Menu principale:
Fisco e Tributi > Speciale Ici 2005
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: LA DICHIARAZIONE ICI
Relativamente alle variazioni intervenute nel corso del 2004, le dichiarazioni Ici possono essere considerate, in linea di principio, un adempimento ormai archiviato. Si ricorda che il modello valido per tale annualità è stato approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso 15 aprile 2005.
La “comunicazione Ici” anziché la dichiarazione
E’ opportuno sottolineare che il modello ministeriale va utilizzato esclusivamente per le variazioni riguardanti gli immobili ubicati in Comuni che non abbiano adottato l’alternativa forma della comunicazione. Per gli immobili ubicati nei Comuni che hanno deliberato l’utilizzo della comunicazione, occorrerà avvalersi dello specifico modello previsto dall’Ente, così come sarà necessario rispettare le modalità di presentazione da questo stabilite. Si ricorda, infatti, che nell’ambito della potestà regolamentare attribuita dalla norma di istituzione dell’Ici, i singoli Comuni possono sostituire l’obbligo della dichiarazione con un modello, la comunicazione appunto, che non prevede alcun schema specifico, e il cui termine di presentazione può essere diverso da quello relativo alla dichiarazione.
In sostanza, ogni contribuente ha l’onere di tener monitorati i regolamenti comunali ove sono situati i gli immobili (a tal proposito si segnala che è possibile ricercare su Internet il regolamento desiderato al sito ), per verificare quanto stabilito da ciascun Ente, ricordando che nel caso in cui il regolamento, pur prevedendo l’utilizzo della comunicazione, non disponga nulla sui termini di presentazione, dovranno intendersi valide le scadenze previste per la dichiarazione Ici.
L’obbligatorietà o meno di presentazione della dichiarazione
Nella tabella che segue sono riassunti i casi in cui vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione con riferimento al periodo d’imposta 2004, rispetto a quando invece tale obbligo non esiste:
Menu di sezione: