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Contabilità > Chiusura dei conti
Perdite di ammontare "rilevante" |
In periodi di congiuntura negativa come quelli che stiamo vivendo, è spesso possibile che, in capo alle società dotate di un capitale minimo e senza particolari dotazione di riserve, si realizzino le condizioni richiamate dagli articoli 2446 e 2447 del c.c. (per le società per azioni) e 2482 e 2482-bis del c.c. (per le società a responsabilità limitata).Sovente, la clientela cerca di evitare la necessità dell'atto notarile di riduzione e/o azzeramento del capitale e contestuale sottoscrizione, utilizzando la prassi del versamento in conto capitale a copertura perdite. E' chiaro che la cautela imposta dal legislatore civilistico impone comportamenti assolutamente prudenti, onde evitare l'insorgere di eventuali responsabilità a carico dell'organo amministrativo. Non essendo mai stato accertato in maniera definitiva quale sia il momento ultimo per poter constatare il ricorrere delle situazioni "pericolose", sarà opportuno che l'intervento dei soci avvenga prima del termine dell'esercizio, onde evitare di far emergere materialmente le perdite dal bilancio che dovrà essere approvato.Si ricorda, per connessione di argomento, la rischiosità del comportamento di considerare versate le somme per contanti nelle casse sociali prima della chiusura del periodo, rinviando il versamento sui conti correnti al successivo momento di riscontro della perdita. La normativa antiriciclaggio vieta, infatti, di effettuare movimentazioni di denaro per ammontari superiori ai 12.500 euro al di fuori dei canali sorvegliati dagli intermediari finanziari. |
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