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compensi agli amministratori

Contabilità > Chiusura dei conti

I compensi agli
amministratori
ed il
trattamento di
fine mandato
Una voce sulla quale spesso si agisce per realizzare intenti di
pianificazione fiscale è il compenso agli amministratori.Già da
tempo, ormai, è noto che la posta è fiscalmente deducibile solo
nell'esercizio di pagamento (criterio di cassa "stretto" se il
percipiente è titolare di partita IVA, criterio di cassa "allargato"
se lo stesso agisce sulla base di una collaborazione coordinata
e continuativa); pertanto, non è più possibile beneficiare della
deduzione del costo in capo alla società senza confrontarsi con
l'imposizione in capo alla persona fisica.Da ciò discende che si
dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti:· l'esistenza di
una delibera di attribuzione del compenso (rilevante ai fini
civilistici) senza la necessaria provvista per l'effettuazione del
pagamento, comporta un peggioramento del risultato di
esercizio (tra l'altro nella parte alta del conto economico, quella
rilevante ai fini della misurazione della "redditività" dell'azienda)
senza possibilità di godere di alcun beneficio fiscale;·
l'attribuzione di compensi in misura "esagerata" sembrerebbe
non poter essere sindacata dall'Amministrazione finanziaria in
sé e per sé, pur rappresentando chiara evidenza di un
comportamento antieconomico, contrario a qualsiasi logica (e
pertanto indice di rischiosità fiscale del soggetto), specialmente
quando non si riscontri contrapposizione di interessi tra
proprietà ed organo amministrativo (e ciò avviene nella gran
parte dei casi di società a ristretta base proprietaria familiare);·
la possibilità di stanziare quote per trattamento di fine mandato
degli amministratori è riconosciuta anche a livello fiscale (pur
non evidenziando riflessi reddituali in capo alle persone fisiche)
e non comporta conseguenze immediate ai fini del contributo
alla Gestione separata INPS (si rinvia la debenza al momento
dell'effettivo pagamento, secondo quanto indicato dall'INPS
con nota n.27/7265/2002); la leva fiscale, pertanto, è
certamente azionabile, tenendo conto che la tassazione
separata all'atto dell'erogazione alla chiusura del mandato è
possibile solo qualora il diritto all'indennità risulti da atto di data
certa anteriore all'inizio del rapporto (articolo 17, comma 1,
lettera c) del TUIR);la rinuncia degli amministratori al compenso
già pattuito con regolare delibera, secondo la posizione che
l'amministrazione finanziaria ha palesato nella circolare
n.73/E/1994 - risposta 3.20, comporta il configurarsi del c.d.
incasso giuridico, con necessità di versamento della ritenuta
d'acconto e di dichiarazione del reddito in capo al percipiente (o
presunto tale). La situazione si configura, spesso, quando i
cattivi andamenti reddituali della società impongono la
rivisitazione di scelte pregresse.

tel. 0425 87054 fax 0425805320 | alessandro@studiofranciosi.com

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