto concerne le ipotesi di fusione, ad esempio, il momento di
ultimazione coincide con la data in cui viene eseguita l'ultima delle
iscrizioni nel registro delle imprese dell'atto di fusione previste
dall'articolo 2504 del codice civile. Nella particolare ipotesi di fusione
per incorporazione in cui, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile,
viene fissata una data di effetto successiva, e' a quest'ultima che occorre
fare riferimento per individuare la data di ultimazione del processo di
concentrazione.
Qualora la concentrazione abbia luogo nella forma consortile ovvero
mediante altre forme contrattuali, la conclusione dell'operazione coincide,
in via generale, con la data in cui la costituzione del consorzio o gli
altri atti si intendono perfezionate ai fini civilistici.
La data di ultimazione dello specifico processo di concentrazione,
cosi' individuata, deve collocarsi nel periodo compreso tra il 17 marzo 2005
(data di entrata in vigore del decreto) ed il 17 marzo 2007 (termine dei
ventiquattro mesi successivi.
Il termine del 17 marzo 2007 e' compatibile, peraltro, con il periodo
di validita' del regolamento CE n. 70/2001 che, ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, "resta in vigore fino al 31 dicembre 2006", considerato che, in
base al successivo comma 2, "Alla scadenza del periodo di validita' del
presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a
beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi".
5.3. Impresa o aggregazioni di imprese risultanti dal processo di
concentrazione
La lett. b) stabilisce che "l'impresa risultante dal processo di
concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra singole imprese,
deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione (n. 2003/361/CE) della Commissione europea del 6 maggio
2003", rispettando i parametri dimensionali e le modalita' di calcolo
previste dal d.m. del 18 aprile 2005 che ha recepito detta raccomandazione.
Per esclusione, l'agevolazione non compete se dal processo di
concentrazione risulta una microimpresa o una impresa di grandi dimensioni
secondo la definizione risultante dalla menzionata raccomandazione.
La verifica del rispetto della condizione in esame va effettuata:
- nel caso di fusione, considerando la dimensione del soggetto
risultante dalla fusione o dell'incorporante;
- nel caso di aggregazione di imprese su base contrattuale, senza
costituzione di organizzazione comune, considerando i dati
dimensionali di tutte le imprese aggregate;
- nel caso di costituzione di consorzi considerando i dati
dimensionali di questi;
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- negli altri casi in cui per effetto dell'operazione non viene meno
la soggettivita' delle imprese aggregate sara' necessario considerare
i dati dimensionali di tutte le imprese interessate.
In tutte le ipotesi indicate sara' necessario considerare oltre ai
dati dimensionali dell'impresa risultante dalla fusione, delle imprese
aggregate o del consorzio, anche i dati dimensionali delle imprese ad esse
"associate" e "collegate" ai sensi dell'articolo 3 del d.m. del 18 aprile
2005.
Il requisito dimensionale in esame deve sussistere, in ogni caso,
alla data di ultimazione del processo di concentrazione e non puo' essere
integrato successivamente. Ad esempio, un'aggregazione di imprese risultante
di grandi dimensioni al momento dell'ultimazione del processo non puo'
fruire del beneficio; e cio' anche se dopo l'ultimazione, per qualsiasi
motivo, una o piu' imprese aggregate "recedono" dal contratto comportando
una riduzione delle dimensioni dell'aggregazione a livello di media impresa.
5.4. Attivita' omogenee
Il comma 1, lett. c) dispone che "tutte le imprese che partecipano al
processo di concentrazione devono aver esercitato attivita' omogenee nel
periodo d'imposta precedente alla data in cui e' ultimato il processo di
concentrazione o aggregazione (...)".
Le imprese tra le quali avviene la concentrazione o l'aggregazione
devono aver esercitato attivita' omogenee almeno nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data in cui e' ultimato il processo di
concentrazione.
L'omogeneita' va individuata facendo riferimento all'attivita'
caratteristica svolta da ciascuna impresa.
