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TUTTO Finanziaria 2007
STUDIO FRANCIOSI Alessandro
Speciale Finanziaria 2007
PARTE I – LA SINTESI DELLE NOVITÀ
SPECIALE FINANZIARIA 2007
IRPEF
· Nuova impostazione delle addizionali
· Nuove ipotesi di detrazione
· Abolizione imposta sostitutiva su plusvalenza da cessione aree
· Ripristino cinque per mille
ACCERTAMENTI, CONTROLLI E SANZIONI
· Nuova struttura degli studi di settore
· Introdotti limiti alla compensazione
· Controlli su deduzioni e detrazioni
· Controlli sulle transazioni immobiliari
· Ampliamento ipotesi operazioni antielusive
· Tracciabilità compensi professionali
· Aggiornamento risultanze catastali
ASSISTENZA FISCALE E INTERMEDIARI ABILITATI
· Applicabilità ravvedimento operoso e definizione bonaria
· Compensi per invio modello 730
IVA E IMPOSTA DI REGISTRO
IVA:
· Nuove ipotesi di obbligo di riverse charge
· Regime della franchigia
· Correzioni al regime delle transazioni immobiliari
· Introdotte nuove ipotesi di detrazione
· Interventi sulle aliquote
· Nuove regole di territorialità per le intermediazioni
· Invio telematico dei corrispettivi
· Elenchi clienti e fornitori anno 2006
· IVA al 10% sulle ristrutturazioni
REGISTRO:
· Nuove ipotesi di riduzione 1% su acquisto aree
· Estensione della regola del prezzo – valore
REDDITO DI IMPRESA (IRPEF E IRES)
· Valutazione opere ultrannuali
· Soggettività passiva del trust
· Aggiustamento regole società di comodo
· Scioglimento e assegnazione agevolata beni delle società di comodo
· Società di investimento immobiliare quotate
· Ipotesi di aggregazioni agevolate
· Credito di imposta per investimenti al sud
· Deduzione costi telefonici
· Compensazione per smobilizzo TFR
SUCCESSIONI E DONAZIONI
· Franchigia per devoluzione a fratelli
· Franchigia per soggetti portatori di handicap
· Trasferimenti di aziende e quote di controllo
· Termine presentazione della dichiarazione
ICI E TRIBUTI LOCALI
· Nuove indicazioni nel modello UNICO
· ICI e fallimento
· Imposta di scopo
· Nuovo meccanismo di gestione dei tributi locali
AUTOVEICOLI
· Incentivi alla rottamazione di auto e moto
· Tassa di proprietà
IRAP
· Deduzioni del costo del lavoro per riduzione del cuneo fiscale
· Aliquote ridotte in agricoltura
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
· Diritti d’autore di giovani soggetti
· Regole di determinazione del reddito
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
· Auto e fringe benefit
· Transfontalieri
· Contributi SSN
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
· Avvio anticipato dal 2007
· Fondo di erogazione del TFR presso INPS
CONTRIBUTI PENSIONISTICI
· Incremento contributi artigiani e commercianti
· Incremento contributi gestione separata
LAVORO A PROGETTO
· Nuove tutele aggiuntive
· Trasformazione agevolata del rapporto in lavoro dipendente
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO
· Istituzione di nuovi fondi ed azioni di sostegno
AGRICOLTURA
· Energia da fonti rinnovabili
· Credito per promozione pubblicitaria
· Regole opzionali per la determinazione del reddito
LAVORO E PREVIDENZA
· Nuove sanzioni
· Trasparenza dell’avvio del rapporto
· Regolarizzazione del lavoro nero
SPECIALE FINANZIARIA 2007
RPEF: NUOVA STRUTTURA DELL’IMPOSTA, DEDUZIONI E DETRAZIONI
Co. 6 Abolita la no tax area e ripristinate le detrazioni di imposta
Vengono completamente riscritte le norme basilari in tema di Irpef, con un ritorno al passato rispetto alla precedente impostazione. In particolare si dispone:
· un nuovo piano di scaglioni e di aliquote, con l’abrogazione del contributo di solidarietà che costituiva, di fatto, un’ulteriore aliquota;
· l’abrogazione dei meccanismi di no tax area e della no tax family area, con la reintroduzione del meccanismo delle detrazioni di imposta per familiari a carico, redditi di lavoro dipendente e altri redditi;
· una norma anitelusiva che regola l’assegnazione delle detrazioni per figli a carico nell’ipotesi di genitori separati o divorziati.
Co. 7 Sostituti di imposta
Viene adattato il testo del DPR n. 600/73 in modo da rispondere alle nuove impostazioni del Tuir.
Co. 9 Clausola di salvaguardia sul TFR
Per la tassazione dei trattamenti di fine rapporto e simili, è possibile utilizzare la precedente normativa (scaglioni ed aliquote) se più favorevole rispetto alla nuova.
Co. 11 Assegni per il nucleo familiare
Modificate le regole per l’attribuzione degli assegni per il nucleo familiare; in un’apposita tabella allegata alla norma sono previste le nuove misure.
Co. 43 Il condominio diviene sostituto di imposta negli appalti
· Il condominio opera, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa;
· la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi.
Co. 142 - 144 Riscritte le norme in tema di addizionali comunali Irpef
· I Comuni possono disporre la variazione dell’aliquota diversamente dal blocco precedentemente vigente; la delibera assume efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico;
· è possibile stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti di reddito;
· l’addizionale è dovuta alla Provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell’anno;
· istituito l’obbligo di versamento dell’addizionale anche in acconto (misura del 30%), applicando le nuove aliquote (se approvate entro il 15 febbraio) al reddito imponibile dell’anno precedente;
· l’acconto è dovuto anche per i lavoratori dipendenti e trattenuto dal sostituto di imposta (massimo di nove rate mensili). Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero max di 11 rate;
· a decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale all’Irpef è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune.
Co. 222 - 223 Contributo di solidarietà sul Tfr
A decorrere dal 01.01.2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto e similari i cui importi superino complessivamente 1,5 milioni di euro (importo rivalutabile nel tempo), è dovuto sull’importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15%.
Co. 296 - 297 Detrazioni fiscali - PC agli insegnanti
Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo delle stesse di € 1.000, per l’acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica. Le modalità attuative saranno predisposte con apposito decreto.
Co. 298 Contributi PC ai Co.co.co.
Istituzione di un fondo per l’assegnazione di contributi ai collaboratori coordinati che acquistano un PC nuovo di fabbrica nel corso del 2007.
