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finanziamento soci

Diritto societario


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Oggetto: la delibera del CICR ed il finanziamento dei soci

L’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico è riservata, dal D.Lgs.385/93, alle banche; tuttavia, la norma prevede alcune specifiche deroghe, alcune delle quali sono definite con apposite delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il risparmio.
In tale ambito, è previsto e comunemente noto che i soci, a determinate condizioni, possano erogare finanziamenti alle società partecipate a ben determinate condizioni, oggi previste dalla delibera CICR del 03.03.1994.
In data 19.07.2005 è stata emanata la deliberazione n.1058 che, alla luce delle innovazioni apportate al codice civile, introduce alcuni aggiornamenti alla materia.
Le novità sono destinate ad entrare in vigore solo trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in GU delle istruzioni applicative, ancora da emanarsi a cura della Banca d’Italia.
Di seguito, si schematizzano gli articoli attinenti la materia del finanziamento dei soci, dei dipendenti o di soggetti appartenenti al gruppo.
Va preliminarmente notato che, ferme restando le condizioni generali ed in attesa dei necessari chiarimenti operativi, la disposizione:
??qualifica come raccolta di risparmio “l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma”; risulta irrilevante la circostanza che i tempi e l’entità del rimborso possano essere condizionati da clausole di postergazione o dipendere da parametri oggettivi e nemmeno sortisce effetti la formale esclusione del rimborso stesso, se è possibile desumere il contrario dalle caratteristiche dei flussi finanziari;
??non specifica se il conteggio di periodo minimo di detenzione della partecipazione debba valere solo per il socio che entra in una società già in funzionamento, oppure si applichi anche alle società neo costituite (con la conseguenza che vi sarebbero 3 mesi di completo immobilizzo);
??prevede una disposizione generica che esclude dalla riconduzione alle ipotesi di raccolta del risparmio (quindi, sembrerebbe implicitamente consentirla senza altri limiti, nemmeno quelli previsti per i soci) le operazioni di raccolta effettuate sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura del finanziamento.

Raccolta presso soci di società di capitali (le società di persone sono escluse dalla disciplina)

condizioni
preliminari
??la raccolta è ammessa con modalità differente dall’emissione di strumenti finanziari
??è obbligatoria una specifica previsione dello statuto

??è preclusa la raccolta a vista ed ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento
società di capitali diverse dalle cooperative raccolta ammessa presso soci:
??che detengono almeno il 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato;
??che siano iscritti a libro soci da almeno 3 mesi

società cooperative con max 50 soci raccolta ammessa alle condizioni generali

con oltre 50 soci raccolta ammessa:
??nei limiti del triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
??nei limiti del quintuplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, se
- è rilasciata apposita garanzia da soggetti abilitati;

- se la coop aderisce ad uno schema di garanzia con specifiche caratteristiche


La raccolta di fondi presso i dipendenti delle società.

condizioni preliminari la raccolta presso i dipendenti è ammessa:
??con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari;
??a condizione che la facoltà sia prevista nello statuto;

??nelle forme diverse dalla raccolta a vista o collegata alla emissione o alla gestione di mezzi di pagamento
società diverse dalle cooperative ??nei limiti della sommatoria tra capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato
società
cooperative
??si applicano gli stessi limiti già previsti in tema di cooperative in tema di raccolta presso soci


La raccolta di fondi presso i gruppi.

soggetti

erogatori dei finanziamenti Il finanziamento può essere effettuato da:
??società controllanti
??società controllate
??società collegate

??società controllate da una stessa controllante
soggetti di natura cooperativa la Banca d’Italia definisce la nozione di gruppo al quale partecipano soggetti di natura cooperativa


In attesa dell’entrata a regime delle nuove indicazioni, continuano ad applicarsi i contenuti della precedente delibera.
Sarà comunque necessario prendere buona nota dell’intervento descritto, al fine di evitare richiami specifici alla precedente delibera (che oramai è destinata a restare vigente ancora per poco tempo) negli statuti delle costituende società.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.


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