Studio Franciosi A.


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Regione Piemonte novembre 2005

Agevolazioni e contributi



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Oggetto: ESTINZIONE DI CARTELLE ESATTORIALI CON CREDITI COMPENSABILI




Nell’ambito delle procedure di aggiornamento del sistema della riscossione, un apposito decreto del Ministero delle Finanze ha finalmente dato il via libera alla possibilità di pagare (totalmente o parzialmente) i debiti verso gli agenti della riscossione con crediti compensabili, tramite l’utilizzo del modello F24.
Nella tabella che segue si dà conto dei tratti essenziali della disposizione, raccomandando un contatto continuo con lo Studio nella prima fase applicativa.

Crediti utilizzabili in compensazione

Per poter estinguere un debito con l’esattoria, il contribuente deve possedere dei crediti erariali legittimamente compensabili. Rientrano nella categoria:
Crediti Irpef e Ires;
Crediti Iva;
Crediti Irap;
Crediti per addizionali comunali e regionali;
Ogni altro credito per tributi da esporre nella sezione Erario del modello F24.
Ne deriva che non possono essere utilizzati, ad esempio, eventuali crediti Inps e Inail.

Debiti che possono essere pagati

Così come il contribuente può spendere crediti erariali, anche la partita di debito da chiudere deve riferirsi ai medesimi tributi. Pertanto, rientrano nell’ambito applicativo le cartelle per Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali.
Non possono, viceversa, essere pagate con una compensazione le cartelle esattoriali che si riferiscono, ad esempio, a debiti relativi ad Inps o Inail.

Tipologia di debito verso Equitalia

I debiti che possono essere saldati, al momento, sono quelli relativi a cartelle esattoriali, scadute e non scadute.
A decorrere dal prossimo 1° luglio 2011, inoltre, si potranno pagare anche dei debiti verso Equitalia non contenuti in cartelle esattoriali, ma derivanti da avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva divenuti esecutivi.

Modalità di estinzione

Il saldo dei debiti verso Equitalia deve avvenire con l’utilizzo del modello F24 Accise, con l’utilizzo del codice tributo “Ruol”.
Al riguardo, sul modello deve essere indicata anche la provincia di competenza dell’agente della riscossione (targa automobilistica) ed il codice ente “R”.
Non vanno compilati, invece, i campi relativi al “Codice identificativo”, “Mese” e “Anno di riferimento”.

Estinzione totale o parziale

Il contribuente non è obbligato all’estinzione totale del debito, potendo anche provvedere in modo parziale.
In tal caso, tuttavia, è necessario comunicare preventivamente ad Equitalia le partite che si intendono saldare, ai fini di un corretto recepimento degli importi.

Individuazione dell’ammontare esatto del debito

Spesso non si è a conoscenza dell’importo esatto del debito verso Equitalia, specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese.
In tali casi, è opportuno acquisire l’indicazione esatta dall’agente della riscossione; quest’ultimo, potrà anche trasmettere il modello F24 per conto del cliente.
La possibilità sopra descritta deve essere correlata con l’altra disposizione già in vigore dal 2011, in forza della quale il contribuente non può effettuare compensazioni di crediti erariali di alcun importo, nel caso in cui abbia ruoli scaduti e non pagati, sempre per imposte erariali, di ammontare superiore ad €1.500.
Ovviamente, al ricorrere di tale impedimento, è certamente ammessa l’estinzione del ruolo con la compensazione di cui sopra, proprio in quanto le nuove norme intendono obbligare i contribuenti a destinare in via prioritaria i propri crediti alla estinzione dei debiti pregressi.
Stante l’esistenza di sanzioni che puniscono coloro che utilizzano crediti in compensazione pur in presenza di cartelle esattoriali scadute, raccomandiamo alla clientela tutta di verificare in modo scrupoloso l’esistenza di tali pendenze prima di effettuare qualsiasi compensazione e di avvisare prontamente lo Studio della notifica di cartelle esattoriali di qualsiasi natura, al fine di verificare la possibilità sia della estinzione che della compensazione.
Richiediamo, inoltre, ai Clienti che demandano l’effettuazione dei versamenti telematici allo Studio di restituire firmata la dichiarazione che segue.

Carta intestata dell’azienda


Spett. le Studio

Fax: _________________


Oggetto: compensazione dei crediti erariali

Il sottoscritto, in qualità di …………………… dell’azienda …………………………………………, con la presente autorizza lo Studio alla effettuazione di compensazioni di crediti erariali con modello F24, in quanto non sono presenti ruoli scaduti e non pagati di tributi erariali per importi superiori ad € 1.500,00, sollevandolo da qualsiasi responsabilità al riguardo.
La presente autorizzazione vale sino a revoca scritta, da inviare anche a mezzo fax, al momento della insorgenza di eventuali cause ostative.
Data ___________

Firma ________________________



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
firma


tel. 0425 87054 fax 0425805320 | alessandro@studiofranciosi.com

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