Co. 299 Redditi diversi - cori, bande e filodrammatiche
I compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche sono stati accorpati nella lett. m) dell’art. 67 del Tuir insieme ai compensi erogati agli sportivi dilettantistici.
Co. 310 Eliminazione imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di aree edificabili
L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di immobili introdotta con L. n. 266/05 e modificata nella misura (dal 12,50 al 20%) con D.L. n. 262/06, si applicherà solo sulle plusvalenze da cessioni di fabbricati e non più su quelle da cessioni di aree fabbricabili.
Co. 313 - 314 Tuir - oneri deducibili
Sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali istituite negli Stati membri UE e nei Paesi aderenti agli accordi sugli spazi economici europei.
Co. 316 Ritenute su interessi
Nuove regole per l’applicazione della ritenuta del 12,50% sugli interessi delle obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi e delle cambiali finanziarie emessi da società ed enti diversi dalle banche, con capitale rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati UE ovvero da quote. La minore aliquota si applica a condizione che, al momento della emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:
· al doppio del Tuir per le obbligazioni e titoli similari quotati;
· al Tuir aumentato di 2/3 per gli altri titoli.
Co. 319 Detrazioni per oneri e spese
Previste nuove detrazioni del 19% per:
· spese, nel massimo di € 210 annui, per iscrizione annuale o abbonamento a palestre e simili;
· canoni di locazione, nel massimo di € 2.633, per studenti universitari che seguono corsi in province diverse da quelle della città di residenza e distanti da quest’ultima almeno 100 km;
· spese, nel massimo di € 2.100, per spese per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma solo se il reddito non supera € 40.000 l’anno.
Co. 336 Borse di studio governative
È prevista l’esclusione dalla base imponibile delle somme erogate dal Governo a cittadini stranieri, a titolo di borsa di studio e in forza di accordi e intese internazionali.
Co. 344 Riqualificazione energetica di edifici esistenti
E’ concessa una detrazione di imposta pari al 55% degli importi per spese sostenute e documentate, effettivamente rimaste a carico del contribuente, relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che rispettino determinati requisiti tecnici di risparmio. La detrazione spetta, per il solo 2007, sino a un massimo di € 100.000, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.
Co. 345 Coperture, pavimenti e finestre
È concessa una detrazione di imposta pari al 55% degli importi per spese sostenute e documentate, effettivamente rimaste a carico del contribuente, relative a interventi su strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi che rispettino determinati requisiti tecnici di trasmittenza tecnica. La detrazione spetta, per il solo 2007, sino a un massimo di € 60.000, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.
Co. 346 Pannelli solari
È concessa una detrazione di imposta pari al 55% degli importi per spese sostenute e documentate, effettivamente rimaste a carico del contribuente, relative all’instal-lazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e Università. La detrazione spetta, per il solo 2007, sino ad un massimo di € 600.000, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.
Co. 347 Impianti di climatizzazione invernale
È concessa una detrazione di imposta pari al 55% degli importi per spese sostenute e documentate, effettivamente rimaste a carico del contribuente, relative a interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta, per il solo 2007, sino a un massimo di € 30.000, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.
Co. 348 Regolamenti tecnici
Specifici regolamenti stabiliranno i requisiti tecnici degli interventi previsti dai co. da 344 a 347.
Co. 350 Pannelli solari
Nel permesso a costruire nuovi edifici deve essere prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica dotati di una capacità minima per ciascuna unità abitativa.
Co. 351, 352 Contributo per nuovi edifici ad efficienza energetica
Gli edifici di nuova realizzazione di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi (inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e fine lavori entro 3 anni successivi) che conseguono valori limite di fabbisogno di energia primaria e per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno diritto a un contributo del 55% degli extra costi sostenuti, incluse le maggiori spese di progettazione, da attingersi da uno specifico fondo.
Co. 353 Frigoriferi e congelatori
Per le spese documentate per la sostituzione, nel corso del 2007, di frigoriferi e congelatori con analoghi di classe energetica non inferiore ad A+, spetta una detrazione di imposta pari al 20%, con un massimo di detrazione di € 200 per apparecchio in unica rata.
Co. 357 Tv digitale
Per le spese documentate per la sostituzione, nel corso del 2007, di apparecchi televisivi dotati anche di sintonizzatore digitale integrato, spetta una detrazione di imposta pari al 20%, sino a un massimo di € 1.000 di spesa, ai soli contribuenti in regola con il pagamento del canone RAI per l’anno 2007. L’acconto per l’anno 2008 si determina senza tenere conto della detrazione suddetta.
Co. 358 Motori ad alta efficienza elettrica
Per le spese documentate per l’acquisto e l’installazione, nel corso del 2007, di motori ad alta efficienza elettrica, spetta una detrazione di imposta pari al 20%, con un massimo di detrazione di € 1.500 per motore, in unica rata.
Co. 359 Inverter
Per le spese documentate per l’acquisto e l’installazione, nel corso del 2007, di variatori di velocità (inverter), spetta una detrazione di imposta pari al 20%, con un massimo di detrazione di € 1.500 per intervento, in unica rata.
Co. 360 - 361 Requisiti tecnici
Entro il 28 febbraio 2007 saranno stabiliti i requisiti tecnici e le specifiche modalità di godimento della detrazione di cui ai co. da 357 a 359.
Co.
387 - 388 Agevolazioni 36% per recupero patrimonio edilizio
· Prorogate sino al 31.12.2007 le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio nella misura del 36%, con un massimale di spesa di € 48.000;
· prorogata la possibilità di ottenere l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% alle prestazioni di manutenzione, con la limitazione dei beni significativi ed alla condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Co. 400 Rette asili nido
· Prorogate, per il periodo di imposta 2006, le detrazioni del 19% sulle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido;
· importo massimo di spesa € 632 annui per ogni figlio ospitato negli stessi.
Co.
1234 - 1237 5 per mille
Ripristinata, per l'anno 2007, la possibilità di destinazione del 5 per mille dell'Irpef; ridisegnato l’elenco dei soggetti possibili beneficiari.
Co.
