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Fisco e Tributi > auto aziendali
Nel presente studio si evidenziano gli aspetti civilistici e fiscali che caratterizzano le diverse forme contrattuali di acquisto di auto aziendali.
ACQUISTO
Se l'impresa stipula un contratto d'acquisto avente per oggetto un automezzo, ne acquisisce immediatamente la proprietà, essendo il contratto di acquisto traslativo della stessa.
Con questa forma di acquisizione, l'impresa è obbligata a sostenere l'intero costo del bene in un'unica soluzione o attraverso forme di finanziamento o pagamento rateale, ottenendo in cambio la proprietà del bene.
L' autovettura entra pertanto a far parte del patrimonio dell'impresa come bene materiale di proprietà dell'impresa, impiegato durevolmente nel processo produttivo, ed è iscritta in bilancio (1) tra le immobilizzazioni in quanto bene materiale strumentale, soggetto a deperimento e a consumo, e di uso durevole.
Iscrizione in bilancio
B) IMMOBILIZZAZIONI:
II - Immobilizzazioni materiali:
4) altri beni
L' auto aziendale, a seguito dell'iscrizione suddetta, diventa un bene ammortizzabile e l'impresa ha diritto al calcolo e alla deduzione integrale o parziale delle quote di ammortamento calcolate sul valore di acquisto -aumentato delle eventuali spese imputate a suo incremento- iscritte tra i costi di competenza dell'anno alla voce del conto economico.
Conto economico
B) COSTI della PRODUZIONE:
10) Ammortamenti e svalutazioni:
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Si ricorda che il coefficiente di ammortamento per gli autoveicoli da trasporto è pari al 20% , mentre per le autovetture e per i veicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente, è pari al 25% .
Inoltre, ricordando che dal 1° ottobre 1998 -in ottemperanza al disposto della direttiva comunitaria 98/14/Ce, recepita dal D.M. 4 agosto 1998- le autovetture non possono essere più immatricolate come veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, le categorie in cui si possono immatricolare i veicoli a motore sono state ridotte a due:
??veicoli destinati al trasporto di persone (lettera M),
??veicoli destinati al trasporto di merci (lettera N).
Costi legati al possesso dell' automezzo
Il possesso e l'utilizzo di un automezzo comportano una serie di adempimenti ed obblighi cui l'impresa deve far fronte, quali:
??l' imposta di trascrizione al Pubblico registro automobilistico : l'acquirente di un automezzo ha l'obbligo di iscriverlo al Pubblico registro automobilistico, sostenendo un tributo commisurato al tipo e alla potenza effettiva (kilowatt) del veicolo. L'imposta è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione richieste al Pubblico registro automobilistico, e vi provvede generalmente il concessionario venditore ;
??il pagamento dell' assicurazione : il proprietario di veicoli a motore deve provvedere a stipulare un contratto di assicurazione (la polizza responsabilità civile auto è infatti obbligatoria per legge) ed il mancato adempimento di questo obbligo comporta il sequestro dell' automezzo, una sanzione pecuniaria e il risarcimento di eventuali danni provocati a terzi;
??il pagamento del bollo auto : è una tassa sul possesso dell' automobile normalmente a scadenza annuale, calcolata sulla potenza del veicolo (kilowatt indicati sul libretto di circolazione), il cui gettito va alle Regioni;
??le schede carburanti e i servizi di manutenzione e riparazione : la scheda carburante, riepilogante il costo sostenuto per l'acquisto di carburante per autotrazione, può essere mensile o trimestrale e deve contenere, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, i dati relativi alla ditta - denominazione o ragione sociale oppure cognome e nome, il domicilio fiscale; deve inoltre riportare obbligatoriamente il numero dei chilometri evidenziato dall'apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo, alla fine del periodo di riferimento (mensile o trimestrale).
