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distribuzione di riserve più conveniente nel 2004 (benefici legge Tremonti)

Diritto societario > Società e bilancio

Guida Normativa
Edizione n. 197 del 7 novembre 2003

pagina 2

Autore: Paolo Meneghetti

distribuzione delle riserve piu' conveniente nel 2004 per la societa' che ha beneficiato della tremonti-bis


Nelle valutazioni di convenienza, che occorre eseguire con riferimento alla distribuzione di riserve da parte di societa' di capitali ante o post la data del 31 dicembre 2003, incidono molte variabili che non permettono di pervenire a un'univoca conclusione. E' vero che, generalmente, la distribuzione operata entro il 31 dicembre 2003 permette di beneficiare del credito d'imposta e quindi rende conveniente tale scelta (ancorche' l'articolo 40 del Dl 269/2003 l'abbia resa meno appetibile per le delibere effettuate dopo il 30 settembre 2003, qualificando il credito d'imposta come necessariamente limitato all'aliquota del 51,51%), ma vi sono casi particolari in cui e' vero esattamente il contrario, cioe' e' opportuno posticipare la distribuzione ed eseguirla nel 2004. Vediamo alcuni di questi casi particolari.
RISERVE DI utili
E DETASSAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI
Un caso tipico in cui non vi e' convenienza a effettuare una distribuzione di riserve di utili entro il 2003 e' rappresentato dalla societa' che ha beneficiato sensibilmente dell'agevolazione tremonti-bis, e quindi ha conseguito un reddito civilistico sul quale non sono state versate imposte. Ipotizziamo il caso di una societa' che nel 2002 abbia conseguito un reddito pari a 100 interamente detassato per effetto della variazione in diminuzione da tremonti-bis. Se non vi sono stati negli anni precedenti cospicui incrementi del "canestro A" (per l'effetto contrario delle variazioni in aumento) si avra' una distribuzione non assistita da credito d'imposta, che il socio dovra' sottoporre a tassazione per l'intero suo ammontare. Al contrario se la medesima riserva venisse distribuita nel 2004 si avrebbe un utile da partecipazione che, ai sensi del nuovo articolo 47 del Tuir, beneficiera' di un abbattimento dell'imponibile pari al 60% se il socio e' persona fisica, ovvero del 95% (articolo 90 del nuovo Tuir) se esso e' persona giuridica. In definitiva e' evidente che in questo caso conviene posticipare la distribuzione delle riserve a quando sara' entrato in vigore il nuovo Tuir.
distribuzione DEL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE
MONETARIA
Il saldo attivo da rivalutazione monetaria ex legge 342/2000 e' una riserva in sospensione d'imposta che, in ipotesi di distribuzione ai soci, concorre a formare l'imponibile di questi ultimi. Inoltre la distribuzione comporta il venir meno della qualifica di riserva in sospensione d'imposta con il conseguente incremento dell'imponibile anche della societa' che ha operato la rivalutazione. Cio', ovviamente, a meno che non si sia proceduto ad affrancare la riserva stessa previo versamento di un'imposta sostitutiva ex articolo 4 della legge 448/2001.
Il primo problema da risolvere e' valutare se la delibera di distribuzione assunta dopo il 30 settembre 2003 e' assoggettata alla disposizione antielusiva di cui all'articolo 40 del Dl 269/2003. Letteralmente la norma poc'anzi richiamata cita le delibere di distribuzione di utili accantonati a riserva, fattispecie diversa rispetto al saldo attivo da rivalutazione monetaria che deriva da un'imputazione di un accrescimento di valore di cespiti effettuata direttamente nel netto patrimoniale. Pertanto si ritiene di escludere dall'ambito applicativo della disposizione del citato articolo 40 la distribuzione del saldo attivo, anche se su questo punto e' auspicabile un chiarimento ministeriale, atteso che sotto il profilo del percipiente tale distribuzione assume gli stessi connotati, dal punto di vista tributario, dell'utile da partecipazione.
Coerentemente con le affermazioni sopra riportate, l'imposta dovuta dalla societa' sulla distribuzione del saldo attivo alimenta il "basket" A, con conseguente possibile assegnazione al socio di credito d'imposta fruibile sul periodo d'imposta 2003. E cio' in quanto l'articolo 105, comma 3, nell'ipotesi di riserve in sospensione d'imposta, permette di accreditare il "basket A" anche se la deliberazione di distribuzione avviene prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Dato che la delibera di distribuzione e' avvenuta nell'esercizio 2003 la percentuale del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Tuir, e' pari al 56,25% a prescindere dalla circostanza che la societa' erogante abbia versato Irpeg con l'aliquota del 34% (e non del 36% che sarebbe la percentuale speculare al credito d'imposta 56,25 per cento). Il credito d'imposta puo' essere "pieno" e cio' permette al socio di fruirne senza limitazioni, compresa la possibilita' di riporto dell'eccedenza ai periodi successivi.
Invece nel caso di distribuzione nel 2004, la societa' versera' Ires con l'aliquota del 33%, senza alcuna alimentazione dei "basket", mentre il socio dichiarera' un imponibile ridotto del 60%, ovvero del 95% a seconda che sia persona fisica o giuridica.
Date le considerazioni sopra esposte si puo' dire che, in linea generale, la distribuzione del saldo attivo nel 2003 appare piu' conveniente rispetto all'ipotesi di distribuzione nel 2004, a meno che il reddito del socio persona fisica percipiente non subisca una sensibile riduzione dal 2003 al 2004. In tale fattispecie, infatti, la tassazione dell'utile da partecipazione nel 2003 con le aliquote marginali piu' elevate, pur scomputando il credito d'imposta, e' piu' gravosa rispetto alla tassazione dello stesso utile nel 2004, senza credito d'imposta ma con abbattimento dell'imponibile al 40% e applicazione delle aliquote meno elevate.