1324 - 1327 Familiari a carico di soggetti non residenti
Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di € 2.840.51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
ERTAMENTI, CONTROLLI E SANZIONI
Co. 13 - 27 Studi di settore
Prevista una radicale revisione della normativa in tema di studi di settore; in particolare:
· introdotti meccanismi di revisione triennali, fondati anche su indicatori normalità;
· introdotti sistemi di vigilanza sugli indicatori di normalità nell’attesa della revisione di cui sopra;
· ridotte le cause di esclusione dagli studi;
· introdotta una franchigia di accertamento per i contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi;
· previsti specifici indicatori di normalità economica da applicare ai contribuenti non coperti da studi;
· previsti indici minimi di vitalità per le società di capitale che iniziano ex novo un’attività;
· introdotta una maggiore forza presuntiva alle risultanze degli studi per l’effettuazione degli accertamenti;
· introdotte maggiorazioni alla sanzione per infedele dichiarazione nell’ipotesi di omessa o non corretta indicazione dei dati nel prospetto degli studi, applicabili solo nel caso in cui il maggior reddito accertato superi del 10% quello dichiarato.
Co. 28 - 29 Codice fiscale sugli scontrini della farmacia
Dal 1 luglio 2007 le spese mediche valide per la deduzione o la detrazione, dovranno essere certificate con fattura o scontrino fiscale portante la descrizione del prodotto acquistato e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco. Solo fino al 31 dicembre 2007, l’apposizione del codice fiscale può essere effettuata in un momento successivo all’acquisto se l’acquirente non è il destinatario e non ne conosce il codice o non ha con sé la tessera sanitaria di quest’ultimo.
Co. 30 - 32 Compensazione autorizzata su F24
La compensazione in F24 di importi superiori a € 10.000 può avvenire solo previa comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate almeno cinque giorni prima della data del versamento. Il diniego deve pervenire entro i successivi 3 giorni; il silenzio equivale ad assenso alla compensazione.
Co. 36 - 37 Maggiori controlli sulle auto dei disabili
· L’utilizzo dei mezzi deve avvenire in via prevalente o esclusiva a beneficio dei disabili stessi;
· le agevolazioni vanno restituite in caso di trasferimento del mezzo prima del decorso di due anni dall’acquisto, salvo il caso che la sostituzione sia imputabile a mutate necessità dovute alla tipologia di handicap del disabile.
Co. 46 Agenzie di mediazione immobiliare e preliminari
Gli agenti di affari in mediazione, iscritti all’apposito ruolo, hanno l’obbligo di registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. Gli stessi sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
Co. 47 Incrementate le sanzioni per mediatori abusivi
L’irregolare svolgimento dell’attività di mediatore è sanzionata con una somma compresa fra € 7.500 e € 15.000.
Co. 48 - 49 Contenuto dei rogiti immobiliari
All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata a Iva, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo e dell’intervento di un mediatore, compreso il numero di iscrizione al ruolo. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo il notaio è obbligato a effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle Entrate di competenza. L’indicazione delle modalità di pagamento riguarda esclusivamente i versamenti effettuati dal 4 luglio 2006 in avanti.
Co. 63 Deduzione monitorata degli assegni al coniuge
I contribuenti che deducono assegni di mantenimento al coniuge, hanno l’obbligo di indicare nella dichiarazione il codice fiscale del beneficiario.
Co. 65 - 66 Nuove operazioni sospette nell’art. 36-bis DPR n. 600/73
Inserita una nuova previsione di operazione che può innescare la norma antielusiva consistente nelle pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, aventi a oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007.
Co. 67 Termine approvazione delle dichiarazioni
I modelli dichiarativi devono essere pubblicati in forma telematica sul sito dell’Agenzia entro il 15 febbraio di ciascun anno.
Co. 69 Tracciabilità dei compensi dei professionisti
Nuovo calendario per il divieto di incassi di compensi in contanti, strutturati come segue:
· sino al 30.06.2008: € 1000
· dal 01.07.2008 al 30.06.2009: € 500
· dal 01.07.2009: € 100.
Possono essere previste particolari condizioni che esonerino dal rispetto dell’obbligo.
Co. 301 - 303 costi da Paesi black list
· I costi di cui all’art. 110 del Tuir rimangono deducibili anche se non evidenziati separatamente in dichiarazione;
· la mancata separata indicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo delle spese, con un minimo di 500 e un massimo di € 50.000;
· la previsione si applica anche alle violazioni commesse prima del 1 gennaio 2007, a condizione che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi.
Co. 307 Individuazione del valore normale nelle transazioni immobiliari
Per rendere applicabili le nuove disposizioni in tema di accertamento delle transazioni immobiliari (Iva, imposte dirette, registro) con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono individuati, periodicamente, i criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati.
Co. 327 - 328 Invio telematico corrispettivi
· Rinvio a data da destinarsi dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi per i soggetti di cui all’art. 22 del DPR n. 633/72 (decreto entro il 01.06.2008);
· dal 2008, i misuratori fiscali immessi sul mercato dovranno essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi;
· il costo di acquisto sarà integralmente deducibile dal reddito;
· la trasmissione telematica esonera dallo scontrino fiscale, che sarà rilasciato senza valore di certificazione.
Co. 339 Aggiornamento del catasto terreni
Snellite le procedure di aggiornamento delle risultanze catastali, con pubblicazioni telematiche che acquisiscono il valore di notifica di rendita.
Aggiornamento catasto fabbricati
Previste modalità più snelle ed efficaci per l’aggiornamento del catasto fabbricati, in special modo per i fabbricati rurali e per i fabbricati non iscritti. Previste modalità particolari per l’efficacia delle nuove rendite, anche mediante pubblicazioni telematiche.
SSISTENZA FISCALE E INTERMEDIARI ABILITATI
Co. 33 – 34 Sanzioni per assistenza fiscale
La Finanziaria prevede:
· la conversione degli importi delle sanzioni in euro;
· un procedimento più certo per le sanzioni irrogate ai soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione, che possono portare sino alla sospensione o alla inibizione al rilascio;
· la qualifica di sanzioni amministrative, con la conseguente applicazione del D.Lgs. n. 472/97, tra cui l’istituto del ravvedimento operoso e della definizione agevolata, anche per la violazione di cui all’art. 7-bis in tema di tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati;
· l’estensibilità, in forza del favor rei, anche alle violazioni passate, ferma la non restituibilità delle somme già pagate alla data di entrata in vigore della Legge finanziaria;
· la competenza in capo alla Direzione Regionale in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
Co. 62 Comunicazione solo telematica degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni
Quando la dichiarazione è stata trasmessa da un intermediario abilitato, la comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni avviene, già per il periodo 2006, in via telematica direttamente a quest’ultimo, anche se lo stesso non ha assunto tale impegno in sede di trasmissione del modello. È possibile derogare alla particolare modalità di comunicazione solo per il riconoscimento di particolari difficoltà da parte degli intermediari nell’espletamento delle attività di comunicazione al contribuente.
Co. 293 CAF - visto di conformità e asseverazione
Introdotta una salvaguardia degli effetti dell’art. 40 del D.Lgs. n.241/97 in tema di controlli e rimborsi in caso di rilascio di visto e asseverazione, rilascio di garanzie per l’apposizione del visto di conformità e asseverazione.
Co. 333 Professionisti - compensi per le dichiarazioni trasmesse
A decorrere dall’anno 2006, vengono estesi a commercialisti e consulenti del lavoro che trasmettono i modelli 730 i medesimi compensi già riconosciuti ai Centri di assistenza fiscale.
IVA E IMPOSTA DI REGISTRO
Co. 35 Indetraibilità Iva per giochi e scommesse
Abrogata la disposizione che sanciva la detraibilità dell’Iva per le operazioni inerenti e connesse all’organizzazione e all’esercizio di giochi, lotterie, scommesse ecc..
Co. 44 - 45 Iva: reverse charge
Modificato nuovamente l’art. 17 del DPR n.633/72 per ricomprendere, tra le prestazioni per cui l’imposta deve essere assolta dal committente mediante inversione contabile:
· le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore; tale disposizione è in vigore già dal 01.01.07 e sul punto è intervenuta l’Agenzia con la circolare 37/E del 29.12.06;
· cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni, nonché dei loro componenti e accessori;
· cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
· cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;
· ulteriori operazioni individuate dal ministro dell’Economia e delle Finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/Ce, ovvero individuate con apposito decreto nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria.
Le nuove disposizioni (diverse sa quelle del settore edilizio, già in vigore), si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura da parte degli organi comunitari.
Co. 291 Iva - rettifica Iva per ingresso nel regime della franchigia
Sospesa la norma errata, contenuta nel D.L. n. 223/06, che prevedeva l’inizio del versamento dell’Iva in rettifica per passaggio al regime della franchigia entro il 27 dicembre 2006, quando ancora non era definito il volume d’affari per l’effettuazione della verifica della ammissibilità del regime. Sul punto si rammenta l’emanazione del provvedimento del 20.12.06 che definisce i termini e le procedure per l’applicazione del regime della franchigia.
Co. 292 Immobili – effetti transitori della manovra estiva
Risolta la questione degli effetti transitori del D.L. n. 223/06 convertito con rilevanti modificazioni dalla L. n. 248/06 in tema di applicazione di Iva o registro alle transazioni immobiliari compiute dal 4 luglio 2006. In particolare è previsto che:
· regola generale: è cristallizzato il regime (Iva o registro) applicabile al momento della cessione;
· deroga: il cedente o locatore può optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, in presenza dei presupposti ivi previsti; in caso di opzione l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole derivanti dalla legge di conversione;
· modalità di esercizio della deroga: il cedente o locatore che intende esercitare l’opzione per ipotesi diverse da quelle disciplinate dall’art. 35, co. 10-quinquies, del citato decreto legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale Iva per il 2006;
· modalità di recupero dell’eccedenza di registro: per le cessioni, l’eventuale eccedenza dell’imposta di registro conseguente all’effettuazione dell’opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.
Co. 300 Iva – aliquote
Interpretazione autentica della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72, voce 119) per ciò che attiene i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della medesima tabella.
Co.
304 - 305 Iva - detrazione per spese di alimenti e bevande ai convegni
Diviene detraibile l’Iva assolta sulla somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.
· Per l’anno 2007 la detrazione è limitata al 50%;
· successivamente la detrazione è integrale.
Co. 306 Registro 1% sulle aree
La riduzione dell’aliquota del registro all’1% si applica nel caso di acquisto di aree per iniziative finalizzate a opere di edilizia residenziale convenzionata (e non più anche pubblica). L’ampliamento della previsione ha effetto dal 1 gennaio 2007.
Co. 308 Iva: rimborsi
Ampliate le casistiche in cui è possibile richiedere ed ottenere il rimborso trimestrale, mediante l’indicazione anche dei soggetti che operano in Italia mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta. Inoltre, è prevista la possibilità di stabilire alcune particolari casistiche (categorie di contribuenti) in cui i rimborsi annuali e trimestrali saranno eseguiti entro un termine massimo di 3 mesi.
Co. 309 Registro - regola del prezzo valore
La regola del prezzo valore per le cessioni di fabbricati di cui al co. 497 della L. n. 266/05 è estesa a decorrere dal 2007. Infatti, l’opzione è esercitabile al ricorrere dei seguenti requisiti:
· il cedente può essere sia un privato sia un imprenditore, a condizione che la transazione sia assoggettata a registro;
· l’acquirente deve essere privato cittadino;
· il fabbricato compravenduto deve avere destinazione abitativa o deve essere una pertinenza di un fabbricato a destinazione abitativa.
Co. 312 Iva - operazioni esenti
Introdotte nuove ipotesi in relazione ai beneficiari delle prestazioni esenti di natura socio-sanitaria e simili.
Co. 325 Iva - territorialità delle prestazioni di intermediazione
Inserita una nuova lett. f-quinquies) all’art. 7, co. 4, del DPR n.633/72 che regola la territorialità delle prestazioni di intermediazione.
Co.
327 - 328 Invio telematico corrispettivi
· Le disposizioni del D.L. n. 223/06 che prevedono l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto vendita, sono rinviate a date da individuarsi, anche per singole categorie di contribuenti, ad opera di un provvedimento direttoriale da emanarsi entro il 1 giugno 2008.
· I misuratori fiscali immessi sul mercato a decorrere dal 1 gennaio 2008, dovranno essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi e saranno esonerati dalla verificazione periodica.
· Il loro costo di acquisto sarà integralmente deducibile dal reddito, in deroga alle norme sull’ammortamento di cui all’art. 102 del Tuir.
· I soggetti che trasmettono in via telematica i corrispettivi, rilasciano scontrino non avente valenza fiscale, secondo disposizioni contenute in apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni.
Co. 330 Cessioni e locazioni di immobili: estensione del regime Iva
In deroga alle nuove norme della manovra estiva, viene previsto che:
· sono soggette a Iva del 10% le locazioni con contratto di durata non inferiore a 4 anni, di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o vi hanno realizzato interventi di ristrutturazione profonda entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori;
· la cessione dei suddetti fabbricati, se locati come sopra, sconta Iva in caso di cessione, indipendentemente dal momento di effettuazione della stessa.