L'addetto del distributore del carburante ha l'obbligo, ad ogni rifornimento, di indicare sulla scheda la data del rifornimento , l' ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta, la propria denominazione o la ragione sociale compresa l'ubicazione del distributore nonché di apporre la propria firma. E' fatto divieto ai distributori di carburante di emettere la fattura ordinaria, tranne che per le forniture di carburante destinato a mezzi speciali.
L'annotazione della scheda nei registri previsti dalla vigente normativa Iva si effettua allo stesso modo e negli stessi termini di normale fattura di acquisto; se l'Iva è indetraibile ai sensi dell'art. 19- bis , D.P.R. 633/1972 l'art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, dispone che non sussiste, ai fini Iva, l'obbligo di registrazione delle schede carburanti.
Deducibilità dei costi degli automezzi
Le regole di deducibilità dei costi legati ai mezzi di trasporto acquistati da un'impresa (art. 164 del Tuir) variano in funzione del tipo di veicolo e del suo effettivo utilizzo nell'attività d'impresa e di lavoro autonomo.
In particolare è possibile distinguere mezzi di trasporto i cui costi sono integralmente deducibili e mezzi di trasporto i cui costi sono parzialmente deducibili.
Sono integralmente deducibili le quote di ammortamento e i costi legati al possesso del mezzo di trasporto relativi a:
??mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti (ma non ai collaboratori coordinati e continuativi assimilati) per la maggior parte del periodo d'imposta (metà più uno dei giorni che compongono il periodo stesso). In tal caso l'utilizzo del mezzo di trasporto per motivi personali oltre che di lavoro deve essere sempre documentato (per esempio attraverso contratti di lavoro); (2)
??autoveicoli immatricolati ed effettivamente utilizzati per il trasporto promiscuo di persone e cose . L'Amministrazione finanziaria considera utilizzo effettivo , indipendentemente dall'immatricolazione, quando l'abitacolo del veicolo risulta, almeno per la metà della sua superficie e in modo permanente, riservato al trasporto di cose .
Ciò avviene ad esempio nel caso di autoveicoli sprovvisti di sedili posteriori oppure nel caso di autoveicoli dotati di sedili posteriori la cui residua superficie dell'abitacolo, di estensione comunque non inferiore a quella destinata al trasporto di persone, sia esclusivamente riservata al trasporto di cose;
??autocarri, autobus, autoveicoli ad uso speciale per trasporti specifici (ad esempio autopompe, autoambulanze, ecc.);
??aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli, a condizione che siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
??mezzi di trasporto adibiti ad uso pubblico (riconosciuto attraverso un atto proveniente dalla pubblica amministrazione).
Per i veicoli diversi da quelli sopra esposti la quota di ammortamento deducibile è soggetta a due distinte limitazioni ; la prima riguarda la percentuale di deducibilità ammessa, la seconda l'ammontare massimo di costi cui applicare la percentuale suddetta.
Per la generalità delle imprese valgono le seguenti limitazioni: la percentuale di deducibilità ammessa pari al 50% e va applicata all'ammontare della spesa sostenuta fiscalmente rilevante, comprensiva degli oneri accessori di diretta imputazione, (tra cui anche la quota di Iva indetraibile), entro i limiti esposti nella tabella sottostante.
Tabella n. 1 - Limiti di rilevanza fiscale
Mezzo Costo ammesso fiscalmente Ammortamento deducibile al 50% Ammortamento interamente deducibile
Autovetture e autocaravan Euro 18.075,99 Euro 18.075,99 * 50% * 25%
= 2.259,50 Euro 18.075,99 * 25%
= 4.519,00
Motocicli Euro 4.131,66 Euro 4.131,66 * 50% * 25%
= 516,46 Euro 4.131,66 * 25%
= 1.032,92
Ciclomotori Euro 2.065,83 Euro 2.065,83 * 50% * 25%
= 258,23 Euro 2.065,83 * 25%
= 516,46
Ai fini dell'ammortamento, per la generalità delle imprese, non si tiene conto del costo di acquisto che eccede i Euro 18.075,99 .