Si veda questo esempio
Saldo attivo pari a 10.000, reddito 2003 100.000 euro, reddito 2004 pari a 3.000 euro piu' utile da partecipazione. Con la distribuzione nel 2003 l'imposta sarebbe pari al 45% di 15.625, cioe' 7.031, meno 5.625 = 1.406.
Nel 2004 si avrebbe un reddito di 7.000 (3.000 + 10.000 - 60% di 10.000), meno la deduzione de-tax (3.000) = 4.000 x 23% = 920.
Dal punto di vista civilistico va ricordato che a norma dell'articolo 13, comma 2, della legge 342/2000 la distribuzione ai soci del saldo attivo da rivalutazione monetaria e' operazione assimilata, in parte, alla riduzione del capitale sociale per esuberanza. Piu' precisamente va rispettato il dettato di cui all'articolo 2445, commi 2 e 3, del Codice civile. Cio' significa che la delibera di distribuzione deve essere depositata presso il registro delle imprese per 90 giorni al fine di constatare se pervengano eventuali opposizioni da parte dei creditori, ed eseguita solo successivamente a tale termine. Nel caso giungano opposizioni da parte dei creditori il Tribunale puo' disporre l'esecuzione della delibera a fronte dell'offerta di un'idonea garanzia da parte della societa'. Seguendo strettamente tale procedura, e posto che la delibera sia stata assunta successivamente al 30 settembre 2003 non vi sarebbe la tempistica necessaria per distribuire ai soci il saldo attivo entro il 31 dicembre 2003. Tuttavia va anche osservato che secondo autorevole dottrina (Quatraro, D'Amora, "Le operazioni sul capitale", Milano, 1994, pagina 305) l'accoglimento dell'opposizione determina l'inefficacia della delibera di riduzione del capitale sociale esuberante soltanto nei confronti del o degli opponenti. Cio' permetterebbe di ritenere che l'esecuzione della distribuzione del saldo attivo prima dello spirare del termine dei 90 giorni avrebbe risvolti solo civilistici (e non fiscali) e l'inefficacia della distribuzione si manifesterebbe, eventualmente, solo nei confronti degli opponenti e non annullerebbe in senso lato la validita' dell'operazione, motivata prevalentemente da risvolti tributari.
distribuzione DI utili
E RISERVE DI utili
Una fattispecie da valutare e' quella della delibera assembleare con la quale una societa' con esercizio a cavallo dell'anno (ad esempio, 1° luglio-30 giugno) decide, approvando il bilancio al chiuso al 30 giugno 2003 di distribuire ai soci l'utile conseguito e contemporaneamente anche riserve di utili di esercizi precedenti. Pertanto, poniamo, che in data 15 ottobre 2003 l'assemblea dei soci approvi la delibera con il contenuto sopracitato. A questo punto occorre valutare le ricadute, sotto il profilo della fiscalita' del socio percipiente, della medesima delibera alla luce del disposto dell'articolo 40 del Dl 269/2003. Anzitutto vale la pena di segnalare che, a seguito dell'emendamento approvato, il comma 2 del citato articolo chiarisce che nessuna limitazione puo' essere applicata alla distribuzione di utili d'esercizio che non siano stati precedentemente accantonati a riserva. Da qui la conclusione che sia necessario individuare due regimi nel reddito che si forma in capo al socio:
per la distribuzione degli utili dell'esercizio 2003 nessuna limitazione all' utilizzo dei "basket" puo' essere applicata e pertanto al socio perverra' un dividendo assistito da credito d'imposta pieno. L'aliquota di tale credito, tuttavia, non potra' essere il 56,25% poiche' l'articolo 14, comma 1, del Tuir stabilisce che la percentuale del credito e' pari al 51,51% per tutte le delibere di distribuzione assunte nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003;
per la distribuzione delle riserve di utili di anni precedenti trova applicazione la limitazione di cui all'articolo 40 del Dl 269/2003 per cui il credito d'imposta non potra' che essere limitato con l'aliquota del 51,51 per cento.
SOCIETA' PARTECIPANTE
IN PERDITA
Il disposto del piu' volte citato articolo 40 del Dl 269/2003, elimina radicalmente la convenienza a operare distribuzioni di riserve di utili, con delibera successiva al 30 settembre 2003, nell'ipotesi in cui la societa' partecipante (e si ipotizza controllante) si trovi nell'esercizio 2003 in perdita, laddove tale perdita residui anche successivamente all'imputazione del dividendo. Infatti, la tipologia del credito d'imposta assegnabile, cioe' limitato, fa si' che esso non sia riportabile agli esercizi successivi. La societa' pertecipante, quindi, si trova a compensare parte della perdita con il dividendo, ma l'imposta pagata dalla societa' partecipata sul dividendo, trasferita alla partecipante per effetto del credito d'imposta, viene vanificata per quest'ultima. Infatti per la partecipante l'imputazione del dividendo riduce la perdita senza pervenire a un imponibile per il quale si possa utilizzare il credito d'imposta. Il risultato finale e' una compensazione "inutile" di parte della perdita senza beneficiare a riporto del credito d'imposta per gli imponibili di anni successivi. Come ha notato la circolare Assonime 9 ottobre 2003 n. 38 sarebbe consigliabile attendere il 2004 per distribuire quel dividendo. In quest'ultima ipotesi non si avra' alcun credito d'imposta ma, quantomeno, la compensazione "inu
tile" della perdita sara' limitata al 5% del dividendo e non al suo intero ammontare.





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