Co. 331 Iva - modifica alle tabelle delle aliquote
Introdotte:
· una disposizione interpretativa sulla voce 41-bis) della tabella, parte II, in materia di prestazioni socio-sanitarie;
· una nuova voce 127-duodevicies) nella tabella, parte III, per disciplinare la locazione di fabbricati abitativi compresi nei piani di edilizia abitativa convenzionata, da raccordarsi con le modifiche apportate all’art. 10 punto 8) del DPR n. 633/72 ad opera del co. 330.
Co. 332 Iva - operazioni bancarie esenti
Introdotta una modifica alla L. n. 133/99 per precisare che l’esenzione si applica anche alle operazioni di riscossione dei tributi da parte di società controllate, controllanti o controllate dalla stessa controllante.
Co. 337 Iva - elenchi clienti e fornitori
Sancito a livello normativo che, per l’anno 2006, l’indicazione della partita Iva anziché del codice fiscale negli elenchi clienti e fornitori non comporta l’applicazione di alcuna sanzione.
Co. 384 Iva – aliquote
Modificata la voce 122) della tabella A, parte III, del DPR n. 633/72 (beni e servizi ad aliquota 10%) che ora comprende:
· prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia (art. 11, co. 1, del DPR n. 412 del 26 agosto 1993); incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione a alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria.
Co. 604 Iva collegi universitari
Ai collegi universitari di cui sopra è applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 10, co.1, numero 20), del DPR n.633/72.
Co. 387 - 388 Agevolazioni 36% per recupero patrimonio edilizio
Alle prestazioni, fatturate dal 01.01.2007, aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, co.1, lett. a), b), c) e d), della L. n. 457 del 5 agosto 1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva del 10%, con la limitazione dei beni significativi, ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. Le agevolazioni di cui sopra, spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
EDDITO DI IMPRESA (IRPEF E IRES)
Co. 70 Opere ultrannuali: abrogata la valutazione al costo
Con una modifica all’art. 93 del Tuir, viene abolita la possibilità di valutazione delle commesse ultrannuali al costo.
Co. 71 Beni gratuitamente devolvibili
Le spese per il ripristino dei beni in concessione che eccedano l’ammontare del fondo stanziato, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi.
Co. 72 - 73 Regimi di esenzione fiscale e riporto perdite
· Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito, la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile.
· Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.
· Le disposizioni si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
Co. 74 Trust soggetto passivo di imposta
Tra i soggetti passivi Ires di cui all’art. 73 del Tuir viene menzionato il trust. Nel caso di beneficiari individuati, l’attribuzione del reddito avviene per trasparenza. Previsti criteri di attrazione territoriale del trust.
Co. 75 Redditi imputati dal trust ai beneficiari
Nell’art. 44 del Tuir (redditi di capitale) sono menzionati i redditi imputati al beneficiario del trust, anche se non residenti.
Co. 76 Scritture contabili per il trust
Il trust viene menzionato nell’art. 13 del DPR n. 600/73 tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Co. 109 - 118 Società di comodo: ulteriori modifiche
Introdotte modifiche alla disciplina base delle società di comodo come segue:
· eliminata la possibilità “generica” di fornire la prova contraria rispetto all’applicazione del regime;
· specificati i criteri per l’individuazione delle azioni, quote, strumenti finanziari e obbligazioni e partecipazioni in società personali, anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie;
· introdotte riduzioni da applicare al valore degli uffici e dei fabbricati abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti per la quantificazione dei ricavi;
· specificata l’ipotesi di esonero per le società quotate, loro controllanti e controllate, anche indirettamente;
· introdotte riduzioni per la quantificazione del reddito minimo sui fabbricati abitativi;
· applicabilità del regime anche al comparto Irap;
· previsto che la richiesta di disapplicazione mediante interpello sia legittimata anche in presenza di oggettive situazioni anche non di carattere solo straordinario.
Co. 326 Società di comodo - comuni minori
Previste delle percentuali ridotte per la disciplina delle società di comodo nel caso di presenza nell’attivo di beni situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Società di comodo: scioglimento e trasformazione in società semplice
Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate a una speciale disciplina a condizione che:
· tutti i soci siano persone fisiche
· e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 novembre 2006.
Imposte dirette
· Prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25%;
· le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione;
· le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva;
· per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10%;
· le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci, sono diminuiti degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva da parte della società, al netto dell’imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci;
· il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate, và aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva;
· le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, posti in essere dalle società successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati a un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori catastali;
· l’applicazione della disciplina deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; così si sfugge alle disposizioni in tema di società di comodo.
Imposte indirette
· Le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura dell’1% e non sono considerate cessioni agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;
· nel caso di beni immobili, le ipocatastali sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo;
· per le assegnazioni di beni la cui base non è determinabile catastalmente, si applicano le disposizioni dell’imposta di registro (atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole);
· l’applicazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell’atto di assegnazione ai soci.
Co. 119 - 141 SIIQ: società di investimento immobiliare quotate
· A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 51% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 51% dei diritti di partecipazione agli utili e almeno il 35% delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell’1 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più dell’1% dei diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi di un regime speciale opzionale.
· Previste regole speciali per l’esercizio dell’opzione che è irrevocabile.
· Previsti criteri per stabilire se l’attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente, in quanto ciò determina la condizione di accesso al regime; stabilite regole di decadenza dallo speciale regime in caso di venire meno della suddetta prevalenza.
· Previste regole per la tenuta di contabilità separate per l’attività immobiliare.
· L’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo di distribuzione di un ammontare minimo di utili ai soci, pena la decadenza dal regime.
· L’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario; le plusvalenze possono essere assoggettate a imposta sostitutiva del 20% oppure ad un regime di tassazione frazionato per quinti.
· Il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare è esente dall’imposta sul reddito delle società e dall’Irap; la parte di utile civilistico a esso corrispondente è assoggettata a imposizione in capo ai partecipanti.
· Le SIIQ operano sugli utili distribuiti delle ritenute in diversa misura ed a titolo di acconto o di imposta a seconda del regime fiscale del socio.
· Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime speciale, non beneficiano comunque dei regimi di esenzione Pex.
· Sono previste regole particolari di imposizione diretta e indiretta per i conferimenti in SIIQ.