Le spese e gli altri componenti negativi legati all' auto (esempio carburante, manutenzioni, assicurazioni, ecc.) sono invece sempre deducibili nella misura del 50% , ma l' Iva relativa è sempre indetraibile .
Relativamente ai criteri di deducibilità delle spese di manutenzione si rinvia all'art. 102, comma 6 del Tuir, ai sensi del quale le spese suddette, che non risultano imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L' eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. In caso di cessione dell' automezzo, le regole di determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze sono stabilite dagli artt. 58, 86 e 101 del Tuir evidenziate nella tabella n. 2.
In caso di successiva cessione dell' automezzo, le minusvalenze e le plusvalenze rilevano nella proporzione esistente tra ammortamenti fiscalmente ammessi dedotti e ammortamenti civilistici.
Tabella n. 2 - Plusvalenze e minusvalenze da cessione
Ai fini della determinazione del reddito d'impresa le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione del veicolo usato rilevano in proporzione al rapporto tra l' ammortamento dedotto e il fondo ammortamento , cioè alla percentuale di ammortamento dedotto sul totale.
Esempio
Costo di acquisto Euro 1.000
F.do ammortamento Euro 625 di cui dedotto fiscalmente 312,50 (50%), non dedotto 312,50 (50%)
Vendita a Euro 750
Plusvalenza:750 - (1.000 - 625) = Euro 375
Plusvalenza tassabile: 375 x 312,50 / 625 = Euro 187,50
Plusvalenza non tassabile: 375 x 312,50 / 625 = Euro 187,50
La stessa percentuale di deducibilità/tassabilità delle minusvalenze/plusvalenze si ottiene rapportando il costo deducibile dell' automezzo (50% di 18.076,00) al costo totale dello stesso bene .
Per le spese di manutenzione , ai fini dell'applicazione dell'art. 102 del Tuir, il costo da assumere a riferimento per il calcolo del 5% è rappresentato dal costo fiscalmente rilevante, quindi 18.075,99, ridotto della percentuale di deduzione del 50%, quindi 9.038,00.
La percentuale di deducibilità del 50% e il limite di Euro 18.075,995 del costo sono elevati rispettivamente all'80% e a 25.822,84 euro per gli agenti e rappresentanti di commercio (per tali soggetti l'Iva assolta sugli automezzi è inoltre interamente deducibile).
L'art. 164 del Tuir, stabilisce poi che la deducibilità parziale è ammessa per un solo automezzo in caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale , per un solo automezzo per ogni socio o associato in caso l'attività sia svolta da società semplici o dalle società di cui all'art. 5 del Tuir (società in nome collettivo e in accomandita semplice ), mentre nessuna limitazione di questo tipo è prevista per le attività d'impresa svolte sotto qualsiasi altra forma giuridica .
In conclusione, l'utilizzo di un' auto di proprietà di un'impresa è determinante ai fini del calcolo dei costi deducibili. Diventa del tutto irrilevante la destinazione originale assegnata all' auto al momento dell'acquisto, dato che questa può sempre variare, mentre, al contrario, è necessario verificarne il suo effettivo utilizzo ai fini della deducibilità fiscale.
Deduzioni extracontabili e disinquinamento fiscale
In ottemperanza alle nuove previsioni dettate dalla riforma del diritto societario, che non consente più di imputare a conto economico le rettifiche di valore e gli accantonamenti per ragioni esclusivamente tributarie, la riforma del sistema fiscale, nella formulazione del nuovo art. 109 del Tuir, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli accantonamenti, gli ammortamenti e le rettifiche di valore giustificate dalla sola normativa fiscale (come ad esempio gli ammortamenti anticipati e gli ammortamenti fiscali relativi a beni parzialmente deducibili come gli automezzi ad uso promiscuo) devono essere iscritti in un prospetto extracontabile ( quadro EC Unico 2005 ).
Il nuovo quadro EC assolve a due funzioni :
??da un lato permette la deduzione di ammortamenti, accantonamenti ed altre rettifiche di valore, per la parte eccedente il corretto limite civilistico imputato a conto economico e fino alla misura massima consentita dalla normativa fiscale;
??dall'altro, consente di eliminare , senza effetti fiscali, dal bilancio d'esercizio eventuali interferenze di natura fiscale derivanti da ammortamenti, accantonamenti ed altre rettifiche di valore, imputate a conto economico in precedenti esercizi in misura superiore al corretto limite civilistico.
La C.M. 31 maggio 2005, n. 27 ha chiarito, inoltre, che tra le deduzioni extracontabili ammesse sono comprese, oltre a quelle relative ad ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti, anche quelle relative a canoni di locazione finanziaria per la parte che eccede la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in leasing e degli interessi passivi che derivano dai relativi contatti imputati a conto economico.
In particolare l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d), n. 1) del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38il quale ha modificato il comma 4, lett. b) dell'art. 109 del Tuir, se una società adotta i principi contabili internazionali e cioè utilizza il metodo finanziario nella rappresentazione in bilancio dei contratti di leasing, la stessa può dedurre integralmente i canoni di leasing corrisposti nell'esercizio, in applicazione dell'art. 102, comma 7 del Tuir, anche per la parte che eccede i costi imputati a conto economico a titolo di ammortamenti e interessi passivi (con decorrenza dal periodo d'imposta 2005 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
Per effetto di tale modifica l'eccedenza può essere dedotta in via extracontabile nel periodo d'imposta 2005 utilizzando l'apposito prospetto EC.
Trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
In merito alla detraibilità dell' Iva sui mezzi di trasporto, l'art. 19- bis 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone particolari limitazioni alla detrazione dell'imposta. Tale articolo stabilisce che:
??per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato, l' Iva è detraibile solo se gli stessi rientrano nell' attività propria dell' impresa o vengono utilizzati esclusivamente come strumentali per l'attività; (3)
??l' imposta relativa all' acquisto o alla importazione degli altri beni, e cioè autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, capaci di contenere nove posti compreso quello del conducente, con motore di qualsiasi cilindrata è indetraibile per il 90% , anche relativamente ai canoni di noleggio e di leasing.
Resta sempre indetraibile l' Iva pagata per i servizi di manutenzione e gestione .
Tale limitazione non interessa l'acquisto di auto rientranti nell'attività propria degli agenti o rappresentanti di commercio per i quali l'imposta rimane interamente deducibile.
La parziale detraibilità del 10% (dal 2006 il 20%) comporta che l'eventuale rivendita dell' auto non possa più essere effettuata in regime di esenzione, in quanto la normativa dell'imposta sul valore aggiunto dispone che sono esenti dal tributo le sole cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza aver detratto, nemmeno in parte, la relativa imposta (art. 10, n. 27- quinquies , D.P.R. 633/1972).
Esempio n. 1
Acquisto in data 1 febbraio 2003
Valore
Euro 30.000
Iva
Euro 6.000
Totale
Euro 36.000
Iva detraibile
Euro 6.000 x 10% = Euro 600
Iva indetraibile
Euro 6.000 x 90% = Euro 540
Rivendita in data 11 marzo 2005
Valore
Euro 11.452,50
Base imponibile
Euro 11.452,50 x 10% = Euro 1.145,25
Iva a debito
Euro 1.145,25 x 20% = Euro 229,05
Corrispettivo
Euro 11.681,55
In caso di vendita di un' auto acquistata con il regime di indetraibilità limitata (90%), è soggetta ad Iva la parte del prezzo proporzionalmente corrispondente all'imponibile su cui è stata detratta l'Iva, mentre la parte rimanente è esclusa dal campo di applicazione Iva.
Pertanto in caso di cessione di un veicolo il cui acquisto abbia beneficiato di questa parziale detrazione, la base imponibile cui commisurare l'imposta sarà pari al 10% del corrispettivo ammontare.
La successiva rivendita di un veicolo acquistato in regime di esenzione d'imposta ex art. 10, n. 27- quinquie s è, invece, soggetta al cosiddetto regime del margine ex art. 36 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (facoltativo rispetto al regime ordinario di assoggettamento all'imposta dell'intero imponibile), in base al quale l'operazione è assoggettata ad Iva per il solo margine positivo del prezzo di vendita sul costo d'acquisto, aumentato di eventuali spese sostenute. In mancanza di margine positivo non si applica Iva con l'annotazione " operazione soggetta al regime del margine di cui all'art. 36 D.L. 41/1995 e successive modificazioni ". (4)
Tale regime Iva si applica anche nel caso in cui il veicolo ceduto sia stato precedentemente acquistato:
??da un privato;
??da un soggetto Iva che abbia a sua volta fatturato in regime del margine;
??da soggetto che opera in regime di esenzione (es. medico).
LEASING
Un'altra forma di acquisizione di un bene strumentale- automezzo è la stipula di un contratto di leasing attraverso il quale la società si procura la sua disponibilità obbligandosi a pagare alla società di leasing un canone periodico , maggiorato di interessi passivi, per tutto il periodo stabilito nel contratto.
L'impresa, essendo l' utilizzatore o conduttore, assume tutti i rischi connessi all' automezzo, compreso il rischio del perimento, del furto e del deterioramento dell' auto. Ricade quindi sull'impresa stessa l'onere di assicurare l' auto in leasing e di curarne la sua manutenzione.
Solo alla scadenza del contratto, l'impresa può scegliere tra l'acquisto dell' auto ad un prezzo residuo predeterminato al momento di stipula del contratto ( prezzo di riscatto ) o la restituzione del bene.
Secondo il metodo patrimoniale, attualmente in vigore, l' automezzo , che per tutta la durata del contratto di leasing non è considerata di proprietà dell'impresa, non viene iscritta tra le immobilizzazioni materiali dello stato patrimoniale dell'impresa utilizzatrice, e quindi non comporta il diritto al calcolo e alla deduzione delle quote di ammortamento. Solo in caso di acquisto, dietro pagamento del prezzo di riscatto, l' auto verrà iscritta come immobilizzazione materiale e le quote di ammortamento saranno calcolate sul prezzo di riscatto sostenuto, maggiorato di tutte le spese accessorie.
I canoni passivi di leasing e i relativi interessi sono iscritti tra le voci di costo del conto economico, in particolare alla voce.
Conto economico
B) Costi della produzione:
8) per il godimento di terzi:
- canoni di leasing;
Ammortamento
I beni strumentali acquistati in leasing, non essendo di proprietà, non risultano iscritti nell'attivo di stato patrimoniale e, quindi non sono oggetto di ammortamento . Il bene infatti diviene di proprietà solo se e quando, alla scadenza del contratto, l'impresa decide di riscattarlo.
Con il riscatto il bene entra pertanto a far parte del patrimonio aziendale e quindi viene contabilmente iscritto tra le attività per un valore pari al prezzo di riscatto. A partire dall'esercizio di riscatto, l'impresa potrà procedere all'ammortamento del bene, ricordandosi che, trattandosi di bene usato, l'ammortamento anticipato può essere effettuato solo nell'esercizio in cui il bene viene riscattato.
Costi legati al contratto di leasing
L'impresa utilizzatrice dell' auto in leasing, oltre a sostenere i costi legati al contratto di leasing, quali il pagamento periodico dei canoni maggiorati dei relativi interessi e l'eventuale prezzo di riscatto, deve sostenere tutti quei costi legati al mantenimento e alla conservazione dello stato in cui l' auto le è stata consegnata, dovendola restituire alla società di leasing, in caso di mancato riscatto.
Si tengono naturalmente in considerazione i cambiamenti derivanti dalla normale usura e le eventuali modificazioni concordate tra le parti.
