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Fisco e Tributi > Speciale Ici 2005
Vi è obbligo di presentazione della dichiarazione Ici: |
Non si è tenuti a presentare la dichiarazione nei seguenti casi: |
- per gli immobili trasferiti o sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale (quale usufrutto, uso, abitazione, ovvero diritto di superficie);- per gli immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'Ici; - per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche. Si ricorda, a titolo esemplificativo, il terreno agricolo divenuto edificabile, ovvero l'area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato, oppure l'area divenuta edificabile a seguito di demolizione del fabbricato.- per i fabbricati in relazione ai quali vengono acquisiti oppure risultano persi i requisiti di ruralità; - nel caso in cui sia variato il valore di un'area edificabile;- è avvenuta nel corso dell'anno 2003 la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili, poiché in tal caso dal 1° gennaio 2004 si avrà la variazione della soggettività passiva. |
- per variazioni (sia di titolarità che strutturali) riguardanti immobili esenti o esclusi dall'Ici per l'intero anno 2004; - attribuzione della rendita catastale definitiva; - i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 2003 è data dall'attribuzione della rendita, oppure dall'annotazione negli atti catastali della "rendita proposta", oppure dalla contabilizzazione nel corso del 2004 di costi incrementativi (in quanto rilevanti a decorrere dal 2005). - assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quelle applicate per il 2003;- applicazione per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore ad euro 103,29, oppure della riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Comune; - applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP; - aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione dei costi incrementativi per i fabbricati di categoria D che applicano il metodo contabile in quanto sprovvisti di rendita. - la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso dell'anno 2004, riguardante fabbricati il cui valore deve essere fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili, poiché in tal caso soltanto dal 2005 si avrà la variazione della soggettività passiva. |
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