Studio Franciosi A.


Vai ai contenuti

Menu principale:


C.T.P. MACERATA SPIEGA COME DIFENDERSI DAGLI STUDI DI SETTORE

CONTENZIOSO TRIBUTARIO > Studio di settore > Giurisprudenza

C:\Documents and Settings\Alessandro Franciosi\Documenti\web 14-12-2005\spiegazione.JPG
Error File Open Error

La sentenza si occupa della legittimità di un avviso di accertamento notificato, per l'anno 1999, ad un contribuente dopo che l'Ufficio aveva inutilmente esperito un tentativo di accertamento con adesione.
Il reddito dichiarato dal contribuente è stato rideterminato sulla base dei parametri previsti dall'art. 3 co. 181, 183 della L. n. 549 del 28-12-1995 e dell'art. 4 DPR n. 195 del 31.5.1999, rihciedendo il pagamento della somma di € 52.437,88 a titolo di maggiore Irpef, Irap ed IVA, contributi previdenziali, sanzioni ed interessi. Il contribuente esercente lavori per conto terzi di agricoltura, aveva avuto modo i dimostrare, in memorie difenzive e con l'ausilio di documenti, come l'attività esercitata fosse soggetta alle rigorose norme sul carburante con obbligo di annotazione delle colture lavorate al fine di poter acquistare carburante ad un prezzo politico. L'Ufficio, dopo aver dichiarato la propria disponibilità ad operare un abbattimento dei ricavi, tenendo conto delle motivazioni addotte dal contribuente, di fronte al rifiuto dello stesso a qualsiasi trattativa, aveva successivamente notificato un avviso di accertamento per maggiori somme risultanti dall'applicazione dei paramentri senza procedere ad abbattimento alcuno.
decisione dei giudici:
le argomentazioni dei Giudici si innestano sulle linee tracciate dalla Corte di Cassazione del 2002.
a) individuare e motivare in modo adeguato nell'avviso di accertamento, l'esistenza di gravi indizi che dimostrano l'incongruenza del dichiarato rispetto a quello attribuito da Ge.ri.co o dai parametri;
b) tenere conto delle motivazioni di merito addotte dal contribuente;
c) motivare comunque la ragione per cui le argomentazioni del contribuente non siano state ritenute sufficienti al fine di giustificare, anche parzialmente lo scostamento.

La Commissione Tributaria di Milano i Giudici evidenziano i seguenti ragionamenti:
a) l'esistenza di gravi incongruenze deve "essere espressamente affermata ed adeguatamente motivata nell'avviso di accertamento non essendo sufficiente fare riferimento all'importo dei ricavi non dichiarati in quanto l'anzidetto riferimento, isolatamente considerato, avrebbe scarsissima rilevanza";
b) affinchè sussista il presupposto delle "gravi" incongruenze "l'importo dei ricavi non dichiarati rispetto sia a quelli dichiarati sia a quelli determinabili in via presuntiva, non dovrebbe essere inferiore al 25/30 per cento".

Per gravi incongruenze l'Ufficio deve porre il contribuente nelle condizioni di sapere quali sono le gravi anomalie e perchè queste hanno giustificato il ricorso allo strumento di accertamento presuntivo, diversamente l'atto potrebbe essere affetto del vizio di legittimità in quanto lede irreparabilmente la legittima difesa. In dottrina è stato segnalato che è del tutto immotivato quando si sostiene che occorre almeno uno scostamento dei ricavi non inferiore al 25/30% in quanto la legge nulla accenna a tale riguardo, oltremodo non vi sono esperienze tecnico-amministrative-commerciali-economiche che portano a tali conclusioni. E' comunque apprezzabile lo sforzo dei Giudici milanesi nel dare un contenuto concreto all'aggettivo "gravi" che crea un precedente interessante da utilizzare nel ricorso.


tel. 0425 87054 fax 0425805320 | alessandro@studiofranciosi.com

Torna ai contenuti | Torna al menu