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Fisco e Tributi > Speciale Ici 2005
Senza creare situazioni allarmistiche, si deve evidenziare come difficilmente gli uffici preposti alle verifiche siano in grado di verificare la data di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, salvo sinergie poste in essere con gli uffici finanziari (allo stato attuale piuttosto improbabili, soprattutto per i Comuni di più piccole dimensioni).
Situazioni di difficoltà interpretativa vi possono essere quando, ad esempio:
a) un contribuente non è tenuto alla presentazione telematica delle dichiarazioni: infatti non tutti i soggetti sono obbligati a tale forma di presentazione, mentre è chiaro che, facoltativamente, tutti possono decidere di inoltrare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la dichiarazione con la via informatica. Pertanto, secondo l’interpretazione ministeriale, si dovrebbe far riferimento al termine legato alla modalità di fatto seguita dal contribuente;
b) la dichiarazione viene presentata anticipatamente rispetto al termine ultimo: nella pratica, la dichiarazione dei redditi viene effettivamente presentata non l’ultimo giorno utile (31 luglio, 31 ottobre, ecc…) ma anticipatamente rispetto a tale termine; ci si è chiesti, per esempio, se un soggetto presenta il suo Unico il 20 luglio, il termine di presentazione per la dichiarazione Ici deve intendersi il 20 luglio (data di “effettiva” presentazione) o il 31 luglio (termine “ultimo” di presentazione). In tal caso, letteralmente, il termine di presentazione della dichiarazione Ici dovrebbe essere il giorno in cui viene effettivamente inviata la dichiarazione dei redditi!
c) Presentazione della dichiarazione congiunta: la normativa sull’Ici prevede la possibilità di presentare la dichiarazione in forma congiunta (purché comprensiva di tutti i contitolari); ci si chiede se due soggetti hanno presentato dichiarazioni diverse (per esempio uno il 730 e l’atro l’Unico) quale termine deve essere preso a riferimento? Secondo il tenore letterale delle istruzioni, si dovrebbe avere che la dichiarazione congiunta si presenta entro il termine previsto per la dichiarazione del contribuente “dichiarante”;
d) contribuente non tenuto a presentare la dichiarazione: in questo caso la questione è tuttora aperta; volendo scegliere per la via più prudente si dovrebbe convenire sul termine del 31 luglio, anche se è condivisibile la soluzione di considerare il maggior termine del 31 ottobre (ossia quello previsto per la presentazione attraverso il canale telematico) più favorevole al contribuente.
E’ soprattutto per far fronte a queste problematiche, che molti Comuni hanno adottato, nella stesura dei propri regolamenti, termini univoci entro cui presentare le denuncie di variazione. E verso questa direzione, sempre più Enti stanno via via muovendo, a vantaggio dei contribuenti anche se ciò comporta inevitabilmente la necessità del continuo monitoraggio di ciascuna disposizione comunale.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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