E' a carico dell'impresa il costo dell' assicurazione nonché il costo della tassa automobilistica , secondo le scadenze e le modalità viste.
Deducibilità dei costi di leasing
Per i contratti di leasing, l'art. 164, lett. b del Tuir, stabilisce un limite di rilevanza fiscale dei canoni sostenuti dall'impresa utilizzatrice, pari all'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di acquisto del veicolo fiscalmente ammesso, cioè Euro 18.075,99.
Caso pratico
Contratto di leasing stipulato da un'impresa con periodo d'imposta coincidente con l' anno solare .
Canoni corrisposti in 4 annualità (dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2009) per un totale di Euro 36.151,98.
Numero dei giorni di durata del contratto : 1460.
Costo sostenuto dal concedente: Euro 30.987,41.
Esempio n. 2
Costo dell' auto in leasing sostenuto dal concedente
Euro 30.987,41
Limite fiscalmente ammesso per l' auto
Euro 18.075,99
Percentuale ammessa in deduzione
Euro 18.075,99/30.987,41 = 58,33%
Ammontare dei canoni ammessi in deduzione
Euro 36.151,98 x 58,33% = 21.087,45
Costo deducibile
21.087,45 : 1460 x 184 = 2.657,69
2.657,69 x 50% = 1.328,84
Sono deducibili esclusivamente i canoni che risultano contabilizzati a conto economico .
Il contratto di leasing deve avere una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario, stabilito ministerialmente. Quindi nel caso di autovetture, il cui coefficiente di ammortamento è del 25%, la durata del contratto deve essere almeno di ventiquattro mesi. Nel caso in cui un'impresa decida di vendere l' auto riscattata, deve tenere in considerazione il regime di deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali. Il principio generale consiste nella correlazione tra la misura di deducibilità dei costi relativi ad un bene strumentale e la misura in cui rilevano le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali.
La limitazione posta sulla deducibilità dei canoni di leasing si riflette sulla valorizzazione del costo fiscale dell' auto, e la determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze deve tenere conto di questi criteri di deducibilità. Quindi la plusvalenza derivante dalla cessione di un bene in leasing riscattato va determinata ai sensi dell'art. 36 del ed il costo non ammortizzato da contrapporre al prezzo di cessione è costituito dal residuo valore di riscatto iscritto in bilancio. La misura della plusvalenza tassabile va proporzionata al rapporto tra ammortamento dedotto ed ammortamento complessivo. (5)
Trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
Anche nel caso di acquisto di autoveicolo con contratto di leasing, come nel caso di acquisto vero e proprio, così come per i contratti di noleggio degli autoveicoli, il regime di parziale detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto è pari al 10% dal 2006 il 20%.
Quindi l'Iva applicata sui canoni passivi di leasing o di noleggio è detraibile per il 10% (o il 50% per i veicoli con motore non a combustione interna ).
Nel caso in cui si decidesse di rivendere l' auto riscattata dal contratto di leasing, valgono le medesime considerazioni fatte nel caso di rivendita di un' auto acquistata con il nuovo regime di detraibilità parziale.
Aspetti civilistici
Ai sensi del nuovo art. 2427, comma 1, punto 22, Codice civile, le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni che ne costituiscono oggetto, devono essere evidenziate in nota integrativa mediante apposito prospetto contenete:
??il valore attuale delle rate di canone non scadute;
??l' onere finanziario effettivo attribuibile ai singoli contratti e riferibile all'esercizio;
??l' ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
Nel metodo finanziario , per i beni con Iva parzialmente detraibile (esempio autovetture e cellulari), parte di Iva non detraibile , l’80% nel caso di autovetture aziendali a uso promiscuo, costituisce parte integrante del valore di iscrizione del bene nell'attivo dello stato patrimoniale, analogamente il valore attuale delle rate di canone non scadute risulta comprensivo della percentuale di Iva non detraibile.
