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Oggetto: LE NOVITÀ IRPEF DELLA FINANZIARIA 2007




La Finanziaria 2007 prevede un ritorno al passato per il metodo di calcolo dell’Irpef, reintroducendo i meccanismi e sistemi di determinazione dell’imposta vigenti al 31 dicembre 2002.
In particolare le novità possono essere così sintetizzate:
- rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- sostituzione delle deduzioni per oneri di famiglia con le detrazioni per carichi di famiglia;
- sostituzione della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione con apposite detrazioni riconosciute in funzione della tipologia di reddito prodotto e dell’ammontare del reddito complessivo.

Con riferimento al primo punto è prevista nel nuovo sistema, che sarà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2007, una suddivisione su cinque aliquote variabili dal 23% al 43%.

SCAGLIONI IRPEF
ANNO 2006 ANNO 2007
fino a € 26.000 23% fino a € 15.000 23%
oltre € 26.000 e fino a € 33.500 33% oltre € 15.000 e fino a € 28.000 27%
oltre € 33.500 e fino a € 100.000 39% oltre € 28.000 e fino a € 55.000 38%
oltre € 100.000 43% oltre € 55.000 e fino a € 75.000 41%
oltre € 75.000 43%



Per quanto concerne le altre due novità, invece, è previsto che dall’imposta lorda, calcolata con i citati scaglioni, vengano operate delle detrazioni d’imposta che saranno quantificate in relazione alla tipologia ed entità del reddito conseguito (detrazioni per assicurare la progressività dell’imposta) ovvero in relazione al reddito e al numero dei familiari a carico (detrazioni per carichi di famiglia).

Con riferimento alla prima tipologia (detrazioni per assicurare la progressività dell’imposta) si segnala sono state previste detrazioni anche con riferimento a nuove tipologie di reddito (ad esempio esercizio occasionale di attività di lavoro autonomo o di attività commerciale) che nel 2002 non beneficiavo di questa agevolazione.

Per quanto concerne, invece, la detrazione per familiari a carico si segnala che la quota effettivamente spettante andrà calcolata sulla base di una funzione matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell’avente diritto, fino ad annullarsi.


La principale novità rispetto agli anni precedenti, sarà costituita dalla modalità di attribuzione delle detrazioni fra i genitori. E’ stata, infatti, soppressa la possibilità di ripartire liberamente la detrazione fra i coniugi cosa che consentiva di massimizzare il beneficio corrispondente. A partire dal 2007 la detrazione dovrà essere ripartita nella misura del 50% fra i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, ovvero, previo accordo fra gli stessi, potrà spettare al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è invece stabilito che la detrazione spetta per intero al genitore affidatario. Ciò penalizzerà il genitore non affidatario eventualmente tenuto al mantenimento dei figli: in tale circostanza, infatti, lo stesso non solo non potrà dedurre la parte dell’assegno di mantenimento destinato ai figli, ma non potrà nemmeno fruire delle detrazioni in parola.

Secondo i primi calcoli effettuati, tenendo conto del nuovo meccanismo di determinazione dell’imposta, è stato evidenziato come per un lavoratore dipendente il risparmio d’imposta si attesti su di un livello di reddito pari a € 40.000 oltre tale limite la situazione si inverte e la penalizzazione può arrivare ad un importo massimo di € 1.780 per coloro che hanno redditi pari o superiore a € 100.000.


Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

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