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soggetti tenuti alla dichiarazione

Fisco e Tributi > Speciale Ici 2005

Vi è obbligo di presentazione
della dichiarazione Ici:
Non si è tenuti a presentare la
dichiarazione nei seguenti casi:
- per gli immobili
trasferiti o sui quali è stato
costituito (o estinto) un diritto
reale (quale usufrutto, uso,
abitazione, ovvero diritto di
superficie);- per gli
immobili che hanno perso o
acquisito il diritto all'esenzione o
all'esclusione dall'Ici;
- per gli immobili che
hanno cambiato caratteristiche.
Si ricorda, a titolo
esemplificativo, il terreno
agricolo divenuto edificabile,
ovvero l'area fabbricabile su cui
è stata ultimata la costruzione
del fabbricato, oppure l'area
divenuta edificabile a seguito di
demolizione del fabbricato.- per
i fabbricati in relazione ai quali
vengono acquisiti oppure
risultano persi i requisiti di
ruralità;
- nel caso in cui sia
variato il valore di un'area
edificabile;- è avvenuta
nel corso dell'anno 2003 la
stipulazione di un contratto di
locazione finanziaria, riguardante
fabbricati il cui valore deve
essere calcolato sulla base delle
scritture contabili, poiché in tal
caso dal 1° gennaio 2004 si avrà
la variazione della soggettività
passiva.
- per variazioni (sia di
titolarità che strutturali) riguardanti
immobili esenti o esclusi dall'Ici per
l'intero anno 2004;
- attribuzione della rendita
catastale definitiva;
- i fabbricati interamente
posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati,
classificabili nel gruppo catastale D
e sforniti di rendita catastale, per i
quali l'unica variazione nel corso
dell'anno 2003 è data
dall'attribuzione della rendita,
oppure dall'annotazione negli atti
catastali della "rendita proposta",
oppure dalla contabilizzazione nel
corso del 2004 di costi
incrementativi (in quanto rilevanti a
decorrere dal 2005).
- assoggettamento
dell'immobile ad aliquota o aliquote
diverse rispetto a quelle applicate
per il 2003;- applicazione per
l'abitazione principale, della
detrazione nella misura annua
superiore ad euro 103,29, oppure
della riduzione dell'imposta fino alla
metà, a seguito dell'apposita
deliberazione adottata dal Comune;
- applicazione della
detrazione o riduzione di imposta
per gli alloggi regolarmente
assegnati in locazione dagli IACP;
- aggiornamento dei
coefficienti di attualizzazione dei
costi incrementativi per i fabbricati
di categoria D che applicano il
metodo contabile in quanto
sprovvisti di rendita.
- la stipulazione di un
contratto di locazione finanziaria nel
corso dell'anno 2004, riguardante
fabbricati il cui valore deve essere
fabbricati il cui valore deve essere
calcolato sulla base delle scritture
contabili, poiché in tal caso soltanto
dal 2005 si avrà la variazione della
soggettività passiva.

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