NOLEGGIO
L'ultima forma di acquisizione di un autoveicolo da adibire ad uso aziendale da parte di un'impresa è il noleggio, contratto non traslativo della proprietà .
Come per la locazione finanziaria, la mancata proprietà impedisce all'impresa di iscrivere il bene tra le voci dell'attivo dello stato patrimoniale e conseguentemente di poter calcolare e dedurre le quote di ammortamento.
Con il contratto di noleggio, l'impresa si impegna a pagare dei canoni, che rappresentano il corrispettivo pattuito a fronte dell'utilizzazione del bene; tuttavia, a differenza del contratto di leasing, l'impresa utilizzatrice alla fine del contratto di noleggio non ha la possibilità di acquistare il bene dalla società che l'ha messo a sua disposizione.
I contratti di noleggio possono prevedere diverse durate :
??i contratti di lunga durata hanno la funzione di sostituire temporaneamente o permanentemente un automezzo aziendale di proprietà;
??quelli di breve durata sono stipulati al fine di destinare l' automezzo per una trasferta ben individuata.
Nel caso di noleggio, per i veicoli a deducibilità parziale, non si tiene conto dei canoni che eccedono :
??Euro 3.615,20 (deducibili al 50%, quindi Euro 1.807,60) per ciascun anno, per autovetture e autocaravan;
??Euro 774,69 (deducibili al 50%) per ciascun anno, per i motocicli ;
??Euro 413,17 (deducibili al 50%) per ciascun anno, per i ciclomotori .
Tali limiti valgono per il noleggio "puro"; la quota di costo relativa ad eventuali servizi accessori non è soggetta a questo tipo di limitazione, ma è comunque deducibile nel limite del 50% del suo costo.
Si ricorda che se il noleggio è di durata inferiore ai 12 mesi, i suindicati limiti devono essere ragguagliati ad anno.
Trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
Per quel che riguarda il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto valgono le medesime considerazioni descritte in precedenza per il contratto di leasing.
Le deducibilita` dei costi connessi alle autovetture di proprieta` dell'azienda assegnate ai dipendenti e` regolata dall'articolo 164 del nuovo Tuir (gia` articolo 121-bis). A tal fine, e` importante distinguere i casi in cui il bene e` concesso in uso promiscuo da quelli in cui l'utilizzo avviene esclusivamente per fini aziendali, posto che nel primo caso, qualora l'assegnazione duri per la maggior del periodo d'imposta, le spese relative all' autovettura sono deducibili per intero, mentre nel secondo caso si scontrano con la soglia di deducibilita` limitata al 50% (elevata all'80% per gli agenti di commercio) prevista dallo stesso articolo 164. Un sistema ibrido si applica per le autovetture concesse in uso promiscuo al dipendente per un periodo inferiore ai 183 giorni: per la quota relativa a questo uso promiscuo resta infatti consentita la deducibilia` integrale, mentre per la restante parte la deducibilita` e` ammessa in misura limitata. Tra i componenti negativi di reddito interessati rientra naturalmente anche la spesa per carburante, deducibile secondo i criteri sopra esposti (trattandosi di un fringe benefit si presume si rientri nel caso di utilizzo promiscuo). Il documento idoneo ad attestare l'inerenza e la competenza del costo in questione e` la scheda carburante, che, nel caso di auto acquistata in leasing affidata al dipendente, va intestata contestualmente all'impresa e all'assegnatario, il quale provvedera` all'annotazione dei chilometri rilevati alla fine di ciascun periodo (si veda la circolare 205/E del 12 agosto 1998).
Verbale di assemblea per delibera uso auto propria dell’amministratore
In data odierna, alle ore .......... in .......... via .........., si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci della società .......... per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
- autorizzazione agli amministratori all’utilizzo delle proprie autovetture per l’espletamento dei loro incarichi;
- varie e conseguenti.
Assume la presidenza il Sig. .........., viene chiamato a svolgere funzioni di segretario il Sig. .........., che accetta.
