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Oggetto: presentazione dichiarazioni fiscali - termini e possibilità di correzione
Si ricorda alla clientela che il prossimo 31 ottobre scade il termine ultimo per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi UNICO 2005 relativa al periodo d’imposta 2004. E’ pertanto opportuno ricordare che:
??I contribuenti che hanno presentano attraverso lo Studio il modello UNICO 2005 possono fornire eventuale documentazione in precedenza non consegnata; la documentazione può riguardare tanto oneri deducibili o detraibili quanto redditi in precedenza non conteggiati.
??I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione attraverso il modello 730 2005 e si dovessero accorgere di non aver inserito oneri deducibili o detraibili ovvero di non aver dichiarato dei redditi conseguiti, potranno provvedere alla regolarizzazione attraverso una delle seguenti vie:
o se la regolarizzazione comporta un maggior credito ovvero un minor debito il contribuente (dichiarazione a favore del contribuente) potrà essere presentato alternativamente il modello 730 integrativo ovvero il modello UNICO;
o se la regolarizzazione comporta un maggior debito o un minor credito per il contribuente (dichiarazione a favore del Fisco) l’unica via percorribile sarà quella di presentare il modello UNICO.
Sanzioni
Si coglie l’occasione per riepilogare brevemente le sanzioni ordinariamente previste nel caso di irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A | FAVORE DEL CONTRIBUENTE |
SITUAZIONE | SANZIONE |
Alla dichiarazioni sono apportate correzioni che fanno emergere un maggior credito o un minor debito |
Non è prevista alcuna sanzione |
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A | FAVORE DEL FISCO |
SITUAZIONE | SANZIONE |
INFEDELE DICHIARAZIONE – violazioni sostanziali |
Se si tratta di errori rilevabili in sede di controllo formale della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 (ossia errori materiali di calcolo ovvero indicazione di oneri ritenute o crediti d'imposta per importo superiore al reale) è prevista una sanzione pari al 30% della maggiore imposta o minore credito |
(la dichiarazione contiene errori od omissioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo |
Se si tratta di errori non rilevabili in sede di controllo formale della dichiarazione (ossia omessa indicazione o errata determinazione di redditi ovvero indebita esposizione di oneri) è prevista una sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta o minore credito o delle ritenute non versate |
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA | PER VIOLAZIONI FORMALI |
SITUAZIONE | SANZIONE |
DICHIARAZIONE IRREGOLARE - violazioni formali che ostacolano l'attività di accertamento(La dichiarazione presenta errori od omissioni che non incidono su determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo) |
E' prevista una sanzione compresa tra un minimo di € 258 ed un massimo di € 2065.E' prevista una sanzione specifica, compresa tra un minimo di € 103 ed un massimo di € 2065, per errata indicazione del codice fiscale o dei dati anagrafici che impedisca l'individuazione dei soggetti o l'accertamento della base imponibile. |
DICHIARAZIONE IRREGOLARE - violazioni formali che NON ostacolano l'attività di accertamento (la dichiarazione presenta errori od omissioni che non incidono su determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo) |
Non è prevista alcuna sanzione |
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