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Contabilità > Chiusura dei conti
Il trattamento delle poste di finanziamento e di versamento dei soci |
Se è vero che le società di capitali italiane soffrono di diffusi problemi di sottocapitalizzazione, non è infrequente trovare nei bilanci aziendali conti che esprimono versamenti fatti dai soci alle società a titolo di finanziamento (posta di debito) oppure a titolo di versamento in conto capitale oppure a copertura perdite (posta di patrimonio).Oltre alla considerazione (forse banale) che, ai fini aziendalistici, i finanziamenti dei soci rappresentano una posta di bilancio che aggrava l'ammontare dell'indebitamento (con riflessi negativi ai fini di Basilea II), pare utile ricordare che:· è sempre possibile che i soci rinuncino al diritto alla restituzione, con la conseguenza che la voce viene girocontata ad una posta del netto; in tale ipotesi, tuttavia, non è possibile fare emergere una sopravvenienza attiva a conto economico (peraltro non imponibile ai fini fiscali ai sensi del disposto dell'articolo 88 comma 4 del TUIR), dovendosi interessare solo voci di natura patrimoniale, come prescrive il principio contabile nazionale n.28, paragrafi B e D VII)(1);· nell'ipotesi in cui si volessero mantenere tali poste nella voce di debito, sarebbe opportuna l'esistenza di una precisa regolamentazione in merito ai tempi della restituzione, onde consentire una corretta classificazione tra i debiti a breve o a medio-lungo termine. -------------------------------------------------------(1) Il principio, nella versione riveduta dall'OIC nel mese di aprile 2005, testualmente prevede che: "Non è consentita l'iscrizione dei versamenti effettuati dai soci durante l'esercizio a prescindere dalla loro destinazione, direttamente nel conto economico"; inoltre, viene anche testualmente affermato che: "… Ne consegue che per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita delle preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto. Ha così natura di riserva di capitale quella che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per i futuri aumenti di capitale". |
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