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tassazione delle provvigioni

Contabilità > Chiusura dei conti

La tassazione
delle
provvigioni e
la deducibilità
delle stesse
I soggetti che svolgono attività di agente di commercio o che si
avvalgono dell'opera di agenti di commercio dovranno prestare
attenzione al contenuto della risoluzione n.115/2005 emanata
dall'Agenzia delle entrate in data 08.08.2005.Per gli agenti la
novità (se così vogliamo definire qualcosa che assume più la
veste di interpretazione ufficiale) consiste nel fatto che
dovranno essere incluse nell'imponibile tutte le provvigioni
relative a contratti perfezionati tra la casa mandante ed il
cliente entro la fine dell'anno 2005, a nulla rilevando eventuali
clausole contrattuali che rinviano l'erogazione della provvigione
al momento del buon fine dell'affare (pagamento della fornitura
dal cliente alla casa mandante).Le difficoltà di ordine operativo
risiedono nel fatto che, spesso, l'agente non ha conoscenza
diretta ed immediata della effettiva conclusione dell'affare,
specialmente nell'ipotesi in cui il contratto non venga
perfezionato mediante formale accettazione dell'ordine (si pensi
a rapporti consolidati nel tempo ed a piccole realtà operative).
In tali casi, si crede, potrebbe farsi riferimento al momento
dell'invio della merce al cliente, comportamento concludente
che, in assenza di documentazione ufficiale, dà certezza
dell'avvenuta accettazione.Per coloro che non volessero
condividere la tesi delle Entrate, si ricorda che sarebbe
comunque necessario provvedere a dare pratica attuazione alla
correlazione costi-ricavi, sospendendo i costi dell'anno 2005
relativi a provvigioni (ricavi) che si renderanno imponibili (in
difformità al pensiero dell'Agenzia) in successivi periodi di
imposta. Sarà pertanto opportuno informare la clientela di tale
chiarimento, invitandola a prendere per tempo contatto con la
casa mandante, al fine di reperire le necessarie informazioni.Per
le ditte mandanti, invece, si ritiene che nulla sia mutato rispetto
al passato, dovendosi avere sempre riguardo al criterio di
correlazione dei costi ai ricavi di competenza; pertanto,
indipendentemente dal possesso della fattura dell'agente o da
altre circostanze, le provvigioni eventualmente maturate in
relazione a contratti già sottoscritti con la clientela ma per i quali
non si siano ancora manifestati i ricavi, dovranno essere
sospese e la loro deduzione rinviata all'esercizio in cui vi sarà la
tassazione del ricavo.

tel. 0425 87054 fax 0425805320 | alessandro@studiofranciosi.com

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