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diritto del lavoro > giurisprudenza
Tribunale di Sondrio penale
Sentenza 27.10.2003, n. 273
Massima
IMMIGRAZIONE - Stranieri - Permesso di soggiorno
La contravvenzione di cui all'art. 22, comma 10, D.Lgs. n. 286/1998 (come vigente all'epoca dei fatti) si riferisce esclusivamente ai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari subordinati, a tempo determinato o indeterminato, "privi del permesso di soggiorno previsto dal suddetto articolo" (così recita l'art. 22, comma 10) e quindi non può estendersi ad altre fattispecie che, per quanto analoghe, non rientrano nella previsione dell'art. 22 D.Lgs. cit. Pertanto l'attività lavorativa svolta durante il periodo di soggiorno per la formazione professionale richiede ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. cit. un permesso di soggiorno per lavoro subordinato "al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'art. 3, comma 4". In sostanza, quello di cui all'art. 27 D.Lgs. cit. è un "permesso di soggiorno per motivi di lavoro" ontologicamente diverso da quello previsto dall'art. 22, tant'è che addirittura i lavoratori particolari indicati dall'art. 27 (ex pluribus, oltre agli stagisti, alcuni alti dirigenti, professori universitari, artisti, calciatori, ecc.) non rientrano nell'ambito delle quote (flussi migratori) previste dal decreto legislativo al suddetto art. 3, comma 4 e all'art. 21. Se così è, non può allora non rilevarsi come invece una delle finalità primarie della contravvenzione di cui all'art. 22, comma 10, D.Lgs. n. 286/1998 sia proprio quella di punire il datore di lavoro che occupi dei lavoratori extracomunitari sottraendoli al controllo del rispetto dei flussi programmati di ingresso da parte delle autorità competenti. Sulla base dei rilievi sopra esposti, appare quantomeno dubbio che il periodo di apprendistato possa essere equiparato a un normale rapporto di lavoro subordinato per il quale si rende necessario l'"ordinario" permesso di soggiorno di cui all'art. 22, D.Lgs. n. 286/1998; l'unico, ripetesi, tutelato penalmente dalla contravvenzione di cui all'art. 22, comma decimo, D.Lgs. cit. (1). (A.Bucc.)
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(1) Non vi sono precedenti in termini; cfr. Cass., Sez. III, sentenza 29 febbraio-29 marzo 2000, n. 955; Cass., Sez. I, sentenza 3 aprile-23 maggio 2000, n. 2429.
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