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Fisco e Tributi > Speciale Ici 2005
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Oggetto: COMUNICAZIONE SCADENZA VERSAMENTO SALDO ICI 2005
Entro il 20 dicembre i contribuenti possessori di immobili devono versare il saldo dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per l’anno 2005: il versamento viene determinato calcolando l’imposta dovuta per l’intero anno 2005, scomputato quanto già versato a titolo di acconto entro il 30 giugno 2004. L’acconto versato era stato calcolato quale 50% dell’imposta calcolata sulla base delle situazione reale del 2005, ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento al 2004: il saldo da versare il prossimo 20 dicembre sarà calcolato con riferimento all’imposta effettivamente dovuta dal contribuente (quindi applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni per l’anno 2005), riducendo il versamento di quanto già versato in acconto.
Non sono tenuti al versamento del saldo i clienti che hanno effettuato il versamento in unica soluzione a giugno (ossia hanno versato l’intera imposta dovuta relativa al 2005).
Si ricorda che sono soggetti passivi in quanto possessori di immobili i proprietari, gli usufruttuari ed i titolari di diritto d’uso o di abitazione (coniuge superstite che abita la casa coniugale), i superficiali, i concessionari di aree demaniali ed i conduttori di immobili in leasing.
Gli immobili soggetti al tributo sono:
I fabbricati, in relazione ai quali la base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente di rivalutazione (5%) e quindi per il moltiplicatore previsto per la specifica categoria catastale: 34 per i fabbricati C/1 (negozi), 50 per i fabbricati D (immobili strumentali alle imprese) e A/10 (uffici), 100 per gli altri immobili. Al riguardo occorre precisare che per gli immobili privi di rendita catastale, in luogo di questa occorrerà utilizzare:
· per i fabbricati di categoria catastale D i valori contabili rivalutati sulla base di coefficienti aggiornati annualmente;
· per gli altri fabbricati si dovrà utilizzare la rendita “presunta”, ossia una rendita che l’Agenzia del Territorio ha attribuito a fabbricati similari.
Per i fabbricati inagibili o inabitabili l’imposta è ridotta del 50%; per i fabbricati in corso di ristrutturazione edilizia e per quelli in corso di costruzione l’imposta è determinata con riferimento al solo valore del suolo su cui l’immobile è ubicato.
I terreni agricoli, la cui base imponibile viene conteggiata moltiplicando il reddito dominicale di ciascun terreno (verificabile nella misura catastale) rivalutato del 25% per il coefficiente di 75 (per i coltivatori diretti esistono inoltre specifiche riduzioni);
Le aree edificabili, la cui base imponibile è data dal valore di mercato del lotto di terreno; se il Comune ha deliberato valori medi dei terreni, per il calcolo dell’imposta, in luogo dell’effettivo valore del lotto, potranno essere utilizzati tali valori.
Alla base imponibile così determinata si applicano le aliquote deliberate dal Comune e quindi dall’imposta vanno scomputate le specifiche detrazioni previste.
Il versamento si effettua tramite il bollettino postale previsto per i tributi locali, intestato al concessionario della riscossione incaricato dal Comune; se l’Ente provvede alla riscossione diretta del tributo il versamento deve essere effettuato sul conto corrente appositamente dedicato. E’ possibile inoltre utilizzare il modello F24 (eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti d’imposta vantati dal contribuente) ma solo a condizione che il Comune a cui deve essere versata l’imposta abbia sottoscritto apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo alla clientela dello Studio i principali e più frequenti eventi che, se verificatisi nel corso del 2005, hanno conseguenze sulla determinazione dell’Ici:
§ modificazioni relative all’immobile: nuovi accatastamenti, frazionamenti, fusioni o variazioni che riguardino i fabbricati; variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell’area edificabile;
§ modificazioni relative alla titolarità: cessioni o acquisizioni di immobili, cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto, uso o abitazione, ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno, sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare.
In tutti questi casi sarà necessario fornire tempestivamente la documentazione corrispondente a tali variazioni intercorse nel 2005 (in particolare, rogiti notarili e documentazione catastale) al fine di determinare correttamente l’imposta ed adempiere agli obblighi dichiarativi imposti dai Comuni.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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