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Oggetto: RIFLESSIONI IN VISTA DELLA CHIUSURA DEI CONTI DEL 2005
Come ogni anno, l’approssimarsi della chiusura del periodo di imposta richiede alcune riflessioni finalizzate all’assunzione della decisione di azionare, o meno, alcune “leve” di carattere prettamente fiscale o di natura civilistica a disposizione dei contribuenti.
Innanzitutto, giova rammentare che il periodo 2005 è interessato da due fenomeni già conosciuti, ma la cui importanza va crescendo nel tempo. Infatti, appare opportuno ricordare che:
??il bilancio dell’esercizio 2005 (come, del resto, quello del precedente 2004) sarà utilizzato dalle banche per attribuire il rating ai fini di Basilea II, per i soggetti che saranno assoggettati ad un processo di valutazione individuale e non di gruppo (tendenzialmente dovrebbe trattarsi, ma la scelta è operata in autonomia dai diversi istituti di credito, dei soggetti con ricavi superiori a 2/2,5 milioni di euro); ciò significa che le conseguenze di eventuali scelte di natura prettamente fiscale dovranno essere valutate anche in termini di impatto sui dati e sugli indici di bilancio;
??il progressivo “innalzamento” dell’importo dei ricavi congrui per gli studi di settore, richiede un inevitabile test preventivo (utilizzando il software elaborato per il 2004) quanto meno per avere delle indicazioni tendenziali in merito alla posizione di congruità e coerenza del soggetto; sull’argomento, è inoltre opportuno tenere conto del fatto che:
- con provvedimento del 21.02.2005 (in GU n.48 del 28.02.2005) l’Agenzia delle entrate ha già indicato gli studi che saranno soggetti a revisione per il 2005, in relazione ai quali, dunque, potrebbero variare (presumibilmente in aumento) i trend già oggi conosciuti;
- potrebbero essere resi noti gli indicatori di coerenza patrimoniale, economica e finanziaria, in base ai quali i soggetti in regime di contabilità ordinaria (non congrui) potranno essere accertati anche per singola annualità.
Una programmazione "intelligente" delle deduzioni extracontabili |
Un metodo per migliorare le risultanze civilistiche di bilancio (in ottica Basilea II), pur mantenendo inalterato il carico fiscale del periodo, è certamente l'utilizzo del meccanismo di deduzione extracontabile di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR.Il 2004, primo periodo di applicazione della norma per la quasi generalità dei soggetti, è stato certamente un banco di prova che, anche alla luce delle affermazioni contenute nella circolare 27/E/2005, si è chiuso con uno scarso utilizzo del meccanismo, vuoi per il ritardo con cui sono giunti i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate (la citata circolare è datata 31.05.2005), vuoi per le difficoltà di assimilazione dei necessari adempimenti amministrativi del "doppio binario" che si pongono al di fuori della normale ottica con cui sono stati gestiti, sino ad ora, gli ammortamenti (per le quote anticipate e per le eventuali percentuali civili diverse da quelle prescritte dal DM del 31.12.1988). Tuttavia, nonostante l'Agenzia delle entrate non abbia alcun interesse a sindacare le modalità di contabilizzazione degli ammortamenti (più o meno corrette secondo le indicazioni del codice civile e dei documenti dell'OIC), si crede indispensabile convergere (anche in modo graduale a seconda delle dimensioni e della situazione del cliente) verso un comportamento più compatibile con la normativa vigente.Ciò comporta la necessità di gestire un doppio piano di ammortamento che richiede, per evidente comodità, il supporto del software; appare pertanto opportuno cominciare a testare il funzionamento dei programmi per verificarne la corretta impostazione, rinviando al momento opportuno la scelta della impostazione definitiva.Tale scelta, inoltre, potrebbe divenire "obbligata" nelle società che (superati i limiti imposti dall'articolo 2435-bis) hanno nominato il collegio sindacale, magari assente lo scorso anno.Infine, deve essere raccomandata ai soggetti che hanno già utilizzato la deduzione extracontabile lo scorso anno, una particolare attenzione nel caso di esistenza delibere assembleari di distribuzione dei dividendi; in tal modo, infatti, si potrebbe ledere l'ammontare minimo di presidio del patrimonio netto, che fa scattare la necessità di operare una variazione in aumento nella determinazione del reddito della società. |
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