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Contabilità > Chiusura dei conti
I compensi agli amministratori ed il trattamento di fine mandato |
Una voce sulla quale spesso si agisce per realizzare intenti di pianificazione fiscale è il compenso agli amministratori.Già da tempo, ormai, è noto che la posta è fiscalmente deducibile solo nell'esercizio di pagamento (criterio di cassa "stretto" se il percipiente è titolare di partita IVA, criterio di cassa "allargato" se lo stesso agisce sulla base di una collaborazione coordinata e continuativa); pertanto, non è più possibile beneficiare della deduzione del costo in capo alla società senza confrontarsi con l'imposizione in capo alla persona fisica.Da ciò discende che si dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti:· l'esistenza di una delibera di attribuzione del compenso (rilevante ai fini civilistici) senza la necessaria provvista per l'effettuazione del pagamento, comporta un peggioramento del risultato di esercizio (tra l'altro nella parte alta del conto economico, quella rilevante ai fini della misurazione della "redditività" dell'azienda) senza possibilità di godere di alcun beneficio fiscale;· l'attribuzione di compensi in misura "esagerata" sembrerebbe non poter essere sindacata dall'Amministrazione finanziaria in sé e per sé, pur rappresentando chiara evidenza di un comportamento antieconomico, contrario a qualsiasi logica (e pertanto indice di rischiosità fiscale del soggetto), specialmente quando non si riscontri contrapposizione di interessi tra proprietà ed organo amministrativo (e ciò avviene nella gran parte dei casi di società a ristretta base proprietaria familiare);· la possibilità di stanziare quote per trattamento di fine mandato degli amministratori è riconosciuta anche a livello fiscale (pur non evidenziando riflessi reddituali in capo alle persone fisiche) e non comporta conseguenze immediate ai fini del contributo alla Gestione separata INPS (si rinvia la debenza al momento dell'effettivo pagamento, secondo quanto indicato dall'INPS con nota n.27/7265/2002); la leva fiscale, pertanto, è certamente azionabile, tenendo conto che la tassazione separata all'atto dell'erogazione alla chiusura del mandato è possibile solo qualora il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (articolo 17, comma 1, lettera c) del TUIR);la rinuncia degli amministratori al compenso già pattuito con regolare delibera, secondo la posizione che l'amministrazione finanziaria ha palesato nella circolare n.73/E/1994 - risposta 3.20, comporta il configurarsi del c.d. incasso giuridico, con necessità di versamento della ritenuta d'acconto e di dichiarazione del reddito in capo al percipiente (o presunto tale). La situazione si configura, spesso, quando i cattivi andamenti reddituali della società impongono la rivisitazione di scelte pregresse. |
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