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Oggetto: Studi di settore – nuovi indici di coerenza
Sono stati resi noti dall’Agenzia delle Entrate (riunione della Commissione di Esperti del 6 dicembre 2005) gli indicatori di coerenza che consentiranno l’accertamento diretto tramite studi di settore alle imprese in contabilità ordinaria, sia per natura che per opzione.
E’ opportuno ricordare che l’accertamento tramite studi di settore per i soggetti in regime di contabilità ordinaria per natura (in particolare per le società a responsabilità limitata) è sempre stata una eventualità remota, in quanto la loro applicazione era subordinata unicamente alla verifica della inattendibilità della contabilità secondo i criteri dettati dal regolamento introdotto con DPR n. 570 del 1996. Per le imprese in contabilità ordinaria per opzione, invece, già era possibile esperire l’accertamento sulla base della cosiddetta regola del due su tre.
Con la legge finanziaria per l’anno 2005 (la n. 311 del 2004) sono state apportate rilevanti modifiche alle modalità di effettuazione degli accertamenti in base agli studi di settore.
Pertanto – già a partire dal periodo d’imposta 2004 (va segnalato che trattasi di annualità per la quale è già stata presentata la dichiarazione dei redditi) – le regole di accertamento tramite studi di settore per le imprese in regime di contabilità ordinaria sia per natura (tipicamente le s.r.l. ma anche le società di persone e le imprese individuali che superano determinati limiti di ricavi) sia per opzione (società di persone e le imprese individuali che scelgono il regime ordinario pur non essendone obbligati) sono le seguenti:
??REGOLA DEL 2 SU 3 : l’accertamento tramite studi di settore può avvenire solo se – nell’arco di un triennio considerato – si verifica per la seconda volta, anche in annualità non consecutive, la non congruità ai ricavi calcolati dal programma Ge.ri.co;
??CONTABILITA’ INATTENDIBILE : rimane ferma l’ipotesi di applicazione degli studi in caso di verifica della inattendibilità della contabilità valutata sulla base dei criteri dettati dal regolamento introdotto con il DPR n. 570 del 1996;
??INDICATORI DI COERENZA : quando l’impresa in contabilità ordinaria risulta – in ciascuna annualità – non in linea con gli indicatori di coerenza (che vedremo in seguito) è possibile l’accertamento tramite studi di settore con riferimento alla specifica annualità, senza quindi dover verificare lo scostamento secondo la sopra descritta regola del due su tre.
Come è agevole notare, la precisa individuazione degli indicatori di coerenza è di fondamentale importanza, in quanto si tratta di strumenti che possono consentire – come ha chiarito l’Agenzia delle entrate già con riferimento all’annualità 2004 - l’accertamento tramite studi di settore alle imprese in contabilità ordinaria.
Gli indicatori di coerenza approvati lo scorso 6 dicembre dalla Commissione di Esperti e che potrebbero far scattare – per le imprese in contabilità ordinaria - l’accertamento direttamente sulla singola annualità sono, pertanto, rappresentati nella tabella che segue.
I NUOVI INDICATORI DI COERENZA | |
DISPONIBILITA' DI CASSA A FINE PERIODO |
La presenza delle disponibilità liquide con valore negativo rappresenta già uno dei criteri in base al quale è possibile dichiarare la contabilità inattendibile ai sensi del DPR 570/96 (VALORE NEGATIVO) |
RAPPORTO TRA IL VALORE DEI BENI STRUMENTALI MOBILI (AL NETTO DEL VALORE RELATIVO A BENI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE NON FINANZIARIA) E I RELATIVI AMMORTAMENTI |
La presenza di quote di ammortamento dei beni mobili strumentali in misura superiore al valore del relativo bene ammortizzabile evidenziano una non corretta imputazione dei dati contabili (RAPPORTO INFERIORE A UNO) |
DIFFERENZA TRA LE ESISTENZE INIZIALI RELATIVE A MERCI, PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE, SEMILAVORATI E SERVIZI NON DI DURATA ULTRANNUALE E LE CORRISPONDENTI RIMANENZE FINALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
La presenza di situazioni in cui il valore delle esistenze iniziali risulta inferiore a quello delle rimanenze finali indicate nell'esercizio precedente oppure quando le esistenze iniziali risultano maggiori delle rimanenze finali sempre riferite all'esercizio precedente(RISULTATO DIVERSO DA ZERO) |
DIFFERENZA TRA LE ESISTENZE INIZIALI RELATIVE A OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE E LE CORRISPONDENTI RIMANENZE FINALI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
La presenza di situazioni in cui il valore delle esistenze iniziali risulta inferiore a quello delle rimanenze finali indicate nell'esercizio precedente oppure quando le esistenze iniziali risultano maggiori delle rimanenze finali sempre riferite all'esercizio precedente(RISULTATO DIVERSO DA ZERO) |