Al riguardo, si considerano omogenee:
- le attivita' contraddistinte dal medesimo codice attivita', in
base alla codifica Atecofin 2004;
- le attivita' contraddistinte da codici attivita' compresi nel
medesimo studio di settore;
- le attivita' riconducibili alla medesima filiera produttiva; si
tratta delle attivita' in cui si articola un medesimo processo
produttivo volto alla trasformazione di determinati fattori della
produzione in un prodotto finito, come gia' indicato dalla circolare
n. 20/E del 10 maggio 2005 in relazione all'articolo 1, comma 1 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (cd.
"Tecno-Tremonti");
- le attivita' complementari ai fini del compimento di
un'attivita' imprenditoriale rilevante.
5.5. Rapporti di controllo
Sempre in merito alle condizioni di spettanza del beneficio, lo
stesso articolo 9, al comma 2, stabilisce che il contributo in argomento
"non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali
sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile
ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa
persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai
familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni".
L'articolo 2359, primo comma, del codice civile definisce controllate
quelle societa' "in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria" o "di voti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria" ovvero "le societa' che
sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari
vincoli contrattuali con essa".
Il medesimo articolo 2359, al secondo comma, precisa che, ai fini
della verifica del rapporto di controllo, tra i voti spettanti
nell'assemblea ordinaria "si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta" mentre "non si
computano i voti spettanti per conto terzi".
Con riguardo al controllo esercitato dalla stessa persona fisica, si
precisa che i familiari individuati dall'articolo 5, comma 5 del TUIR sono
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"il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado".
La verifica della esistenza dei suddetti rapporti di controllo deve
essere effettuata con riguardo alla situazione esistente al momento in cui
e' adottata la delibera o sottoscritto l'atto con cui le imprese aderiscono
alla concentrazione.
Il premio di concentrazione non potra' essere fruito se tra due o
piu' imprese partecipanti al processo di concentrazione sussistano i
rapporti di controllo riconducibili alla medesima impresa o persona fisica.
5.6. Durata e iscrizione nel registro delle imprese
Indipendentemente dal tipo di concentrazione realizzata, il comma
1-ter dell'articolo 9 in commento impone che la concentrazione non abbia
durata inferiore a tre anni, a partire dalla data di ultimazione della
concentrazione medesima.
Un ulteriore presupposto necessario ai fini dell'agevolazione in
argomento si desume dal comma 1-quater dello stesso articolo 9, secondo cui
"Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese
l'avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo".
5.7. Presupposti dell'agevolazione: riepilogo sintetico
In sintesi ai fini dell'ammissione al beneficio in esame occorre la
presenza congiunta delle seguenti condizioni:
- avvio dell'operazione di concentrazione a partire dal 17 marzo
2005;
- ultimazione, agli effetti civili, del processo di
concentrazione tra il 17 marzo 2005 e il 17 marzo 2007;
- dimensione di piccola o media impresa dell'impresa o
dell'aggregazione di imprese risultanti dal processo di
concentrazione;
- esercizio, da parte delle imprese partecipanti alla
concentrazione, di attivita' omogenee nel periodo d'imposta
precedente alla data di ultimazione del processo di
concentrazione o aggregazione;
- residenza delle imprese partecipanti alla concentrazione in
Italia ovvero in Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo, con stabile organizzazione in Italia;
- mancanza, tra le imprese partecipanti al processo di
concentrazione, del rapporto di controllo ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, o del controllo, diretto o indiretto, da
parte della stessa persona fisica, tenuto conto anche delle
partecipazioni dei familiari;
- iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuta
concentrazione da parte delle imprese partecipanti alla stessa.
6. Spese agevolabili
6.1. Studi e consulenze
Il premio di concentrazione istituito con l'articolo 9 del d.l. n.
35/2005 consiste in un "contributo sotto forma di credito d'imposta pari al
cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti
all'operazione di concentrazione (...)".
Nel delimitare il perimetro delle spese ammesse al beneficio occorre
necessariamente tenere conto del Regolamento CE n. 70/ 2001, richiamato
dalla norma in commento, ed in particolare dell'articolo 5, paragrafo 1,
lettera a), rubricato "Consulenza ed altri servizi ed attivita'", che cosi'
dispone: "Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87,
paragrafo 3, del trattato, e sono esentati dall'obbligo di notificazione di
cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie
imprese che soddisfano le condizioni seguenti:
a) nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare
lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi dei servizi stessi. Tali
servizi non devono essere continuativi o periodici, ne' essere connessi alle
normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale
ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicita'".
