Studio Franciosi A.


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bolli sui registri contabili ottobre 2005

Fisco e Tributi > CC.GG.


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Oggetto: l’aumento dei bolli da apporre sui registri contabili



Gli incrementi dell’imposta di bollo

Il decreto datato 24 maggio 2005 ha aumentato, in applicazione delle disposizioni contenute nell’ultima legge finanziaria, l’importo dell’imposta di bollo da 11 euro a 14,62 euro con decorrenza 1° giugno 2005. Vale la pena ricordare che poco meno di un anno fa - in data 1° agosto 2004 - si era verificato un primo aumento che aveva portato l’importo dell’imposta di bollo da 10,33 euro (20.000 delle vecchie lire) a 11 euro e da 20,66 euro (40.000 delle vecchie lire) a 22 euro.
Le diverse misure dell’imposta di bollo che si sono succedute nel corso di questi anni sono dunque le seguenti:



IMPORTO IMPOSTA DI BOLLO

DECORRENZA


Euro 10,33 / 20,66

fino al 31 luglio 2004 euro 10,33


Euro 11,00 / 22,00

dal 1° agosto 2004 al 31 maggio 2005


Euro 14,62 / 29,24

dal 1° giugno 2005


Come vedremo in seguito, l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo riguarda in particolare due registri (libro giornale e libro inventari) che devono essere stampati dalle imprese in regime di contabilità ordinaria. E’ dubbia l’estensione anche ai professionisti in contabilità ordinaria del predetto obbligo, che taluni, prudenzialmente, ritengono di assimilare ai contribuenti in regime d’impresa con riferimento alla tenuta del registro cronologico delle movimentazioni finanziarie.
Poiché l’imposta di bollo va assolta alla data di messa in uso di ciascun blocco di 100 pagine, la nuova misura di 14,62 euro va applicata solo per i blocchi di pagine messi in uso a far data dal 1° giugno 2005. Per quelli messi in uso precedentemente (ad esempio stampa del libro giornale effettuata in data 30 aprile 2005) l’imposta di bollo doveva essere ancora assolta nella misura inferiore di 11 euro. Alla luce della predetta modifica la forma di assolvimento dell’imposta di bollo da ritenersi preferibile (tra quelle che vedremo in seguito) è quella consistente nella apposizione di marche da bollo. Ciò in quanto – ancorché la stampa effettiva intervenga successivamente al 1° giugno 2005 (si ricorda che il termine ultimo per la stampa del libro giornale relativo al 2004 è il 31 ottobre 2005) – è possibile “annullare” la marca da bollo indicando una data precedente ed applicare, così, per l’ultima volta, la marca da bollo da 11 euro.
Si riportano, in sintesi, le principali regole che imprese e professionisti devono seguire in occasione della stampa dei vari registri contabili.


Differenze tra bollatura e assolvimento dell’imposta di bollo

Come è noto a tutti, dall’anno 2001 le modifiche apportate all’articolo 2215 del codice civile hanno comportato la soppressione dell’obbligo di bollatura e di vidimazione del libro giornale e del libro inventari. Tale soppressione è stata estesa anche agli altri registri obbligatori previsti ai fini IVA e imposte dirette attraverso la modifica apportata all’articolo 39 del DPR n. 633/72 (decreto Iva) e all’articolo 22 del DPR n. 600/73. Si fornisce di seguito una elencazione – non esaustiva - di registri le cui modalità di conservazione si rifanno al citato articolo 39 e che, quindi, sono esentati dall’obbligo di vidimazione e bollatura richiamato in precedenza:
??registro delle fatture emesse
??registro dei corrispettivi
??registro degli acquisti
??bollettario madre e figlia
??registro delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute
??registro riassuntivo della liquidazione iva di gruppo
??registro di prima nota
??registro annotazione sistema analitico iva del margine
??registro annotazione sistema globale iva del margine
??registro annotazione consegne a terzi in lavorazione, comodato, deposito, ecc.
??registro corrispettivi di emergenza per misuratore fiscale
??registro Iva per l’editoria
??registro annotazione movimentazione beni da e per altri stati UE a titolo non traslativo della proprietà
??registro dei depositi Iva
??registro dei beni ammortizzabili
??registro cronologico degli incassi e pagamenti.


