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vidimazione registri carico scarico rifiuti speciali

Fisco e Tributi > CC.GG.

Vidimazione dei registri di carico e scarico di rifiuti speciali esente da bollo
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il registro di carico e scarico rifiuti non è soggetto all’imposta di bollo, né alla tassa di concessione governativa. Infatti, lo stesso non è un registro di tipo contabile, ai sensi dell’art.2214 c.c., né è bollato nei modi previsti dal citato art. 2215 c.c., cioè dal registro delle imprese o da un notaio. Si evidenzia anche che, per la bollatura e vidimazione dei predetti registri, sono, invece, dovuti i tributi speciali, nella misura di €3,72 per diritto fisso e €1,24 prima pagina. Infine, con riferimento al ‘diritto d’urgenza’ “… per la restituzione entro il giorno successivo degli atti sottoposti alla registrazione e dei registri vidimati”, lo stesso non è dovuto quando, per prassi, l’Ufficio rende il servizio entro il termine stabilito per la richiesta del diritto d’urgenza o inferiore allo stesso.
(Agenzia delle Entrate, R.M. 11/11/05 n.159)


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