Dalle norme sopra richiamate si evince che le spese che consentono di
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Circolare del 13/12/2005 n. 53
fruire del credito d'imposta sono quelle effettivamente sostenute per
l'acquisizione di prestazioni di studi e consulenze direttamente ed
univocamente connesse al solo processo di concentrazione o di aggregazione;
non vi rientrano i costi di studi e consulenze che sarebbero stati comunque
sostenuti dall'impresa anche in assenza del processo di concentrazione o di
aggregazione.
Si ritiene, a titolo esemplificativo, che siano agevolabili le spese
sostenute per studi e consulenze di carattere legale o contabile (quali i
pareri e le perizie) richieste ai fini della valutazione della fattibilita'
e/o della convenienza dell'operazione di concentrazione.
Non sono agevolabili le spese sostenute per prestazioni diverse da
quelle rese a titolo di studi e consulenze, quali la gestione amministrativa
delle pratiche relative all'operazione di concentrazione.
Le prestazioni, inoltre, devono essere fornite da "consulenti
esterni" alle imprese partecipanti al processo di concentrazione. Non e'
consentito, quindi, fruire dell'agevolazione per le spese sostenute per
studi o consulenze effettuati da altre societa' partecipanti al medesimo
processo di concentrazione.
Si ritiene che le spese in esame possono formare oggetto di
agevolazione solo se inerenti all'attivita' e deducibili dal reddito
d'impresa dei soggetti partecipanti. A titolo di esempio, si considerano non
agevolabili le spese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 60
del TUIR riguardante i compensi per l'opera prestata dall'imprenditore e da
taluni familiari.
Si osserva, infine, che l'articolo 9 del d.l. n. 35/2005 non
circoscrive l'ambito temporale entro cui dette spese per studi e consulenze
devono essere sostenute. Al riguardo, si ritengono agevolabili le sole spese
sostenute dalle imprese partecipanti entro la data di ultimazione del
processo stesso, avuto riguardo agli effetti civili.
La data di sostenimento delle spese per studi e consulenze e'
individuata applicando le disposizioni dell'articolo 109, comma 2 del TUIR.
6.2. Importo massimo dell'aiuto
L'importo del premio di concentrazione, fruibile come credito di
imposta, e' pari al 50 per cento delle spese sostenute riguardanti gli studi
e le consulenze indicati nel paragrafo precedente.
Con riguardo all'importo massimo dell'aiuto l'articolo 6, par. 1 del
regolamento CE n. 70/2001 stabilisce, in riferimento, tra l'altro, alle
spese sostenute per consulenza ed altri servizi ed attivita' di cui
all'articolo 5 del regolamento medesimo, che l'esenzione dall'obbligo di
notificazione "non si applica alla concessione di singoli aiuti che
raggiungono una delle soglie seguenti:
a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto e' pari o
superiore a 25 milioni di EUR (...) oppure
b) l'importo totale lordo dell'aiuto e' pari superiore a 15 milioni
di euro."
Pur considerando del tutto improbabile il raggiungimento di tale
soglia con riguardo alle spese sostenute per studi e consulenze da micro,
piccole e medie imprese che raggiunga tale limite, si evidenzia che il
limite fissato dalla richiamata norma comunitaria e' applicabile anche in
relazione all'agevolazione in esame.
7. CUMULO DI AIUTI
Con riguardo al cumulo del premio di concentrazione con altri aiuti
di Stato, l'articolo 8 del regolamento CE n. 70/2001 precisa che gli aiuti
esentati dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione non
possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, ne' con altre misure di
sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale
cumulo darebbe luogo ad un'intensita' di aiuto superiore al livello fissato
dal regolamento medesimo.
Quest'ultimo, all'articolo 5, primo comma, lett. a) dispone che "nel
caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto
non deve superare il 50% dei costi dei servizi stessi (...)".