Co. 185 Associazioni culturali in esenzione Ires
Le associazioni culturali che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, sono esenti dall’Ires. Le persone fisiche che gestiscono le attività istituzionali delle predette associazioni non assumono la qualifica di sostituto di imposta. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche assumono il carattere di liberalità. Non si dà luogo al rimborso delle imposte eventualmente pagate dalle suddette associazioni.
Co. 242 - 249 Aggregazioni agevolate
Per i soggetti indicati nell’art. 73, co. 1, lett. a), del Tuir:
· in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro;
· nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell’art. 176 del Tuir negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro;
· le agevolazioni si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni;
· le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni, facciano parte dello stesso gruppo societario;
· sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
· le disposizioni si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale, si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale;
· l’applicazione delle disposizioni è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’istanza preventiva al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti;
· per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Co. 271 - 279 Investimenti in aree svantaggiate
Alle imprese che effettuano l’acquisizione di particolari beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, par. 3, lett. a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d’imposta.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Sono previste normative in tema di:
· quantificazione dell’ammontare di investimento che determina il credito;
· delimitazione degli investimenti che danno diritto al godimento del credito;
· esclusioni per particolari settori produttivi;
· ipotesi di decadenza per mancato utilizzo dei beni agevolati.
Co. 280 - 284 Credito per la ricerca
Introdotte disposizioni agevolative per incentivare gli investimenti in ricerca, infatti:
· a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d’imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia;
· la misura del 10% è elevata al 15% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con Università ed enti pubblici di ricerca;
· i costi non possono, in ogni caso, superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta;
· il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 96 e 109, co. 5, del Tuir ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso;
· con decreto ministeriale, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria;
· l’efficacia è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.
Co. 287 - 288 Pmi - credito di imposta per produzioni musicali
Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d’imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. Possono accedere al credito, nel rispetto dei limiti della regola “de minimis”, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.
Co. 289 - 290 Imprese agricole e agroalimentari: crediti per certificazione
Per il triennio 2007, 2008 e 2009, alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito d’imposta pari al 50% del totale delle spese sostenute ai fini dell’ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità.
Co. 354 - 356 Bonus illuminazione nel settore commercio
Per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, alle imprese del settore commercio che realizzano interventi di efficienza energetica per illuminazione negli ambienti interni ed esterni, spetta una deduzione dal reddito di impresa pari al 36% per:
· sostituzione di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica;
· installazione di regolatori del flusso luminoso.
La determinazione dell’acconto per i due periodi di imposta interessati dall’agevolazione dovrà essere effettuata senza tenere conto della deduzione spettante.
Co. 389 Abbattimento barriere architettoniche negli esercizi commerciali
Istituito un apposito fondo per l’erogazione di contributi ai gestori di esercizi commerciali che provvedono, entro il 31 dicembre 2007, all’eliminazione di barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.
Co. 393 Deduzioni forfetarie per distributori
Prorogata per il 2007 la possibilità, per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, di godere delle deduzioni forfetarie commisurate all’ammontare delle vendite.
Co. 396 Autotrasporti e contributi SSN su polizze
Le somme versate nel periodo d’imposta 2006 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/Cee, riga B, recepita con decreto del Ministro dell’ambiente del 23 marzo 1992, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 77 del 1 aprile 1992, fino alla concorrenza di € 300 per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007, nel limite di spesa di 75 milioni di euro. La quota utilizzata in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Co. 397 Deduzione forfetaria per viaggi autotrasporti
Limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all’art. 66, co. 5, primo periodo, del Tuir spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti.
Co. 401 e 403 Reddito di impresa – telefonia
Modificando le disposizioni di cui all’art. 102 del Tuir, eliminando la distinzione tra telefonia fissa e mobile, è previsto che:
· le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico (linee fisse e mobili), sono deducibili nella misura dell’80%;
· la percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.
Le disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e, nella determinazione dell’acconto ai fini delle imposte dirette e Irap il medesimo periodo, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le suddette disposizioni.
Co. 764 - 766 Incentivi per lo smobilizzo del Tfr
Rivisitati gli incentivi alle imprese per lo smobilizzo del Tfr mediante:
· specifiche deduzioni dal reddito di impresa di un importo pari al 4% dell'ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.. Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%;
· una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di Tfr maturando conferito;
· il riconoscimento, a decorrere dal 1 gennaio 2008 ed in funzione compensativa dei maggiori oneri finanziari sostenuti, dell'esonero dal versamento di parte dei contributi sociali.
UCCESSIONI E DONAZIONI
Co. 77 - 79 Successioni e donazioni
Previsti assestamenti alle norme in tema di successioni e donazioni; in particolare:
· introdotta una franchigia individuale di € 100.000 per la devoluzione a fratelli;
· introdotta una franchigia maggiorata di € 1.500.000 per la devoluzione a soggetti portatori di handicap;
· previsto un particolare regime di esenzione (senza erosione della franchigia), per i trasferimenti di aziende o di partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo, se i beneficiari proseguono l’impresa o detengono il controllo per un periodo di cinque anni; il mancato rispetto del vincolo temporale comporta la decadenza dei benefici e l’applicazione delle sanzioni;
· prevista l’esclusione dell’avviamento nella valutazione delle aziende trasferite;
· reintrodotto il termine di 12 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione;
· previsto l’effetto retrodatato al 3 ottobre 2006 per le successioni, mentre per le donazioni le nuove misure si applicano agli atti formati dal 1 gennaio 2007.
CI E TRIBUTI LOCALI
Co. 101 - 105 Ici. Dichiarazioni 2007
A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti Irpef, per ciascun fabbricato è specificato:
· oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del Comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno;
· l’importo dell’Ici pagata nell’anno precedente.
La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all’art. 73, co.1, lett. a) e b), del Tuir in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’Ici. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n.600/73 si verifica il versamento dell’Ici relativa a ciascun fabbricato, nell’anno precedente. L’esito del controllo è trasmesso ai Comuni competenti. I Comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del Territorio, per via telematica, i dati risultanti dall’esecuzione dei controlli Ici ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti da apposito D.M..
Ici - dichiarazioni 2006
Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per l’anno precedente.
Co. 145 - 151 Imposta di scopo
A decorrere dal 1 gennaio 2007, i Comuni possono deliberare l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai Comuni nello stesso regolamento.
L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell’Imposta Comunale sugli Immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Per la disciplina dell’imposta, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
Co. 156 Ici - adozione aliquota
È previsto che l’aliquota Ici debba essere adottata dal Consiglio comunale.
