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Contabilità > Chiusura dei conti
La tassazione delle provvigioni e la deducibilità delle stesse |
I soggetti che svolgono attività di agente di commercio o che si avvalgono dell'opera di agenti di commercio dovranno prestare attenzione al contenuto della risoluzione n.115/2005 emanata dall'Agenzia delle entrate in data 08.08.2005.Per gli agenti la novità (se così vogliamo definire qualcosa che assume più la veste di interpretazione ufficiale) consiste nel fatto che dovranno essere incluse nell'imponibile tutte le provvigioni relative a contratti perfezionati tra la casa mandante ed il cliente entro la fine dell'anno 2005, a nulla rilevando eventuali clausole contrattuali che rinviano l'erogazione della provvigione al momento del buon fine dell'affare (pagamento della fornitura dal cliente alla casa mandante).Le difficoltà di ordine operativo risiedono nel fatto che, spesso, l'agente non ha conoscenza diretta ed immediata della effettiva conclusione dell'affare, specialmente nell'ipotesi in cui il contratto non venga perfezionato mediante formale accettazione dell'ordine (si pensi a rapporti consolidati nel tempo ed a piccole realtà operative). In tali casi, si crede, potrebbe farsi riferimento al momento dell'invio della merce al cliente, comportamento concludente che, in assenza di documentazione ufficiale, dà certezza dell'avvenuta accettazione.Per coloro che non volessero condividere la tesi delle Entrate, si ricorda che sarebbe comunque necessario provvedere a dare pratica attuazione alla correlazione costi-ricavi, sospendendo i costi dell'anno 2005 relativi a provvigioni (ricavi) che si renderanno imponibili (in difformità al pensiero dell'Agenzia) in successivi periodi di imposta. Sarà pertanto opportuno informare la clientela di tale chiarimento, invitandola a prendere per tempo contatto con la casa mandante, al fine di reperire le necessarie informazioni.Per le ditte mandanti, invece, si ritiene che nulla sia mutato rispetto al passato, dovendosi avere sempre riguardo al criterio di correlazione dei costi ai ricavi di competenza; pertanto, indipendentemente dal possesso della fattura dell'agente o da altre circostanze, le provvigioni eventualmente maturate in relazione a contratti già sottoscritti con la clientela ma per i quali non si siano ancora manifestati i ricavi, dovranno essere sospese e la loro deduzione rinviata all'esercizio in cui vi sarà la tassazione del ricavo. |
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