Poiche', come gia' evidenziato, il premio di concentrazione istituito
dall'articolo 9 del d.l. n. 35/2005 consiste in un contributo concesso nella
forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute
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per studi e consulenze, la soglia del 50 per cento fissata dalla
disposizione normativa ora citata, risulta gia' raggiunta con riguardo alle
spese per studi e consulenze inerenti all'operazione di concentrazione.
Ne consegue l'impossibilita', per i beneficiari della suddetta
agevolazione, di fruire di ulteriori aiuti di Stato o di altre misure di
sostegno comunitario in relazione alle medesime spese per studi e consulenze
previste dall'articolo 9 del d.l. n. 35/2005.
Resta impregiudicata, in ogni caso, la valutazione di compatibilita'
del premio di concentrazione in argomento con altri incentivi, a diverso
titolo ottenuti, in base alle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato
ed alle norme istitutive degli incentivi stessi.
8. Adempimenti
L'articolo 9, comma 3, stabilisce che "per fruire del contributo,
l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del
processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, che ne rilascia, in via
telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione".
Per impresa concentrataria si intende l'impresa risultante dalla
fusione o incorporante ovvero, negli altri casi, uno dei soggetti
interessati dal processo di concentrazione.
L'istanza puo' essere presentata dopo che le imprese interessate
siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge ai fini della
fruizione del beneficio in argomento, ivi compresa l'iscrizione della
concentrazione nel registro delle imprese.
L'istanza per l'attribuzione del credito di imposta deve essere
prodotta su modello ICC approvato con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 11 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 265 del 14 novembre 2005 (disponibile
gratuitamente in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle
entrate www.agenziaentrate.gov.it).
La stessa deve essere presentata all'Agenzia delle entrate in via
telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai
commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del d.P.R. n. 322/1998, e successive
modificazioni.
L'istanza puo' essere presentata, relativamente all'anno 2005, a
partire dal 14 dicembre 2005 (trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione);
per gli anni successivi, a partire dal 10 gennaio di ciascun anno.
Il Centro operativo di Pescara esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di trasmissione, verificando la sussistenza dei presupposti
richiesti dalla legge sulla base dei dati desumibili dalla domanda.
Oltre che per la mancanza delle condizioni indicate nello stesso
articolo 9, il beneficio non puo' essere riconosciuto qualora si siano
esauriti i fondi stanziati per ciascun anno di competenza.
Il Centro operativo di Pescara comunica, in via telematica,
all'impresa che ha richiesto il beneficio il riconoscimento ovvero il
diniego del credito d'imposta, entro il termine di 30 giorni a decorrere
dalla data di presentazione in via telematica dell'istanza.
Resta fermo, in caso di riconoscimento del beneficio, il potere di
accertare la sussistenza di fatto dei requisiti prescritti.
9. utilizzo e revoca del credito d'imposta
L'articolo 9, comma 6, prevede che il credito d'imposta possa essere
utilizzato solo dopo che sia stato comunicato il riconoscimento del medesimo
da parte del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate. Il
credito d'imposta non puo' essere chiesto a rimborso, e va utilizzato
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, ne' deve essere computato ai fini del rapporto
di cui all'articolo 96 del TUIR per la determinazione della quota di
interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa.
L'Amministrazione finanziaria qualora, in sede di controllo, rilevi
l'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per fruire del premio
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di concentrazione, perche' - ad esempio - le spese sostenute non rientrano
tra quelle agevolabili, provvedera' alla revoca del medesimo.
In tal caso le imprese che ne hanno indebitamente beneficiato
dovranno versare le maggiori imposte dovute, nonche' gli interessi e le
sanzioni come per legge.
Il diritto al credito d'imposta non viene meno per effetto di
successive variazioni dimensionali delle imprese interessate, dovute ad
eventi fisiologici, quali l'aumento o diminuzione del fatturato e del numero
degli occupati, derivanti dall'attivita' imprenditoriale svolta in forma
concentrata o aggregata.
10. Norma antielusiva
Ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 in commento e' consentita
l'applicazione della norma di cui all'articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, ai fini di disconoscere i vantaggi tributari derivanti da
operazioni di concentrazione poste in essere in assenza di valide ragioni
economiche e con il solo fine di beneficiare del credito d'imposta in esame.
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