Dando atto che tutti gli amministratori risultano presenti e che l’intero capitale sociale risulta rappresentato, il Presidente dichiara l’assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ex art. 2366 del codice civile e quindi atta a deliberare validamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno, sui quali tutti i presenti
dichiarano di essere sufficientemente informati.
Il Presidente informa i presenti che in relazione alle esigenze della società si renderebbe necessario procedere all’acquisto di autovetture da concedere in uso agli amministratori o, in alternativa, autorizzare gli stessi ad utilizzare le proprie auto per l’espletamento dei rispettivi incarichi. In questa seconda ipotesi si ravviserebbe
la necessità di autorizzare il rimborso delle spese, su base chilometrica, in misura corrispondente alle tariffe ACI in vigore.
Dopo ampia discussione, ritenendo maggiormente vantaggiosa la possibilità di evitare ulteriori investimenti in beni strumentali, l’assemblea all’unanimità delibera di autorizzare gli amministratori ad utilizzare le autovetture .........., targate .......... di proprietà degli stessi e di riconoscere il rimborso delle spese spettanti,
dietro presentazione di una nota spese periodica.
Avendo esaurito gli argomenti posti in discussione e non essendovi null’altro su cui deliberare, la presente riunione si scioglie alle ore .......... previa lettura ed approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto.
Luogo e data
Il Presidente Il Segretario
.............................................. ..............................................
Prospetto spese periodico
OGGETTO: Nota riepilogativa delle spese di trasferta relative al mese di ..........
Generalità dell’amministratore: ..........
Spett.le ...............
Indirizzo ..........
Il sottoscritto .........., in qualità di amministratore della società .........., presenta la nota delle spese chilometriche relative al mese di .......... con la relativa documentazione in originale inerente le sotto indicate spese sostenute per l’espletamento dell’attività svolta per conto di codesta società, fuori del proprio comune
di domicilio fiscale:
Autovettura utilizzata: (INDICARE IL TIPO COME DA CARTA DI CIRCOLAZIONE) BENZINA O DIESEL
TARGA: .......... CAVALLI FISCALI N. ..........
(Nel caso in cui gli amministratori utilizzino un’autovettura con cavalli fiscali superiori a 17, se alimentata a benzina, o a 20, se diesel, percepiranno soltanto il rimborso spettante per un’auto con tali limiti)
Percorsi effettuati e totale km
(per questi dati è obbligatorio indicare la data dei vari viaggi effettuati, e i km percorsi in ogni viaggio, riportando un prospetto simile al seguente)
DATA PERCORSI EFFETTUATI KM
TOTALE
tot. km. .......... ??TARIFFA ACI (/km, come da tariffe 2002) = ..........
- Spese per vitto fuori comune, in coerenza con la trasferta ..........
(occorre allegare alla presente tutte le ricevute, con indicazione del codice fiscale degli amministratori dei ristoranti-bar, alberghi ecc. sempre fuori comune)
- Spese per alloggio fuori comune, in coerenza con la trasferta ..........
- Altre spese sostenute fuori comune ..........
TOTALE DA RIMBORSARE ..........
Le spese sopra elencate sono escluse da IRPEF poiché rientranti nella fattispecie di cui al comma 5, art. 48 d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.
Documenti allegati n. ..........
(indicare il numero totale dei fogli-documenti presentati, come allegati, alla dichiarazione presente)
Data Firma amministratore
..............................................
Ricevuta periodica di rimborso delle spese chilometriche
Generalità amministratore
Residente a .........., via .......... n. ..........
C.F.: ..........
Ricevuta n. .......... del (data della nota spese)
DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA
Relative al mese di ..........
Spett.le
..............................
..............................
..............................
In data odierna dichiaro di ricevere la somma di euro ..........
Prestazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche.
Rimborso escluso da ritenute IRPEF ex art. 48, comma 5 d.P.R. 22.12.1986 n. 917
Per quietanza
Firma ..........
(marca da bollo da euro 1,29)
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