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O LIBRERIE
PRESTAZIONI DI SERVIZI – MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
DELL’OPERAZIONE
Dal momento che le prestazioni di servizi si intendono, ai fini Iva, effettuate al
momento del pagamento del corrispettivo, secondo quanto previsto dall’art.6 del DPR
n. 633/72, nel caso in cui il professionista sia compensato (nella specie, da una
cooperativa) con l’assegnazione di un alloggio, l’obbligo di fatturazione sorge solo
con il rogito con il quale viene trasferito il bene immobile.
Cass., sent. 24 ottobre 2005 n. 20591.
Secondo l’A.F., il momento di effettuazione dell’operazione andava ricondotto alla
data in cui il consiglio di amministrazione aveva deliberato l’assegnazione
dell’appartamento al professionista. La Corte, invece, sostiene che tale delibera
assume efficacia meramente obbligatoria e non determina pertanto il trasferimento
dell’immobile (Cass. n. 5724 del 23/3/2004 e n.4757 del 12/5/1998). La sentenza
afferma che analogo principio è applicabile alle imposte dirette in base all’art 50, co.
1, del Tuir n. 917/86.