Per i suddetti libri e i registri, quindi, che beneficiano dell’esenzione da vidimazione e bollatura permane dunque soltanto l’obbligo di numerare progressivamente le pagine a cura del soggetto utilizzatore.
Va segnalato peraltro che non tutti i libri sono stati esclusi dall’obbligo di vidimazione: è il caso, ad esempio, di tutti i libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 del codice civile o dei formulari di identificazione dei rifiuti o dei fogli dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Pertanto, nel caso in cui l’impresa detenga dei libri ancora soggetti a vidimazione, sarà necessario recarsi presso un notaio o presso l’Ufficio del Registro delle Imprese in quanto la competenza degli Uffici delle Entrate è stata eliminata.
Parlare di vidimazione e bollatura (soppressa per molti dei libri contabili), è cosa ben diversa dall’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo. Tale imposta di bollo, infatti, trae la sua origine non dalle disposizioni del codice civile ma da uno specifico provvedimento di natura tributaria, il DPR n. 642/1972. Continuano, infatti, ad essere soggetti all’imposta di bollo senza essere più soggetti all’obbligo di vidimazione e bollatura :

a) il libro giornale e il libro inventari,
b) i libri previsti da norme speciali, che seguono le specifiche disposizioni in esse previste,
c) le scritture ausiliarie previste dall’art. 14 comma 1 lettera c) del DPR n. 600/73,
d) le scritture ausiliarie d magazzino previste dall’art. 14 comma 1 lett. d del DPR n. 600/73.

La misura dell’imposta di bollo

Se l’impresa paga la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri (pari, a seconda dei soggetti, a 309,87 o 516,46 euro) dovrà corrispondere l’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro; in caso contrario, la misura dell’imposta di bollo sarà pari al doppio, ossia a 29,24 euro. Tale aumento è stato disposto per compensare l’abrogazione dell’obbligo di versamento della vecchia tassa di lire 100.000 per ogni 500 pagine o frazione di libro giornale o inventari previsto per imprese individuali e società di persone. La suddetta imposta di bollo dovrà essere corrisposta per ogni 100 fogli o frazione, e quindi non una tantum.


Come pagare l’imposta di bollo

Il modo forse più semplice e sbrigativo per il pagamento dell’ imposta di bollo è quello di applicare una marca (o il bollo a punzone) sulla prima o sull’ ultima pagina del libro interessato.
In alternativa, si può versare l’importo corrispondente mediante F23, codice tributo 458 T - "imposta di bollo su libri e registri" ; gli estremi del pagamento devono essere riportati sulla prima pagina del libro interessato.

Non è obbligatoria alcuna altra annotazione nella pagina in cui sono applicate le marche.

Per i libri ancora soggetti alla vidimazione iniziale l’applicazione dovrà essere fatta nell’ultima pagina numerata.
Con un recente provvedimento datato 5 maggio 2005 sono state approvate le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo: si tratta di un’etichetta adesiva prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che contiene l’intestazione al Ministero delle Economie ed un codice a barre che ne garantisce la tracciabilità.




Libri e registri ancora utilizzabili

I libri e registri che contengono ancora pagine bianche e vidimate possono essere ancora utilizzati, fino al loro esaurimento.


Quando deve essere pagata l’imposta di bollo

L’amministrazione finanziaria ha poi avuto modo di precisare che le marche vanno versate ogni cento pagine (o frazione o multipli di cento) effettivamente utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la vidimazione. Pertanto, nel caso in cui la numerazione del libro giornale del 2004 termini con la pagina 2004/90, l’imposta di bollo che è stata assolta con marche applicate sulla pagina 2004/1, deve ritenersi assolta anche per le prime dieci pagine del 2005, sicché le nuove marche dovranno apporsi sulla pagina 2005/11, centounesima pagina del giornale.


Numerazione preventiva dei libri e registri

La numerazione preventiva è stata eliminata, sicché essa potrà essere fatta nel momento in cui si utilizza la pagina (e quindi al momento stesso della stampa, per chi tiene la contabilità meccanizzata). In caso di utilizzo dei registri a fogli mobili, occorrerà intestare la pagina al soggetto utilizzatore.


Come numerare i libri e registri

Al riguardo, occorre distinguere a seconda del comportamento del soggetto interessato.

Infatti, qualora si decida di effettuare (facoltativamente, o in presenza di obbligo) la bollatura e la vidimazione, la numerazione dovrà avvenire in base alle vecchie regole, ossia progressivamente in base all’anno di utilizzo.
Nel caso in cui invece si decida di non bollare le pagine (avvalendosi dunque della semplificazione in discorso) la numerazione deve avvenire indicando l’anno cui fa riferimento la contabilità.
Pertanto, se nel 2005 viene stampato il libro giornale contenente le operazioni contabili del 2004, le pagine andranno numerate da pag. 2004/1 in poi.
Per quanto riguarda poi la numerazione del libro inventari, l’amministrazione finanziaria permette l’omissione dell’anno se le annotazioni riportate occupano solo poche pagine per ciascuna annualità.
Si riporta di seguito una tabella che riepiloga gli adempimenti previsti per i principali registri contabili e fiscali.


 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


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