Co. 157 Affissioni abusive
Gli oneri per la rimozione dei manifesti abusivi, saranno a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria, a decorrere dal 1 gennaio 2007.
Co. 158 – 171 – 172 Tributi locali – gestione
Rivisitata la gestione complessiva dei tributi locali, attraendo tra gli stessi anche particolari regole dell’Ici. In particolare:
· la notifica degli atti di accertamento e in rettifica d’ufficio dei tributi locali e gli inviti al pagamento delle entrate extratributarie dei Comuni, potrà avvenire anche a mezzo di messi notificatori, appositamente nominati;
· la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o ritardati versamenti, avviene - anche in relazione alle sanzioni - con raccomandata A/R, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui doveva essere posto in essere l’adempimento;
· gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in fatto ed in diritto, applicando le medesime indicazioni dello Statuto dei diritti del contribuente;
· la riscossione coattiva deve avvenire, a pena di decadenza, mediante notifica del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
· il rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
· la misura annua degli interessi è stabilita da ciascun ente locale, nel limite di 3 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale;
· il pagamento di tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro; con apposito provvedimento, gli enti locali stabiliscono gli importi al di sotto dei quali non sono dovuti pagamenti né rimborsi;
· gli enti locali disciplinano le regole per la compensazione dei tributi;
· gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data di deliberazione del bilancio di previsione e comunicano al ministero delle Finanze i dati relativi al gettito di loro competenza;
· le nuove norme si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 1 gennaio 2007.
Co. 173 - 175 Ici
Introdotte modifiche al D.Lgs. n. 504/92 tra cui:
· un adattamento alle nuove disposizioni in tema di gestione dei tributi locali;
· una limitazione ai poteri regolamentari dei Comuni;
· una presunzione relativa in merito all’abitazione principale da raccordarsi con i registri anagrafici;
· la previsione, in deroga alle nuove regole del D.L. n.223/06, dell’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche;
· una specifica regolamentazione per gli immobili del fallimento.
Nuove regole per l’Ici nel fallimento
· Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura;
· detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
UTOVEICOLI: ROTTAMAZIONE, INCENTIVI, BOLLI
Co. 224 - 241 Autoveicoli - incentivi bolli e rottamazioni
Previsti incentivi per la sostituzione di automezzi ed autocarri con altri nuovi a minore impatto ambientale (particolari incentivi per le auto a gas, metano, elettriche). Gli incentivi sono rappresentati da:
· contributi sull’acquisto in misura variabile;
· contributi sulle spese di rottamazione del mezzo inquinante sostituito;
· esonero dal bollo per determinati periodi.
Nelle disposizioni sono stabiliti i requisiti dei mezzi da rottamare e di quelli nuovi da acquistare, le regole per l’osservanza e l’accertamento della regolarità delle procedure, i tempi di durata degli incentivi entro cui deve perfezionarsi l’acquisto e l’immatricolazione del nuovo mezzo.
Sono previste particolari agevolazioni anche per la sostituzione di motocicli inquinanti e per l’installazione di impianti a gas su mezzi inquinanti.
Co. 320 Imposta sulle assicurazioni
Precisazione in merito alla base premi su cui si applica l’imposta sulle assicurazioni.
Co. 321 - 323 Bollo auto
Predisposta una nuova tabella per il versamento del bollo auto. Fornita un’interpretazione autentica in materia di esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione.
IRAP: CUNEO FISCALE E MODIFICHE
Co. 266 - 270 Irap - cuneo fiscale
Riscritto l’art. 11 del decreto Irap al fine di prevedere una maggiore deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile del tributo regionale. Sono previste sia modifiche alle precedenti regole (con più precise indicazioni in relazione ai rapporti di lavoro parziali o iniziati o cessati in corso d’anno), sia nuove ipotesi di deduzione, talvolta subordinate ad autorizzazione comunitarie, talvolta con particolare decorrenza in corso d’anno 2007.
In particolare, si rammenta la nuova previsione di deducibilità di:
· un importo pari a € 5.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
· un importo fino a € 10.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato in particolari regione svantaggiate;
· dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
· importi multipli del costo del lavoro di lavoratrici donne “svantaggiate” in caso di incremento della forza lavoro.
Previste regole di beneficio per la determinazione degli acconti Irap per il 2007 e 2008.
Co. 390 Agricoltura – Irap
L’aliquota del tributo regionale per il settore dell’agricoltura è prevista nella misura del:
· 1,90% per il 2006;
· 3,75% per il 2007.
EDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Co. 318 Diritti d’autore - giovani autori
Modificato l’art. 54, co. 8, del Tuir, per concedere una deduzione forfetaria del 40% (anziché del 25%) per la determinazione dell’imponibile fiscale per i compensi percepiti da giovani autori di età inferire a 35 anni.
Co. 334 - 335 Lavoro autonomo
Viene quasi completamente riscritto l’art. 54 del Tuir per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, prevedendo:
· l’irrilevanza delle minusvalenze da autoconsumo;
· la rilevanza fiscale del costo di acquisto degli immobili strumentali, con esclusione del costo delle aree (disposizione valevole solo per gli acquisti del triennio 2007-2009 e ridotta a un terzo);
· un regime di deduzione limitata per le spese di manutenzione ordinaria degli immobili;
· una previsione di capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili;
· la durata minima dei contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di immobili e di automezzi.
Co. 402 - 403 Reddito di lavoro autonomo – telefonia
Modificando l’art. 54 del Tuir ed eliminando la distinzione tra telefonia fissa e mobile, è previsto che le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico (linee fisse e mobili), sono deducibili nella misura dell’80%. Le disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e nella determinazione dell’acconto ai fini delle imposte dirette e Irap per il medesimo periodo, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le suddette disposizioni.
EDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Co. 324 Auto - fringe benefit
Modificando le disposizioni del D.L. n. 262/06 è previsto che l’incremento della rilevanza del parametro forfetario per la determinazione del fringe benefit per l’utilizzo promiscuo dei veicoli da parte dei dipendenti (50% anziché 30% delle tabelle Aci relative alla percorrenza di 15.000 Km annui) si applica solo a decorrere dal 2007. Rimane ferma al 2006 la decorrenza delle altre modifiche all’art. 164 del Tuir (generale irrilevanza dei costi auto tranne che per agenti e professionisti).
Co. 398 Transfrontalieri
Anche per l’anno 2007, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente € 8.000.
Co. 399 Lavoro dipendente - contributi SSN
Per l’anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, è fissato in € 3.615,20.
REVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
Co. 749 - 753 Previdenza complementare avvio al 1 gennaio 2007
Anticipato di un anno l’avvio della previdenza complementare così come prevista al D.Lgs. n. 252/05 e dal D.L. n. 279/06.
Sussiste un periodo di 6 mesi (dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2007) entro cui i lavoratori dipendenti titolari di un rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2006 dovranno decidere la sorte del loro Tfr.
In particolare, è prevista la necessità che i fondi pensione cui conferire il Tfr debbano adeguare, se necessario, il proprio statuto e ricevere l’autorizzazione Covip, anche tramite il silenzio assenso. In mancanza di autorizzazione Covip entro il 30 giugno 2007, decade il vincolo di partecipazione minima biennale al fondo pensione da parte degli aderenti, che potranno in tal modo dirottare la propria posizione verso altri fondi pensione. Le forme pensionistiche complementari già istituite in virtù della L. n. 421/92 possono continuare a esistere e a ricevere il conferimento del Tfr a condizione che si adeguino ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 252/05 entro il 31 maggio 2007.
Co. 755 - 762 Fondo per erogazione Tfr presso Inps
· Dal 1 gennaio 2007, è istituito il “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”. Le modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, e la gestione è affidata all'Inps. Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto per la quota corrispondente ai versamenti effettuati.
· Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 2007 affluisce un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., al netto del contributo al fondo di garanzia, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo secondo le modalità stabilite con apposito decreto.
· Non sono tenuti al versamento i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.
· La liquidazione del Tfr e delle anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con apposito decreto, dal Fondo limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.
ONTRIBUTI PENSIONISTICI
Co. 768 Inps - artigiani e commercianti
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, sono stabilite in misura pari al:
- 19,5% dal 1 gennaio 2007;
- 20,0% dal 1 gennaio 2008
Co. 770 - 772 Inps – parasubordinati
· Muta, dal 1 gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche:
- 23% per i non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- 16% per gli altri iscritti.
· L'incremento contributivo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore a un terzo dell'aumento dell'aliquota. Si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.
Co. 773 Contributi apprendisti
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Sono previste riduzioni della misura per particolari datori di lavoro che occupano non più di 9 addetti.
A decorrere dal 1 gennaio 2007, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con apposito decreto.
Co. 787 Soci di cooperative
Previsto un incremento della retribuzione giornaliera convenzionale ai fini previdenziali per i lavoratori soci di cooperative sociali, socio assistenziali, sanitarie e socio educative.
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Co. 788 Prestazioni aggiuntive per lavoratori a progetto
Estese ai lavoratori a progetto le tutele in materia di indennità di malattia e Congedi parentali.
Co. 791 Maternità – co.co.pro
Prevista l’estensione alle collaboratrici della possibilità di estendere il periodo di astensione per maternità per periodi prolungati rispetto a quelli standard.
Co. 1202 - 1210 Trasformazione incentivata dei rapporti di co.co.pro
Introdotto un meccanismo di conversione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro dipendenti, al fine di sanare eventuali irregolarità degli stessi. A tal fine:
· è prevista, entro e non oltre il 30 aprile 2007, la possibilità di stipulare accordi di tipo sindacale a tal fine;
· i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale;
· i contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente;
· per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione, le parti sociali possono stabilire misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori;
· il solo datore di lavoro deve versare, alla gestione separata, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
MPETITIVITA’ E SVILUPPO
Co. 841 - 920 Interventi per la competitività e lo sviluppo
Istituiti i seguenti fondi e varate le seguenti misure per l’incremento del settore industriale italiano:
· Fondo competitività e sviluppo;
· Fondo per la finanza di impresa;
· Istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, con previsione di alcuni casi di esonero;
· Istituita apposita struttura per il contrasto al declino dell’apparato produttivo nazionale;
· Fondo rotativo a sostegno delle imprese;
· Fondo per l’innovazione tecnologica;
· Fondo investimenti per la ricerca scientifica e tecnologica.
Incentivato il fondo per la revisione del settore dell’autotrasporto.
GRICOLTURA
Co. 369 Produzione di energia da fonti rinnovabili
La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e sono produttive di reddito agrario. Restano ferme le norme in tema di accise.
Co. 1063 - 1096 Modernizzazione del sistema agricolo
· Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo e agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato.
· Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25% del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. La misura dell'esclusione è elevata al 35% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50% del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro. Il beneficio fiscale, si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, in alternativa all’esclusione dalla base imponibile ai fini Ires o Ire, possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari a un terzo del beneficio di cui ai sopra e per le medesime finalità. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del Collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, co. 2, del D.L. n. 79 del 28 marzo 1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 140 del 28 maggio 1997, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
· Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del Tuir. Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
AVORO E PREVIDENZA
Co. 1156 - 1167 Occupazione
Rifinanziato il fondo per l’occupazione. E’ stata prevista l’ ipotesi di concessione di Cig straordinaria e la possibilità di prevedere attività socialmente utili d’intesa con i Comuni. Incentivi, poi, alle assunzioni in esubero di imprese in crisi. Istituito l’accordo di solidarietà tra generazioni, per la trasformazione di contratti di lavoro di lavoratori che abbiano superato una certa età in tempo parziale, a favore dell’assorbimento di lavoratori giovani a tempo parziale.
Co. 1175 - 1176 Durc
A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi.
Con apposito decreto, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa del decreto, sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.
Co. 1177 - 1179 Sanzioni in materia di lavoro
· Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1 gennaio 1999, sono quintuplicati, a eccezione delle ipotesi sotto riportate.
· L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga sono punite con la sanzione amministrativa da € 4.000 a € 12.000. Nei confronti delle violazioni non è ammessa la procedura di diffida.
Co. 1180 Rapporto di lavoro - trasparenza dell’avvio
In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.
Co. 1192 - 1201 Regolarizzazione del lavoro nero
I datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'Inps territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza di regolarizzazione dei lavoratori irregolari. L'istanza può essere presentata esclusivamente previa stipula di un accordo sindacale. La regolarizzazione copre periodi comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima. L'accordo sindacale promuove anche effetti conciliatori con i dipendenti regolarizzati. Nell’ipotesi di esistenza di procedimenti in corso, gli effetti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione, si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità:
a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari a un quinto del totale dovuto;
b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico.
La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate. Il versamento della somma comporta l'estinzione dei reati nonché delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione. L'efficacia estintiva resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi.
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